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Denuncia alla Commissione Europea

Denunciata a Bruxelles la violazione del principio di neutralità Iva

Che il ruolo fondamentale delle imprese manifatturiere non sia apprezzato dall’Amministrazione finanziaria non è una sorpresa.

“Che adesso gli operatori vengano pure scippati di diritti fondamentali quale quello della detrazione dell’Iva sugli acquisti, proprio non è ammissibile”: questo il commento lapidario di Flavio Lorenzin Presidente di Apindustria Confimi Vicenza e Vicepresidente di Confimi Industria. L’articolo 2 del D.L. 50/2017 rende infatti oltremodo difficile l’esercizio di un diritto, quello della detrazione Iva, sugli acquisti effettuati a fine anno. L’amministrazione finanziaria vorrebbe far collimare la trasmissione (comunicazione spesometro) delle fatture emesse dal fornitore con quello della trasmissione delle stesse fatture ricevute dal cliente.
La questione può sembrare banale ma diventa invece oltremodo problematica per le numerose fatture emesse a fine anno che normalmente arrivano e vengono detratte, come I.V.A, nell’anno successivo. La manovrina ha “sfilato” agli operatori la detrazione “lunga” (cioè entro i due anni successivi) pretendendo una retro imputazione esclusiva all’anno di effettuazione dell’operazione. Retro imputazione che diventa problematica in molti casi diffusi (fatture differite emesse entro il 15 gennaio successivo; fatture emesse in ritardo o smarrite; fatture consegnate in ritardo a chi – commercialisti o associazioni di categoria - si occupa della tenuta della contabilità, gestione delle note di variazione, recupero Iva fallimenti, ecc). Non è negata la possibilità di intervenire con un recupero ex post in sede di dichiarazione Iva (anche integrativa) ma tecnicamente si tratta di una soluzione che complica la gestione contabile, aumenta i costi e, soprattutto, manda a credito Iva gli operatori; credito il cui recupero dovrà essere spesso confrontato con gli oneri giacché, fra le altre cose, l’articolo 3 della stessa “manovrina” ha pure ridotto da 15.000 ad € 5.000 la soglia oltre la quale per la compensazione orizzontale diventa necessario ricorrere al visto di conformità. “Quando un diritto lo si mantiene solo sulla carta, ma lo si rende estremamente difficile da praticare oppure si punta sul contenzioso, è come se venisse eliminato”, sostiene Lorenzin e prosegue: “nostro malgrado in Confimi Industria ci siamo trovati quindi perfettamente d’accordo con l’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) nel condividere l’invio urgente alla Commissione UE una argomentata denuncia alla Commissione Europea (la missiva è stata inviata il 12 maggio 2017) nella quale sono stati illustrati ed esemplificati i numerosi profili di contrasto dell’art. 2 del D.L. 50 con i principi di proporzionalità, effettività, equivalenza e neutralità su cui si basa la disciplina Iva”. Gli esempi a sostegno della violazione in particolare del principio di effettività e di equivalenza non mancano e l’auspicio, ovviamente, è che il Parlamento svolga al meglio il proprio compito ed intervenga durante i lavori di conversione del decreto riportando equilibrio sulla vicenda. 


Vicenza, 16 maggio 2017

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Comunicato Confimi Industria - ANC e testo denunciata alla Commissione UE
http://www.confimi.it/notizie-comunicati-stampa/662-confimi-industria-e-anc-ricorrono-a-bruxelles-per-tutelare-le-pmi-italiane

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