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SPESOMETRO MIGLIORATO MA È A RISCHIO LA PRIVACY


Criticità per tutti i gusti. Questo quanto emerge dalle segnalazioni e dai quesiti arrivati copiosi anche dagli affollati convegni di aggiornamento proposti in queste settimane presso varie associazioni territoriali di Confimi Industria.

Difficoltà a parte, la cosa più grave su cui non si può transigere è che, come evidenziato dalla stampa specializzata, le fatture di ogni cliente e fornitore siano consultabili nella piattaforma “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia da qualsiasi intermediario abilitato ad Entratel: “Così è a rischio la delicata tutela del patrimonio informativo aziendale” tuona Flavio Lorenzin, Presidente Apindustria Vicenza e Vicepresidente Confimi Industria con delega a fisco e semplificazioni, che sottolinea la gravità della situazione già denunciata al Garante della privacy a cui Confimi Industria ha chiesto un pronto intervento che disponga il blocco del portale.
Problema privacy e criticità della periodicità infrannuale - operativamente troppo pesante - a parte, “il nuovo spesometro” continua Lorenzin “è uno strumento indubbiamente più razionale (elimina adempimenti ridondanti) ed è complessivamente meno complicato della precedente polivalente ma ciò non toglie nulla alle criticità interpretative oltre che tecniche, che rendono ineludibile - a maggior ragione per i problemi di cui sopra – un rinvio a data da destinarsi della scadenza del 28 settembre”.
Per quanto riguarda le difficoltà riscontrate dagli operatori c’è chi (magari assistito da software house meno strutturate e comprensibilmente a loro volta in difficoltà) ha ricevuto gli aggiornamenti solo dopo la metà di settembre e chi, in fase più avanzata, è comunque da giorni alle prese con le ormai note bizze del nuovo sistema di trasmissione. Non solo, chi nello scorso week end aveva progettato la spedizione anticipata per evitare i colli di bottiglia dell’ultimo giorno, si è dovuto arrendere al seguente messaggio tutt’altro che rassicurante: “Il servizio web è temporaneamente sospeso per manutenzione. Restano attivi tutti gli altri canali di trasmissione. Ci scusiamo per l'inconveniente”.
Comunque vada a finire i fatti testimoniano che la “proroghina” concessa dal MEF rimane decisamente insufficiente per consentire agli operatori di assimilare nuove procedure e rivisitare comportamenti anche consolidati. Un’ operazione così radicale avrebbe meritato indubbiamente maggiori chiarimenti ufficiali, soprattutto in un anno horribilis per gli adempimenti come il 2017 dove gli operatori si sono dovuti misurare senza tregua con innumerevoli modifiche ad alto impatto operativo (solo per citarne alcune: dichiarazioni d’intento, dichiarazione Iva anticipata, novità bilanci e allargamento split payment).
Infine non giova certo a rasserenare gli animi esacerbati degli operatori la pubblicazione di FAQ in zona Cesarini senza peraltro una data di pubblicazione che ne storicizzi il ritardo (le ultime sono del 21 settembre ma pochi ne sono a conoscenza)
Roma, 25 settembre 2017

***
Principali criticità
Il caso

La criticità

Periodicità trimestrale dal 2018

E’ operativamente troppo pesante per la maggior parte delle PMI e dei professionisti

Fatture pasti di pochi euro e/o altre fatture di importo inferiore a € 300 riepilogate ex DPR 695/96

Vanno comunicati i dati delle singole fatture (C.M. 1/E/17); per evitare oneri amministrativi esagerati, il cliente deve rinunciare alla detrazione dell’Iva chiedendo all’esercente scontrino parlante o RF integrata.

La nuova posizione dell’AE determina un abrogazione (di fatto) della semplificazione del DPR 695/96

Alberghi, ristoranti, noleggio auto all’estero

L’operazione in quanto non territoriale (art. 7-quater) non è rilevante né soggetta ad obbligo di annotazione Iva e quindi sarebbe coerente non trasmetterla; nulla osta, tuttavia, alla trasmissione con natura “N2”.

Fatture attive extraterritoriali emesse ai sensi dell’art. 21 co. 6-bis

Ancorché non territoriali fanno volume d’affari e vanno annotate dal fornitore IT. Si usa “N6  inversione contabile” quando l’operazione è territoriale in altro Stato UE ove la controparte sia  ivi debitore d’imposta; si usa “N2 non soggetta” quando l’operazione è territoriale extra UE. Non tutti hanno ben chiara questa distinzione introdotta nel 2013.

Quelle “N2 non soggette, vanno comunicate anche dal cessionario se residente (art. 25 co.3)

Autofatture art.17 co.2 per acquisti interni da extra UE

Molti hanno annotano sé stessi come controparte; l’operazione va invece comunicata con i dati del fornitore estero

Acquisti interni in r.c. art. 17 co.2 da fornitore UE (compresi acquisti da soggetto con RF o Id)

Codificando l’anagrafica con IdPaese UE del fornitore (come sarebbe coerente secondo quanto precisato dalla RM 21/E/2015, le specifiche pretendono l’utilizzo del tipo documento TD10 o TD11, ma tecnicamente non si tratta di acquisti intracomunitari

Importazioni di merce acquistata viaggiante da fornitore UE

L’abbinamento con l’IdPaese UE del fornitore (come vorrebbe la RM 87/E/2017) richiede il tipo documento TD10; in questo modo l’operazione viene interpretata dal sistema come acquisto intra e non come importazione; per il 2017 l’utilizzo della soluzione transitoria (IDPaese “OO” e Id Codice “99999999999”) permette comunque di superare tale incoerenza

Importazioni senza acquisto a monte

Da chiarire se la soluzione transitoria 2017 (IDPaese “OO” e Id Codice “99999999999”) potrà essere utilizzata anche dal 2018; mancando il fornitore a monte non si riescono ad immaginare altre soluzioni.

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