| Amministratori di sistema: precisazioni del Garante |
|
|
|
Il 15 dicembre 2009 scade il termine per l'individuazione, la nomina e la designazione dell'incarico di amministratore di sistema, adempimento previsto e sancito dall'art. 154, comma 1, lettera h) del c.d. Codice Privacy, da parte del Titolare del trattamento di dati personali con strumenti elettronici. Il Titolare del trattamento dei dati (o il Responsabile, laddove esistente) deve riportare in un documento interno da mantenere aggiornato gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni attribuite; ciò, anche laddove l'amministrazione di sistema sia affidata in outsourcing. Il Titolare (o il Responsabile) ha l'obbligo di verificare almeno annualmente l'attività dell'amministratore di sistema, affinché quest'ultimo mantenga sempre le caratteristiche di affidabilità e professionalità nella gestione dell'incarico. Da parte del Titolare, inoltre, devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici da parte degli amministratori di sistema agli archivi elettronici ed ai sistemi di elaborazione. Come chiarito con Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, restano esclusi dai predetti obblighi i trattamenti effettuati in ambito pubblico e privato a fini amministrativo-contabili che, ponendo minori rischi per gli interessati sono stati oggetto delle misure di semplificazione introdotte dalla Legge n. 133/2008 all'art. 34 del Codice Privacy. Da segnalare che il 10 dicembre 2009 il Garante ha emanato un ulteriore comunicato chiarificatore, al quale rimandiamo (anche per ulteriori approfondimenti correlati): http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1676654 e che per comodità riportiamo di seguito. Comunicato stampa - 10 dicembre 2009 Amministratori di sistema: precisazioni del Garante In vista della scadenza del 15 dicembre, termine entro il quale imprese e altri soggetti interessati devono adeguarsi alle prescrizioni impartite a suo tempo in materia di amministratori di sistema, l'Autorità per la protezione dei dati personali ritiene opportuno precisare alcuni aspetti, anche allo scopo di evitare ingiustificati oneri per le aziende. L'Autorità, nel rilevare il generale impegno da parte delle imprese ad adempiere alle prescrizioni impartite con il provvedimento del 27 novembre 2008, ha infatti constatato che informazioni imprecise o anche talune azioni promozionali da parte di consulenti rischiano di disorientare alcune aziende, soprattutto quelle di piccole dimensioni, esponendole a immotivati aggravi economici. L'Autorità intende dunque ribadire quanto segue:
Per quanto concerne, infine, gli aspetti tecnici del provvedimento (in particolare, la conservazione dei log degli accessi effettuati dagli amministratori di sistema), il Garante ricorda come l'adeguamento possa avvenire anche con soluzioni a basso costo, validamente proposte e disponibili in rete (per esempio basate su software gratuito, anche con licenze di tipo open source), che possono costituire valide alternative all'impiego di prodotti commerciali o di apparati più sofisticati. Roma, 10 dicembre 2009 Per maggiori chiarimenti, V'invitiamo a consultare il sito dell'autorità Garante e il Provvedimento generale del 27 novembre 2008 e successive modifiche. |
| Lunedì 13 Settembre 14:30- 17:30 CONSULENZA LEGALE PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO |
| Lunedì 13 Settembre 18:00- 20:00 Consiglio Direttivo mand. Alto Vicentino |
| Martedì 14 Settembre 12:00- 15:00 Giunta di Presidenza |
| Giovedì 16 Settembre 18:00- 20:00 Consiglio Direttivo Consorzio Edile Pmi Vicenza |
| Lunedì 20 Settembre 12:00- 14:00 Consiglio Direttivo Mandamento di Vicenza |
Aiutaci a migliorare! Compila il questionario per la valutazione dei nostri servizi.