| - Acconti autotassazione 2008 (novità decreto anticrisi) |
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L'art. 10 del decreto approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 28/11/2008 conferma la riduzione dal 100% al 97% della misura dell'acconto IRES ed IRAP per i soggetti di cui all'art. 73 del TUIR (soggetti Ires). Nessuna riduzione è stata disposta per i soggetti Irpef (persone fisiche, lavoratori autonomi, imprese individuali, società di persone) per i quali la misura rimane confermata nel 99%.
La riduzione di 3 punti riguarda l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il 2008). Il comma 3 dell'articolo 10 prevede che con DPCM verranno stabilite le modalità ed i termine per il versamento dell'importo non corrisposto per effetto della riduzione (il 3%), da effettuare entro l'anno corrente (il 2008), tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica. Trattasi di una previsione che "dovrebbe" venire eliminata in sede di conversione del decreto. Il comma 2 prevede la possibilità per i soggetti che hanno già versato l'acconto nella misura del 100% di recupeare il 3% in compensazione con il modello F24. Con R.Ae n. 476/E del 09/12/2008 sono stati fissati i codici tributo per l'utilizzo in compensazione dell'eccedenza versata: - codice 2120 per l'Ires; - codice 3859 per l'Irap. Documentazione - Comunicato stampa Agenzia Entrate del 26/11/2008 - clicca qui - Testo del decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 28/11/2008 (Fonte MEF) - |
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