Dichiarazioni d'intento in dogana: melius abundare quam deficere

a cura dell'UFFICIO FISCALE
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Com’è noto dal 12/2/2015 è cessato il periodo transitorio previsto dal § 5.3 del Provvedimento AE n. 159674 del 12/12/2014 e sono pienamente operative le novità introdotte dall’art. 20 del D.Lgs n. 175/2014 (decreto semplificazioni) che prevedono:
1)  a carico dell’esportatore abituale, l’obbligo di trasmettere la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e di consegnare la stessa unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica al fornitore;
2)  a carico del fornitore, l’obbligo di effettuare il riscontro telematico della ricevuta (tramite l’apposita funzione sul sito dell’Agenzia delle Entrate) prima di effettuare operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) del DPR n.633/72.
La novità interessa anche l’utilizzo del plafond all’importazione (dichiarazione d’intento in dogana) e l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un nuovo provvedimento, il n. 19388 datato 11/02/2015, aggiornando la modulistica e le relative istruzioni al fine di rimuovere alcune criticità talvolta riscontrate (presso alcune Dogane) nelle prime settimane del 2015. Contestualmente è stata anche emanata dall’Agenzia delle dogane la circolare 17631/RU del 11/02/2015 nella quale è stato precisato che nella dichiarazione d’intento l’esportatore dovrà indicare un “valore presunto” per “eccesso”.

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