entry
Skip to main content

Lavoro - In primo piano

In questa rubrica, la cui selezione è curata dal servizio sindacale, vengono raccolte le informazioni che rappresentano argomenti di attualità o di rilevante interesse sui quali l'Associazione vuole attirare l'attenzione dei propri associati.

Rapporto parità di genere in azienda: il termine slitta al 15 luglio 2024

Il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulle pari opportunità da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sarà reso disponibile per la compilazione sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a partire dal 3 giugno 2024Le aziende dovranno redigere il rapporto per il biennio 2022-2023 entro e non oltre il 15 luglio 2024, esclusivamente tramite detto applicativo.

Il Decreto interministeriale 29 marzo 2022 firmato dal Ministro del Lavoro e dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha definito le  modalità operative per la compilazione del rapporto biennale sulla situazione lavorativa dei due sessi nelle realtà aziendali con oltre 50 dipendenti. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria.

Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://servizi.lavoro.gov.it, inserendo le informazioni contenute nell’allegato A del Decreto. Al termine della procedura informatica (si ricorda che l'accesso richiede le credenziali SPID), qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, viene rilasciata una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.

Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali. I dati saranno accessibili anche alla Consigliera nazionale di parità incaricata di redigere un resoconto annuale della situazione nazionale.

Rapporto di parità, a cosa serve e cosa contiene?

Sulla base dei dati contenuti nel rapporto, se conformi agli standard minimi, le aziende potranno richiedere di ottenere dagli enti certificatori autorizzati la certificazione di parità. 

Tale certificazione dà accesso ad agevolazioni che comprendono:

  • punteggio aggiuntivo per l’aggiudicazione di un bando di gara rientrante nell’ambito del Pnrr o del Pnc (articolo 47 del Dl 77/2021);
  • meccanismi e strumenti di premialità in tutti gli appalti pubblici;
  • agevolazioni contributive.

I dati che devono essere inseriti includono:

  • numero dei lavoratori occupati distinti per sesso con indicazione delle retribuzioni iniziali l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun occupato;
  • l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennità e dei bonus;
  • le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali;
  • informazioni sui processi di selezione;
  • le misure previste in azienda per la conciliazione vita lavoro;

Come previsto dal decreto-legge i consiglieri regionali di parità riceveranno un codice identificativo per accedere ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende, al fine di poter elaborare i relativi risultati e trasmetterli:

  • alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro;
  • alla Consigliera o al Consigliere Nazionale di Parità;
  • al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
  • all’ISTAT e al CNEL.

AREA LAVORO
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
0444.232210

  • Creato il .

Assistenza fiscale 2024: convenzione Apindustria/Acli Service

Apindustria Vicenza, anche per l'anno 2024, mette a disposizione dei lavoratori delle imprese associate, il tradizionale servizio di assistenza fiscale in collaborazione con il sistema ACLI.

  La convenzione Apindustria/Acli Service

Per le dichiarazioni fiscali le tariffe sono le seguenti:

  • Modello 730 singolo: € 44,00;
  • Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante non a carico): supplemento € 35,00;
  • Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante a carico): supplemento € 20,00; per quanto riguarda i modelli 730/Unico di dipendenti con fasce di reddito complessivo fino a 7.500 € lordi, verranno applicate le minori tariffe previste dal tariffario dell’anno in corso;
  • Imu: calcolo Imu € 12,00 abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 15,00 prima abitazione in assenza di abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 13,00 per Comune: altri immobili/terreni; dichiarazione € 14,00 per Comune; dichiarazione congiunta: € 25,00 per Comune
  • Modello Unico: € 44,00; Quadro M/T/W/AC: € 10,00 per ciascun Quadro; Quadro H: € 20,00; invio telematico modello Unico: € 10,00;
  • Ristampa del modello 730/Unico: gratuita;
  • Rielaborazione con ristampa del modello 730/Unico: € 6,00;
  • Dichiarazione dei redditi integrative di modelli 730 ed Unico presentati attraverso la scrivente società: € 20,00;
  • Consulenze: ristrutturazioni edilizie, lettura cartelle esattoriali, etc.: a partire da € 40,00;
  • Accesso all’Agenzia delle Entrate: € 40,00.

La convenzione con Apindustria mette a disposizione i seguenti ulteriori servizi:

  • Dsu; Ise/Isee: consulenza e redazione pratiche gratuite ai sensi delle normative vigenti;
  • Dichiarazioni di successione: € 100,00 di sconto sulla tariffa ordinaria;
  • Contratti di locazione abitativi e/o commerciali: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.
  • Pratiche di assunzione, compilazione fogli paga e contributi Inps per collaboratrici familiari, badanti e baby-sitter: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.

Le tariffe sopra indicate si intendono comprensive di Iva. Le prestazioni saranno oggetto di regolare fattura, che sarà emessa da Acli Service Vicenza srl direttamente al soggetto beneficiario del servizio. Per poter accedere alle tariffe agevolate, il contribuente è tenuto a segnalare la Convenzione in essere.

I servizi convenzionati possono essere usufruiti a richiesta anche a familiari conviventi dei dipendenti di aziende associate: in tal caso, si applicherà uno sconto fisso di € 8,00 (Iva compresa) alle normali tariffe.

Ricordiamo che l’attività di assistenza fiscale, se limitata al controllo della conformità della documentazione presentata al Mod. 730 precompilato, è assolutamente gratuita. Tuttavia, i modelli presentati come “precompilati”, ma che comportino la necessità di revisione/correzione/integrazione del modello stesso e/o della documentazione allegata, verranno considerati “da compilare”, con addebito dei costi sopra esposti.

Per avvalersi dei servizi sopra elencati, gli interessati potranno richiedere un appuntamento presso qualunque sede operativa di Acli Service Vicenza Srl, individuabile attraverso il seguente link: https://www.aclivicenza.it/servizi/assistenza-fiscale/appuntamenti


AREA LAVORO 
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 
0444.232.210

 

Lavoro

  • Creato il .

Rinnovo del CCNL area chimica Confapi: chimica, concia, gomma e plastica, abrasivi, ceramica, vetro

In data 5 dicembre 2023 è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL del settore Area Chimica Confapi.

L’Accordo del 5 dicembre 2023 per il rinnovo del CCNL

A beneficio delle aziende associate del settore, diamo notizia della stipula dell’Ipotesi di Accordo per il rinnovo triennale del CCNL Area Chimica Confapi (Piccola e Media Industria), avvenuta in data 5 dicembre corrente. Il CCNL ha unificato nel tempo diversi settori merceologici limitrofi, ossia: chimica, concia, gomma e plastica, abrasivi, ceramica, vetro.

L’accordo intervenuto rinnova il CCNL precedentemente stipulato in data 8 marzo 2019, scaduto il 31 dicembre 2022 e che ha previsto l’ultimo aumento delle retribuzioni in data 1° ottobre 2022.

Il rinnovo del CCNL ha vigenza dal 1° gennaio 2023 e scadenza il 31 dicembre 2025.

Per ovvie ragioni di sintesi, ci soffermeremo soprattutto sui contenuti economici del rinnovo contrattuale, la cui efficacia è formalmente subordinata al voto favorevole dei lavoratori nelle assemblee che si terranno entro il gennaio del 2024; chi scrive però, non ha memoria di casi di bocciatura delle intese già intervenute da parte dei lavoratori; possiamo quindi sostenere senza tema di smentita che i contenuti del rinnovo contrattuale saranno senz’altro applicabili.

Incrementi delle retribuzioni minime

L’accordo prevede, per tutti i settori ricompresi nel CCNL, aumenti scaglionati in 4 tranche, la prima delle quali con decorrenza 1° novembre 2023; le successive decorrono da gennaio 2024, aprile 2025 e dicembre 2025.

Le parti hanno però previsto che, qualora siano già state elaborate e corrisposte le retribuzioni di novembre 2023, il riconoscimento degli aumenti contrattuali decorrenti dal 1° novembre potrà avvenire con la retribuzione di competenza di dicembre corrente.

Per avere diretta conoscenza degli aumenti retributivi previsti, si veda l’Accordo del 5 dicembre allegato alla presente, in particolare le tabelle retributive collocate a partire da pagina 15. Giova ricordare che il primo settore menzionato (Chimica) ricomprende anche il settore della Concia.

Una Tantum

L’Accordo in parola, per i mesi di carenza intervenuti dal 1° gennaio 2023, prevede la corresponsione di un importo Una Tantum, pari a euro 101,00 lordi, uguali per tutti i livelli di inquadramento, comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti della retribuzione indiretta e differita, quali ad esempio: mensilità aggiuntive, ferie, permessi e TFR. L’importo di cui sopra sarà riproporzionato unicamente nel caso di orari di lavoro a tempo parziale.

Come nel caso degli aumenti contrattuali, laddove siano già state elaborate e corrisposte le retribuzioni di novembre 2023, il riconoscimento dell’Una Tantum potrà avvenire con la retribuzione di competenza di dicembre.

Cenni sulla modifica di altri istituti

Senza la pretesa di essere esaustivi, segnaliamo che il rinnovo contrattuale prevede:

  • L’aumento dello 0,10% della contribuzione per la previdenza complementare a Fondapi, a carico dell’azienda, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;
  • Dal 1° gennaio 2024, una integrazione a carico dell’azienda fino al 50% dell’indennità corrisposta dall’INPS (pari al 30% della retribuzione) per il congedo parentale (o maternità facoltativa); per la precisione, l’integrazione è dovuta per un periodo non superiore a 3 mesi, con l’esclusione dei periodi in cui l’indennità INPS è superiore al 30%; attualmente vi è un solo mese di congedo parentale indennizzato più del 30%, ossia al 80%;
  • Il congedo di paternità obbligatorio di 10 giorni, previsto dall’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è incrementato di 1 giornata, la cui retribuzione è interamente a carico dell’azienda.

Allegato: Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL Area Chimica Confapi


a cura di Alberto Pederzolli
Area Lavoro - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
0444.232.210

  • Creato il .

Sondaggio Area Lavoro

Sondaggio Area Lavoro

Consulenza su misura

Abbiamo pensato di proporre alle aziende associate un sondaggio che mira a identificare gli argomenti che possono suscitare maggiori dubbi o difficoltà di vario genere in modo da esaminarli assieme e, se necessario, scendere direttamente in campo per risolverne gli aspetti più problematici.

Vai al sondaggio

I nostri servizi

L’Area Lavoro dell’Associazione, da sempre, assicura consulenza ed assistenza agli associati sulla gestione dei rapporti di lavoro dipendente e autonomo.
Diamo assistenza diretta alle aziende nella gestione dei contratti aziendali, del contenzioso del lavoro e dei rapporti con gli Enti previdenziali ed assicurativi.

Per ricevere supportoassistenza o altre informazioni utili in materia di gestione del personale 

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 0444.232.210

Continua a leggere

  • Creato il .

Assistenza fiscale 2022: convenzione Apindustria/Acli Service

Apindustria Vicenza, anche quest’anno, mette a disposizione dei lavoratori delle imprese associate, il tradizionale servizio di assistenza fiscale in collaborazione con il sistema ACLI.

  La convenzione Apindustria/Acli Service


Per le dichiarazioni fiscali le tariffe sono le seguenti:
  • Modello 730 singolo: € 44,00;
  • Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante non a carico): supplemento € 35,00;
  • Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante a carico): supplemento € 20,00; per quanto riguarda i modelli 730/Unico di dipendenti con fasce di reddito complessivo fino a 7.500 € lordi, verranno applicate le minori tariffe previste dal tariffario dell’anno in corso;
  • Imu: calcolo Imu € 12,00 abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 15,00 prima abitazione in assenza di abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 13,00 per Comune: altri immobili/terreni; dichiarazione € 14,00 per Comune; dichiarazione congiunta: € 25,00 per Comune
  • Modello Unico: € 44,00; Quadro M/T/W/AC: € 10,00 per ciascun Quadro; Quadro H: € 20,00; invio telematico modello Unico: € 10,00;
  • Ristampa del modello 730/Unico: gratuita;
  • Rielaborazione con ristampa del modello 730/Unico: € 6,00;
  • Dichiarazione dei redditi integrative di modelli 730 ed Unico presentati attraverso la scrivente società: € 20,00;
  • Consulenze: ristrutturazioni edilizie, lettura cartelle esattoriali, etc.: a partire da € 40,00;
  • Accesso all’Agenzia delle Entrate: € 40,00.

La convenzione con Apindustria mette a disposizione i seguenti ulteriori servizi:
  • Dsu; Ise/Isee: consulenza e redazione pratiche gratuite ai sensi delle normative vigenti;
  • Dichiarazioni di successione: € 100,00 di sconto sulla tariffa ordinaria;
  • Contratti di locazione abitativi e/o commerciali: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.
  • Pratiche di assunzione, compilazione fogli paga e contributi Inps per collaboratrici familiari, badanti e baby-sitter: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.

Le tariffe sopra indicate si intendono comprensive di Iva. Le prestazioni saranno oggetto di regolare fattura, che sarà emessa da Acli Service Vicenza srl direttamente al soggetto beneficiario del servizio. Per poter accedere alle tariffe agevolate, il contribuente è tenuto a segnalare la Convenzione in essere.

I servizi convenzionati possono essere usufruiti a richiesta anche a familiari conviventi dei dipendenti di aziende associate: in tal caso, si applicherà uno sconto fisso di € 8,00 (Iva compresa) alle normali tariffe.

Ricordiamo che l’attività di assistenza fiscale, se limitata al controllo della conformità della documentazione presentata al Mod. 730 precompilato, è assolutamente gratuita. Tuttavia, i modelli presentati come “precompilati”, ma che comportino la necessità di revisione/correzione/integrazione del modello stesso e/o della documentazione allegata, verranno considerati “da compilare”, con addebito dei costi sopra esposti.

Per avvalersi dei servizi sopra elencati, gli interessati potranno richiedere un appuntamento presso qualunque sede operativa di Acli Service Vicenza Srl, individuabile attraverso il seguente link: https://www.aclivicenza.it/servizi/assistenza-fiscale/appuntamenti
  • Creato il .

IL “SUPER” GREEN PASS PER ACCEDERE AL LAVORO

Il 16 settembre, il Consiglio dei Ministri ha deciso all’unanimità l’estensione del Green Pass a tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. L’obbligo di esibire il certificato verde è contenuto nel Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 e diventerà operativo il 15 ottobre prossimo.

Lavoro, sindacale

Continua a leggere

  • Creato il .

Assistenza fiscale 2021: convenzione Apindustria/Acli Service

Apindustria Vicenza ha sottoscritto una convenzione con ACLI Service Vicenza, per i lavoratori delle imprese associate.

  La convenzione Apindustria/Acli Service


Per le dichiarazioni fiscali le tariffe sono le seguenti:
  • Modello 730 singolo: € 44,00;
  • Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante non a carico): supplemento € 35,00;
  • Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante a carico): supplemento € 20,00; per quanto riguarda i modelli 730/Unico di dipendenti con fasce di reddito complessivo fino a 7.500 € lordi, verranno applicate le minori tariffe previste dal tariffario dell’anno in corso;
  • Imu: calcolo Imu € 12,00 abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 15,00 prima abitazione in assenza di abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 13,00 per Comune: altri immobili/terreni; dichiarazione € 14,00 per Comune; dichiarazione congiunta: € 25,00 per Comune
  • Modello Unico: € 44,00; Quadro M/T/W/AC: € 10,00 per ciascun Quadro; Quadro H: € 20,00; invio telematico modello Unico: € 10,00;
  • Ristampa del modello 730/Unico: gratuita;
  • Rielaborazione con ristampa del modello 730/Unico: € 6,00;
  • Dichiarazione dei redditi integrative di modelli 730 ed Unico presentati attraverso la scrivente società: € 20,00;
  • Consulenze: ristrutturazioni edilizie, lettura cartelle esattoriali, etc.: a partire da € 40,00;
  • Accesso all’Agenzia delle Entrate: € 40,00.
La convenzione con Apindustria mette a disposizione i seguenti ulteriori servizi:
  • Dsu; Ise/Isee: consulenza e redazione pratiche gratuite ai sensi delle normative vigenti;
  • Dichiarazioni di successione: € 100,00 di sconto sulla tariffa ordinaria;
  • Contratti di locazione abitativi e/o commerciali: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.
  • Pratiche di assunzione, compilazione fogli paga e contributi Inps per collaboratrici familiari, badanti e baby-sitter: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.
Le tariffe sopra indicate si intendono comprensive di Iva. Le prestazioni saranno oggetto di regolare fattura, che sarà emessa da Acli Service Vicenza srl direttamente al soggetto beneficiario del servizio. Per poter accedere alle tariffe agevolate, il contribuente è tenuto a segnalare la Convenzione in essere.
I servizi convenzionati possono essere usufruiti a richiesta anche a familiari conviventi dei dipendenti di aziende associate: in tal caso, si applicherà uno sconto fisso di € 8,00 (Iva compresa) alle normali tariffe.
Ricordiamo che l’attività di assistenza fiscale, se limitata al controllo della conformità della documentazione presentata al Mod. 730 precompilato, è assolutamente gratuita. Tuttavia, i modelli presentati come “precompilati”, ma che comportino la necessità di revisione/correzione/integrazione del modello stesso e/o della documentazione allegata, verranno considerati “da compilare”, con addebito dei costi sopra esposti.
Per avvalersi dei servizi sopra elencati, gli interessati potranno richiedere un appuntamento presso qualunque sede operativa di Acli Service Vicenza Srl, individuabile attraverso il seguente link: https://www.aclivicenza.it/downloads/elenco%20recapiti%202021.pdf
  • Creato il .

LA NUOVA VITA DEI CENTRI PER L’IMPIEGO

Notizia 20210310AP1

La positiva evoluzione nella gestione e nell’attività dei Centri per l’Impiego nel Veneto merita attenzione da parte delle associazioni rappresentative e dell’intera cittadinanza: potrebbe trattarsi di un esempio virtuoso di amministrazione pubblica che riscatta decenni di pessima reputazione.

VISUALIZZA L'ARTICOLO COMPLETO IN FORMATO PDF
  20210310AP1



  • Creato il .

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CONFIMI IMPRESA MECCANICA

 
Il 17 novembre 2020 CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto un “Accordo ponte” che prevede aumenti retributivi contenuti, in attesa del rinnovo complessivo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, scaduto il 31 maggio 2019. Gli obiettivi perseguiti sono due: adeguare i trattamenti economici dei lavoratori ai settori limitrofi ed evitare agitazioni sindacali in un momento delicato come l’attuale.

Si allegano l’Accordo stesso e la Circolare esplicativa.

  - Verbale di accordo Confimi Impresa Meccanica
 
 - Circolare esplicativa 

Info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Creato il .

VENETO LAVORO - "IL LAVORO AL CENTRO. I WEBINAR DEI CENTRI PER L’IMPIEGO”

Si informa che, con lo scopo di promuovere la formazione e l’assistenza anche durante il periodo di permanenza del Virus Covid-19, i CPI di Veneto Lavoro hanno avviato un ciclo di incontri on-line.  La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa iscrizione on-line.

La programmazione ha come oggetto i seguenti argomenti:
● Pillole di collocamento mirato: ciclo di incontri su temi e strumenti del collocamento mirato.
● Incentivi alle assunzioni: ciclo di incontri volto ad illustrare principi generali e tipologie di incentivi all’assunzione, con particolare attenzione a quelli regionali.
● Servizi alle imprese: ciclo di incontri di approfondimento sui servizi offerti alle imprese dai Centri per l’Impiego con focus sulle funzionalità dei portali loro dedicati e di specifiche iniziative.

Per il calendario completo degli incontri - clicca qui

Saranno, inoltre, previsti altri eventi su temi che via via verranno identificati e promossi in concomitanza con il sopraggiungere di novità o iniziative di interesse.

Con tale iniziativa Veneto Lavoro intende mantenere aperto un canale di comunicazione e aggiornamento tra i Centri per l’Impiego e le imprese e operatori professionali, in questa fase così delicata per il mercato del lavoro.

L’elenco aggiornato degli incontri on-line è disponibile alla pagina web http://www.cliclavoroveneto.it/webinar
  • Creato il .

LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE DAL 1° LUGLIO 2020

 
Entra in vigore il 1° luglio la riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati prevista dal Decreto-legge 5 febbraio 2020 n. 3, convertito in Legge 2 aprile 2020, n. 21. L’intervento prevede due nuovi istituti: il trattamento integrativo del reddito, fino a 28.000 euro, e un’ulteriore detrazione fiscale decrescente tra i 28.000 e i 40.000 euro.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

Assistenza fiscale 2020: convenzione Apindustria/Acli Service

Apindustria Vicenza, anche quest’anno, mette a disposizione dei lavoratori delle imprese associate, il tradizionale servizio di assistenza fiscale in collaborazione con il sistema ACLI, in alternativa all’utilizzo della dichiarazione precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria.

  La convenzione Apindustria/Acli Service

Per le dichiarazioni compilate in maniera tradizionale, la Convenzione è immutata. Pertanto, il quadro dei servizi offerti e delle relative tariffe è il seguente:
□      Modello 730 singolo: € 44,00;
□      Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante non a carico): supplemento € 35,00;
□      Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante a carico): supplemento € 20,00; per quanto riguarda i modelli 730/Unico di dipendenti con fasce di reddito complessivo fino a 7.500 € lordi, verranno  applicate le minori tariffe previste dal tariffario dell’anno in corso;
□      Imu: calcolo Imu € 12,00 abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 15,00 prima abitazione in assenza di abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 13,00 per Comune: altri immobili/terreni; dichiarazione € 14,00 per Comune; dichiarazione congiunta: € 25,00 per Comune
□      Modello Unico: € 44,00; Quadro M/T/W/AC: € 10,00 per ciascun Quadro; Quadro H: € 20,00; invio telematico modello Unico: € 10,00;
□      Ristampa del modello 730/Unico: gratuita;
□      Rielaborazione con ristampa del modello 730/Unico: € 6,00;
□      Dichiarazione dei redditi integrative di modelli 730 ed Unico presentati attraverso la scrivente società: € 20,00 ;
□      Consulenze: ristrutturazioni edilizie, lettura cartelle esattoriali, etc.: a partire da € 40,00;
□      Accesso all’Agenzia delle Entrate: € 40,00.
In base alla convenzione con Apindustria, le strutture territoriali di Acli Service Vicenza srl mettono inoltre a disposizione dei dipendenti delle Aziende associate i seguenti ulteriori servizi:
□      Dsu; Ise/Isee: consulenza e redazione pratiche gratuite ai sensi delle normative vigenti;
□      Dichiarazioni di successione: € 100,00 di sconto sulla tariffa ordinaria;
□      Contratti di locazione abitativi e/o commerciali: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.
□      Pratiche di assunzione, compilazione fogli paga e contributi Inps per collaboratrici familiari, badanti e baby sitter: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.

Le tariffe sopra indicate si intendono comprensive di Iva. Tutte le prestazioni di cui al punto 1, 2 e 3 saranno oggetto di regolare fattura, che sarà emessa da Acli Service Vicenza srl direttamente al soggetto beneficiario del servizio.
I servizi convenzionati possono essere usufruiti a richiesta anche a familiari conviventi dei dipendenti di aziende associate: in tal caso, si applicherà uno sconto fisso di € 8,00 (Iva compresa) alle normali tariffe.
Ricordiamo che l’attività di assistenza fiscale, se limitata al controllo della conformità della documentazione presentata al Mod. 730 precompilato, è assolutamente gratuita. Tuttavia, i modelli presentati come “precompilati”, ma che comportino la necessità di revisione/correzione/integrazione del modello stesso e/o della documentazione allegata, verranno considerati “da compilare”, con addebito dei costi sopra esposti.

Per avvalersi delle tariffe di cui sopra, gli interessati dovranno contattare telefonicamente il numero 0444/955002 specificando all’operatore la convenzione stipulata con Apindustria Vicenza e richiedendo un appuntamento presso una qualsiasi sede di Acli Service Vicenza Srl.
  • Creato il .

WELFARE AZIENDALE - PIATTAFORMA HiWelfare srl (GRUPPO HEALTH ITALIA SPA)

Apindustria Vicenza ha individuato in Hi Welfare S.r.l. (Gruppo Health Italia S.p.A.), il partner migliore da suggerire alle aziende associate, per garantire una gestione snella ed efficace del cd. Welfare aziendale, ossia l’erogazione di beni e servizi in regime di totale esenzione previdenziale e fiscale.

Ricordiamo che l’erogazione dei beni e servizi in parola può dipendere dal contratto collettivo nazionale o da accordi collettivi aziendali o territoriali; può infine dipendere da regolamenti adottati autonomamente dall’impresa, tesi a fidelizzare e migliorare il rapporto con le risorse umane impegnate in azienda.
La gestione dei piani di welfare viene effettuata in modalità flexible benefit da Hi Welfare, tramite la piattaforma telematica BenefitOnLine ed in totale outsourcing per il datore di lavoro.
Il datore, stabilito un importo per i dipendenti, non decide cosa offrire loro con quel budget, ma lascia al proprio personale la libertà di scegliere sul portale i benefit più utili e graditi tra quelli proposti. In merito alle aree di offerta, nel documento allegato è presentata la proposta completa, ma il datore di lavoro ha la più ampia libertà di scelta nella selezione delle aree di benefit che intende attivare nel portale.I dipendenti hanno a disposizione H24 la loro area riservata sul portale, nella quale potranno consultare e richiedere tutti i benefit presenti, monitorare lo stato delle loro richieste e l’importo di budget residuo, dialogare con la centrale operativa, inserire i propri familiari. 
La gestione delle pratiche e il supporto ai dipendenti nella fruizione del piano di welfare, sono affidati a personale di Hi Welfare e della centrale operativa di Formello, che segue attualmente circa 400.000 individui, senza il ricorso a personale esterno.
Riguardo il network, oltre alle migliaia di sedi già raggiunte, è possibile segnalare strutture relative all’area Tempo Libero per richiedere il loro convenzionamento (gratuito), sia da parte dell’azienda che di ciascun singolo dipendente.

Se sei interessato a maggiori informazioni, contatta l’Area Sindacale dell’Associazione: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o CLICCA QUI
  • Creato il .

Assistenza fiscale 2018: convenzione Apindustria/Acli Service

Anche per il 2018, Apindustria Vicenza mette a disposizione dei lavoratori (dipendenti e parasubordinati) delle imprese associate, il tradizionale servizio di assistenza fiscale in collaborazione con il sistema ACLI, in alternativa all’utilizzo della dichiarazione precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria; si tratta, in pratica, di un modello 730 che può essere accettato dal contribuente così com'è, oppure modificato e/o integrato prima dell'invio.
Inutile sottolineare come sia assolutamente opportuno, nel caso si scelga la modalità precompilata, effettuare una verifica sistematica e puntuale dei dati proposti dall’Anagrafe tributaria.
Resta comunque possibile, in alternativa, la presentazione con le modalità ordinarie del modello 730 o Unico persone fisiche.

  La convenzione Apindustria/Acli Service

Per le dichiarazioni compilate in maniera tradizionale, la Convenzione è immutata. Pertanto, il quadro dei servizi offerti e delle relative tariffe è il seguente:
□      Modello 730 singolo: € 44,00;
□      Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante non a carico): supplemento € 35,00;
□      Modello 730 congiunto (coniuge dichiarante a carico): supplemento € 20,00; per quanto riguarda i modelli 730/Unico di dipendenti con fasce di reddito complessivo fino a 7.500 € lordi, verranno applicate le minori tariffe previste dal tariffario dell’anno in corso;
□      Imu: calcolo Imu € 12,00 abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 15,00 prima abitazione in assenza di abitazione principale (ed eventuali pertinenze); calcolo Imu € 13,00 per Comune: altri immobili/terreni; dichiarazione € 14,00 per Comune; dichiarazione congiunta: € 25,00 per Comune
□      Modello Unico: € 44,00; Quadro M/T/W/AC: € 10,00 per ciascun Quadro; Quadro H: € 20,00; invio telematico modello Unico: € 10,00;
□      Ristampa del modello 730/Unico: gratuita;
□      Rielaborazione con ristampa del modello 730/Unico: € 6,00;
□      Dichiarazione dei redditi integrative di modelli 730 ed Unico presentati attraverso la scrivente società: € 20,00 ;
□      Consulenze: ristrutturazioni edilizie, lettura cartelle esattoriali, etc.: a partire da € 40,00;
□      Accesso all’Agenzia delle Entrate: € 40,00.

In base alla convenzione con Apindustria, le strutture territoriali di Acli Service Vicenza srl mettono inoltre a disposizione dei dipendenti delle Aziende associate i seguenti ulteriori servizi:
□      Dsu; Ise/Isee: consulenza e redazione pratiche gratuite ai sensi delle normative vigenti;
□      Dichiarazioni di successione: € 100,00 di sconto sulla tariffa ordinaria;
□      Contratti di locazione abitativi e/o commerciali: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.
□      Pratiche di assunzione, compilazione fogli paga e contributi Inps per collaboratrici familiari, badanti e baby sitter: 10% di sconto sulla tariffa ordinaria.

Le tariffe sopra indicate si intendono comprensive di Iva. Tutte le prestazioni di cui al punto 1, 2 e 3 saranno oggetto di regolare fattura, che sarà emessa da Acli Service Vicenza srl direttamente al soggetto beneficiario del servizio.

I servizi convenzionati possono essere usufruiti a richiesta anche a familiari conviventi dei dipendenti di aziende associate: in tal caso, si applicherà uno sconto fisso di € 8,00 (Iva compresa) alle normali tariffe.

Ricordiamo che l’attività di assistenza fiscale, se limitata al controllo della conformità della documentazione presentata al Mod. 730 precompilato, è assolutamente gratuita. Tuttavia, i modelli presentati come “precompilati”, ma che comportino la necessità di revisione/correzione/integrazione del modello stesso e/o della documentazione allegata, verranno considerati “da compilare”, con addebito dei costi sopra esposti.

Per avvalersi dei servizi sopra elencati, gli interessati potranno recarsi presso uno degli oltre 50 recapiti Acli sul territorio provinciale, oppure richiedere un appuntamento presso le sedi operative di Acli Service Vicenza Srl, negli orari di apertura al pubblico.

Per ulteriori info: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  • Creato il .

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE: LE ISTRUZIONI DELL’INPS

Nell’anno 2018 è previsto per i nuovi contratti a tempo indeterminato di giovani un esonero triennale nella misura del:
  • 50% in caso di assunzioni di operai, impiegati e quadri;
  • 100% in caso di assunzione di giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro e nei sei mesi precedenti periodi in: alternanza scuola lavoro anche con apprendistato di I livello oppure di alta formazione o ricerca.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

Progetto Re.Integra 2.0

Incontri con le aziende nell'ambito del progetto Re.Integra 2.0 Azione 4 - Servizi alle imprese Consulenza per l'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate
Il progetto Re.integra 2.0 ha come scopo la realizzazione di percorsi di supporto all’inserimento lavorativo per utenti disabili o svantaggiati residenti o domiciliati in Provincia di Vicenza.
Si sono quindi organizzati quattro incontri nel territorio con lo scopo di informare le aziende del progetto in questione e della possibilità di usufruire di una consulenza specifica e personalizzata, da parte dell'ENGIM o dei suoi partner, al fine del proficuo inserimento delle persone con disabilità o in situazione di svantaggio:

12/09/2017
ARZIGNANO ore 9 - 11 presso Ospedale Cazzavillan sala riunioni della Direzione Medica Ospedaliera primo piano;
  • VICENZA ore 14:30-16:30 presso la sede della Provincia di Vicenza contrà Gazzolle 1 sala rossa piano 2
14/09/2017
BASSANO DEL GRAPPA ore 9-11 presso sala D.Tolio via J Da Ponte n.37;
  • SCHIO ore 15-17 presso Polo Formativo della Casa della Salute via De Lellis.
Le aziende interessate sono pregate di prenotare la partecipazione, precisando la sede prescelta, entro le ore 12 di lunedì 11 settembre p.v, al seguente indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Per maggiori informazioni si prega di visualizzare il seguente link dal sito della Provincia di Vicenza: http://www.provincia.vicenza.it/lavoro/incontri-con-le-aziende-nellambito-del-progetto-re-integra-2-0-azione-4-servizi-alle-imprese-1

Lavoro, Progetto Re.Integra

  • Creato il .

Accordo territoriale per la detassazione dei Premi di Risultato

Negli ultimi giorni di dicembre è stato completato il percorso negoziale che consente alle imprese associate ad Apindustria Vicenza di accedere alla detassazione dei Premi di Risultato anche in assenza di un contratto collettivo aziendale appositamente stipulato con le RSU o con le Organizzazioni Sindacali territoriali. L'accordo territoriale e la procedura descritta permetterà di estendere i benefici fiscali ai lavoratori delle PMI che hanno poca familiarità con gli strumenti della contrattazione sindacale.

Continua a leggere

  • Creato il .

ATTI CONVEGNO DETASSAZIONE E WELFARE AZIENDALE - RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI - DISTACCHI INTRACOMUNITARI

Di seguito gli atti del convegno svoltosi in Sala Convegni di Apindustria Vicenza GIOVEDI’ 29 GIUGNO 2017 
In collaborazione con lo Studio Professione BK SINTHEMA. Focus dell’incontro: Premi di Risultato, Detassazione e del Welfare aziendale, responsabilità solidale negli appalti e distacchi di personale in ambito comunitario.
Relatori: Michela Carbellin – Consulente del Lavoro – Studio BK SINTHEMA, Gianfranco Mensi - Consulente del Lavoro – Studio BK SINTHEMA, Alberto Pederzolli – Responsabile Area Lavoro Apindustria Vicenza

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 22 luglio 2016 – art. 81: Quota di servizio Sindacale

Alle aziende associate del settore Metalmeccanico
Con CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA


L’art. 81 del CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA del 22 luglio 2016, come di prassi in queste occasioni, contempla la richiesta ai lavoratori non iscritti alle Organizzazioni Sindacali di una quota di servizio pari a Euro 30,00 a beneficio di FIM-CISL e UILM-UIL, firmatarie del contratto collettivo.

Le intese prevedono l’affissione in bacheca di un comunicato destinato a tutti i dipendenti, la consegna ai lavoratori dello stesso comunicato e del modulo per aderire o rifiutare la contribuzione straordinaria (una tantum) di Euro 30,00. Il modulo dovrà essere riconsegnato all’azienda entro il 15 luglio 2017.

Laddove il lavoratore non riconsegni il modulo, esprimendo un consenso o un dissenso esplicito, la contribuzione straordinaria s’intende accettata dal lavoratore (silenzio-assenso).

Per i lavoratori che esprimono il loro consenso e per coloro che non si pronunciano, l’azienda procederà ad operare la trattenuta sulla retribuzione del mese di luglio 2017 e a versarla sul conto corrente bancario intestato a FIM-CISL e UILM-UIL – presso Credito Cooperativo di Roma, via Adige 26, 00198, Roma, Agenzia n. 9 – IBAN IT 91 Q 08327 03200 000 0000 39264, con causale “CCNL CONFIMI QUOTA SERVIZIO NON ISCRITTI AZIENDA ….... “

Di seguito i links dove visualizzare: 1) COMUNICATO QUOTA ASSOCIATIVA STRAORDINARIA; 2) MODULO PER CONTRIBUZIONE SINDACALE STRAORDINARIA DA RICONSEGNARE ENTRO IL 15 LUGLIO 2017.

Le indicazioni della presente circolare sono riservate unicamente alle imprese che applicano il CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA. Suggeriamo di verificare anzitutto questa circostanza preliminare.

Il Servizio Sindacale dell’Associazione (n. tel. 0444/232210 - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.
  • Creato il .

Assistenza fiscale 2017: convenzione Apindustria/Acli Service

Anche per il 2017, Apindustria Vicenza mette a disposizione dei lavoratori (dipendenti e parasubordinati) delle imprese associate, il tradizionale servizio di assistenza fiscale in collaborazione con il sistema ACLI, in alternativa all’utilizzo della dichiarazione precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria; si tratta, in pratica, di un modello 730 che può essere accettato dal contribuente così com'è, oppure modificato e/o integrato prima dell'invio.
Inutile sottolineare come sia assolutamente opportuno, nel caso si scelga la modalità precompilata, effettuare una verifica sistematica e puntuale dei dati proposti dall’Anagrafe tributaria.
Resta comunque possibile, in alternativa, la presentazione con le modalità ordinarie del modello 730 o Unico persone fisiche.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 22 luglio 2016 – art. 81bis: CONTRIBUTO PER LA RAPPRESENTANZA CONTRATTUALE IMPRENDITORIALE

E’ stata pubblicata sul sito www.contrattopmi.it la procedura guidata per il versamento della contribuzione prevista dall’art. 81 bis del CCNL del 22 luglio 2016 (contributo per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale), pari ad euro 0,50 mensili per ogni dipendente in forza, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Tale misura ha l’obiettivo di consolidare il nostro sistema associativo attraverso un lavoro comune, con la Confederazione e le Associazioni territoriali, sullo sviluppo del CCNL inteso come strumento operativo delle nostre politiche associative e di rispondere efficacemente agli impegni intrapresi con il rinnovo del CCNL.
Si evidenzia che il contributo complessivo richiesto per dipendente alle imprese, è comunque nettamente inferiore a quello previsto da associazioni di categoria che svolgono il medesimo servizio di rappresentanza ed associativo.
Il contributo associativo, dovrà essere versato trimestralmente, sulla base del numero di lavoratori in forza per ciascun mese di competenza, entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (ad es. gennaio/febbraio/marzo 2017, entro il 20 aprile 2017), tramite procedura guidata prevista nel sito www.contrattopmi.it. La mancanza del versamento del contributo definito nei tempi previsti si configura come inadempimento contrattuale, ai sensi del menzionato art. 81 bis del CCNL.
Considerate le istanze relative alla semplificazione delle procedure, è previsto il completamento automatico dei dati dell’Azienda già registrata (inserendo la partita iva aziendale i campi successivi saranno completati automaticamente). Per le Aziende non ancora registrate, la compilazione automatica avverrà successivamente alla prima registrazione. E’ stato inoltre automatizzato il calcolo della contribuzione mensile per i lavoratori in forza (vedi procedura).

********************
Il Servizio Sindacale dell’Associazione (tel. 0444/232210 - email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.
  • Creato il .

ACCORDO INTEGRATIVO 14 MARZO 2017 DEL CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA 22 LUGLIO 2016; CIRCOLARE PMI SALUTE

Ricordiamo alle aziende associate che non ne fossero già a conoscenza, che il 14 marzo scorso è intervenuto un accordo integrativo tra le parti del CCNL in oggetto, che regolamenta le ipotesi di cessazione in corso d’anno del lavoratore iscritto a PMI Salute. L’accordo è reperibile al seguente link: "accordo integrativo".
Il Fondo ha recepito queste e altre innovazioni in tema di contribuzione, nella Circolare datata 21 marzo 2017, reperibile al seguente link:
http://www.pmisalute.it/pdf/Comunicazione-alle-Aziende-Aderenti-a-PMI-Salute-accordo-14-marzo-2017-aspetti-operativi.pdf
Di particolare interesse l’esclusione della contribuzione in periodo di prova, le ipotesi di aspettativa non retribuita, le già ricordate interruzioni in corso d’anno, il versamento trimestrale anticipato della contribuzione.
La presente ccomunicazione potrà essere utilmente trasmessa al professionista che cura gli adempimenti contabili dei dipendenti.

********************
Il Servizio Sindacale dell’Associazione (n. tel. 0444/232210 - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

 
  • Creato il .

Stesura definitiva del CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA/FIM-CISL, UILM-UIL 22 luglio 2016; consegna ai lavoratori entro il 15 gennaio 2017

Alle Imprese associate dei Settori metalmeccanico, di installazione impianti, orafo e servizi connessi

Nr rif. 23.384 MM/AP/ev

Comunichiamo alle aziende associate che le Parti stipulanti sono pervenute alla stesura definitiva del CCNL CONFIMI INDUSTRIA, integrando le novità recate dall’accordo di rinnovo del 22 luglio scorso nel testo contrattuale completo.
Ricordiamo che sulla base delle intese intercorse, le aziende sono tenute a distribuire a ciascun dipendente in forza, una copia del CCNL rilasciata dalle parti stipulanti.
Il testo in formato elettronico del CCNL è disponibile sul sito www.contrattopmi.it al seguente link: https://www.contrattopmi.it/download-ccnl/.
Il costo della copia in formato elettronico del CCNL, scaricabile dal sito menzionato, è pari a Euro 7,00 cadauna, pagabili mediante Carta di Credito, PayPal o bonifico bancario.
Precisiamo che il termine per la consegna ai lavoratori della copia del CCNL è stato prorogato al 15 gennaio 2017.
********************
Il Servizio Sindacale dell’Associazione (e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

  • Creato il .

Istruzioni operative sugli adempimenti amministrativi connessi al Piano Sanitario PMI Salute (CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA/FIM-CISL, UILM-UIL del 22 luglio 2016).

Comunichiamo alle aziende associate, che applicano il CCNL CONFIMI INDUSTRIA, le istruzioni operative sugli adempimenti amministrativi per l'iscrizione dei propri dipendenti al Fondo PMI Salute come da previsione contrattuale. Ricordiamo che dal 1° settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016 vige l’obbligo contrattuale di contribuire alla gestione di PMI SALUTE, nella misura di 1,50 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore in forza come previsto dall'ipotesi di accordo sottoscritta lo scorso 22 luglio (vedasi Circolari del 2 e del 20 ottobre scorso) .

********************
Entro il 31 dicembre 2016 le Aziende che applicano il CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA – FIM-CISL, UILM-UIL del 22 luglio 2016 sono tenute a iscrivere al Piano Sanitario PMI Salute, dedicato ai dipendenti delle PMI MANIFATTURIERE METALMECCANICHE, tutti i lavoratori in forza, salvo facoltà di successiva rinuncia individuale. Le informazioni e la modulistica relative al Piano Sanitario PMI Salute sono reperibili sul sito www.contrattopmi.it e www.pmisalute.it.

CENSIMENTO/ADESIONE AZIENDE


Tutte le Aziende che applicano il CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA – FIM-CISL, UILM-UIL devono obbligatoriamente inviare la richiesta di adesione a PMI Salute/Cassa RBM Salute, compilando e sottoscrivendo il modulo di convenzionamento disponibile sul sito www.pmisalute.it nella sezione “Moduli e documenti”. PMI Salute opera attraverso CASSA RBM Salute, Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale iscritto e autorizzato dall’Anagrafe dei Fondi Sanitari Integrativi istituita presso il Ministero della Salute.
Il modulo compilato e sottoscritto dall’Azienda dovrà essere inviato, tramite e-mail e tassativamente entro il 16 dicembre 2016, agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
L’invio è condizione necessaria per consentire l’accesso dei propri dipendenti alle prestazioni previste dal Piano Sanitario.

ACQUISIZIONE ANAGRAFICHE E ADESIONE


a) Adesione dipendenti in forza
Tutti i dipendenti in forza al 30 novembre 2016 verranno iscritti obbligatoriamente a PMI Salute, salvo facoltà di successiva rinuncia individuale. A tal fine le Aziende dovranno trasmettere entro il 16 dicembre 2016, esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma “WebUploader System®” (sistema proprietario di Previmedical per la gestione dei flussi anagrafici), l’elenco di tutti i suddetti dipendenti (e ovviamente ancora in servizio alla data di trasmissione) per i quali l’adesione a PMI Salute/Cassa RBM Salute si intende automaticamente operante dall’1 gennaio 2017.
Le credenziali di accesso e le istruzioni per l’utilizzo del “WebUploader System®” (presente in “Area Aziende” del sito www.pmisalute.it) saranno oggetto di specifica comunicazione.

b) Inclusione nuovi assunti dall’1 dicembre 2016
Per i nuovi assunti (dall’1 dicembre 2016 in poi) l’adesione al Piano Sanitario avrà decorrenza dalle ore 00:00 del primo giorno del mese successivo all’assunzione e dovrà essere comunicata dall’Azienda mediante l’utilizzo della piattaforma “Web Uploader System®”.
L’aggiornamento anagrafico dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del quale è avvenuta la variazione da comunicare (con prima scadenza utile fissata al 5 gennaio 2017). Qualora non sia intervenuta alcuna modifica non sarà necessaria alcuna attività a cura dell’Azienda.

GESTIONE DELLA RINUNCIA VOLONTARIA


Il lavoratore che intenda rinunciare al Piano Sanitario PMI Salute può farlo esclusivamente compilando l’apposito Modulo di rinuncia presente sul sito www.pmisalute.it, nella sezione “Moduli e documenti”. Al modulo deve essere allegata copia di un documento di identità.

Il modulo compilato e sottoscritto dovrà essere consegnato in duplice copia alla propria Azienda entro e non oltre il 31 gennaio 2017 (o entro i 30 giorni successivi all’assunzione se questa è avvenuta dopo il 31 dicembre 2016).

L’Azienda provvederà a inviare le copie relative al modulo di rinuncia sottoscritto dal lavoratore e del suo documento di identità, tramite e-mail e agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.:
  • non oltre il 5 febbraio 2017, per quelle consegnatele entro il 31 gennaio 2017;
  • non oltre i 5 giorni successivi a quello della loro consegna, per quelle riguardanti i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2016.
Entro il 5 febbraio 2017 l’Azienda provvederà a comunicare, mediante “Web Uploader System®”, il flusso di aggiornamento anagrafico comprensivo delle rinunce all’adesione obbligatoria raccolte entro il 31 gennaio 2017; dopo tale data il lavoratore che non abbia esercitato la rinuncia secondo le suddette modalità sarà iscritto a PMI Salute/Cassa RBM Salute.

SCADENZE VERSAMENTI CONTRIBUTIVI ALLA CASSA


Per ogni dipendente iscritto a PMI Salute/Cassa RBM Salute è richiesto un contributo mensile di € 12,00 (di cui € 11,00 a carico dell’Azienda e € 1,00 a carico del lavoratore).
Il primo versamento dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2017; i versamenti successivi dovranno avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.
Qualora il giorno 16 non sia lavorativo (sabato o festivo), i versamenti dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta il primo giorno lavorativo successivo.
Attualmente l’unico strumento di versamento consentito è il bonifico, da effettuare sul seguente conto:

CASSA RBM SALUTE - VIA E. FORLANINI, 24 - 31022 PREGANZIOL (TV)
IBAN - IT51V0622561805100000000928

Entro il 10 di ogni mese l’azienda riceverà da PMI Salute/Cassa RBM Salute la richiesta contributiva relativa al mese in corso, comprensiva della quota da trattenere ai dipendenti. La richiesta contiene la stringa che dovrà essere inserita nella causale del bonifico per agevolare il riconoscimento dell’azienda ordinante il versamento.
Riportiamo di seguito un esempio per aiutare a comprendere gli adempimenti e le relative scadenze:
·         mese di raccolta delle variazioni (nuove assunzioni, nuove adesioni): aprile
·         entro il 5 maggio: tramite “Web Uploader System®”, l’Azienda invia il flusso anagrafico di aggiornamento comprendente le variazioni raccolte nel corso del mese di aprile
·         entro il 10 maggio: PMI Salute/Cassa RBM Salute invia la richiesta contributiva relativa al mese di maggio, comprendente le quote mensili del personale attivo (comprese quindi le variazioni di aprile)
·         entro il 16 giugno: l’Azienda versa a PMI Salute/Cassa RBM Salute i contributi relativi al mese di maggio come da richiesta ricevuta (vedi punto precedente).

CREDENZIALI DI ACCESSO E UTILIZZO DI “Web Uploader System®”


L’accesso all’applicazione “Web Uploader System®” avviene dalla sezione “Area Aziende” del sito www.pmisalute.it, cliccando sul link “WebUploader®”; le credenziali di accesso sono oggetto di specifica comunicazione che segue l’associazione a Cassa RBM Salute.
Ulteriori informazioni possono essere reperite scrivendo all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL - in qualità di parti firmatarie del CCNL del 22 luglio 2016 - hanno diritto di consultare i dati relativi alle Aziende e ai lavoratori aderenti al Piano sanitario PMI SALUTE, tramite l’accesso a una specifica area dedicata ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa sulla privacy.

********************

Il Servizio Sindacale dell’Associazione (n. tel. 0444/232210 - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.


LA CIRCOLARE IN FORMATO PDF
Istruzioni operative sugli adempimenti amministrativi connessi al Piano Sanitario PMI Salute (CCNL CONFIMI IMPRESA MECCANICA/FIM-CISL, UILM-UIL del 22 luglio 2016).
  • Creato il .

SITUAZIONE TRENKWALDER SRL - informativa

In relazione all’inadempimento, da parte di Trenkwalder Srl, del puntuale pagamento delle retribuzioni ai lavoratori somministrati presso diverse Imprese associate, si segnala che la suddetta Agenzia di somministrazione ha sottoscritto lo scorso 21 ottobre un verbale di accordo sindacale, dal quale emerge che:
  1. in data 20 ottobre, a causa della perdurante indisponibilità di credito bancario, Trenkwalder ha presentato al Tribunale di Modena istanza di ammissione al concordato preventivo “con riserva”;
  2. il Tribunale di Modena ha nominato il commissario giudiziale e fissato il termine del 20 gennaio 2017 per la presentazione del piano industriale;
  3. dal testo emerge altresì che l’esposizione riguarda non solo le retribuzioni, ma anche i versamenti contributivi e fiscali;
  4. pertanto, le Imprese utilizzatrici sono comunque soggette al regime di solidarietà di cui all’art. 35, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015, sia per i trattamenti retributivi, sia per i contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso l’agenzia di somministrazione;
  5. in base alle “linee guida” precedentemente ed autonomamente emanate da Trenkwalder, le Imprese utilizzatrici possono provvedere al pagamento diretto delle retribuzioni nette arretrate, spettanti ai lavoratori in relazione alle specifiche missioni, sulla base dei dati comunicati da Trenkwalder stessa;
  6. a tali pagamenti si applica il regime di surrogazione legale di cui all’art. 1203, n.3 del Codice civile (“La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi: … a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo”), con conseguente diritto di rivalsa, per compensazione legale e fino a concorrenza, sugli importi fatturati       dall’Agenzia stessa per l’attività di somministrazione;
  7. qualora vi siano stati pagamenti anticipati delle fatture di somministrazione, Trenkwalder dichiara di aver provveduto a saldare le retribuzioni connesse, prima dell’istanza di ammissione al concordato, circostanza che dovrà essere verificata caso per caso con i diretti interessati;
  8. in ogni caso, il pagamento diretto delle retribuzioni da parte degli utilizzatori, non fa venir meno la loro responsabilità solidale per i versamenti contributivi, che fanno comunque parte del costo complessivo della somministrazione, ma per i quali non è previsto alcun meccanismo di versamento diretto all’Inps;
  9. i lavoratori attualmente in missione potranno continuare a prestare la loro opera, dimettendosi da Trenkwalder e iscrivendosi ad altra agenzia di somministrazione, in quanto l’accordo sindacale prevede che Trenkwalder rinunci, a favore di tali lavoratori, alla penalità di risoluzione anticipata (nel caso di rapporti a termine), ovvero all’indennità di preavviso (per i rapporti a tempo indeterminato);
  10. le rinunce di cui al punto 9 sono però sottoposte all’eventuale autorizzazione del Tribunale di Modena, che potrebbe teoricamente imporre all’agenzia il recupero del credito verso i lavoratori.
In base a quanto sopra, si ritiene che le Imprese utilizzatrici possano procedere, qualora lo ritengano opportuno anche ai fini della continuazione delle missioni, al pagamento diretto delle retribuzioni, esercitando immediatamente la surroga sulle fatture emesse da Trenkwalder e sottraendosi così al possibile esercizio dell’azione di recupero da parte dei lavoratori. A tale proposito, si fa presente che gli importi netti da pagare dovranno essere attestati dalle copie dei Lul, debitamente rilasciate da Trenkwalder.
In caso di continuazione della missione, questa potrà avvenire appoggiandosi ad altra agenzia di somministrazione, sulla base di quanto esposto 9 e 10; viceversa, l’eventuale continuazione con l’attuale agenzia comporterà un ulteriore onere di solidarietà tanto sulle retribuzioni, quanto sui contributi previdenziali (e relative sanzioni).
In qualsiasi caso, si ritiene opportuno che le Imprese provvedano a farsi quantificare da Trenkwalder i debiti previdenziali connessi alle suddette retribuzioni.

Il Servizio Sindacale dell’Associazione (tel. 0444/232210 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

CIRCOLARE in formato PDF
  • Creato il .

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CONFIMI IMPRESA MECCANICA – VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A PMI SALUTE - AGGIORNAMENTO

Alle Imprese associate dei Settori metalmeccanico, di installazione impianti, orafo e servizi connessi
                                                                                                                                         
Si fa seguito alla Circolare prot. 23334 del 3 ottobre u.s., per informare che è ora possibile effettuare il versamento del contributo obbligatorio per la gestione di PMI Salute anche attraverso bonifico bancario e per più mensilità (sempre tramite il sito www.pmisalute.it, aggiornato con questa nuova modalità di pagamento). Il bonifico va intestato a:
Confimi Impresa Meccanica
Banca BCC di Carate Brianza - Filiale di Agrate Brianza
IBAN IT38M0844032390000000211459.

L’indicazione del numero di lavoratori e copia del bonifico vanno comunque trasmessi tramite la procedura guidata su www.contrattopmi.it.
È stata inoltre inserita la facoltà di effettuare un unico versamento anticipato per tutte le quattro mensilità previste, da parte delle aziende con numero limitato di dipendenti che non prevedano variazioni della forza lavorativa nel quadrimestre in questione.

Restano comunque valide le modalità di versamento già previste tramite accesso al sito www.contrattopmi.it, all’interno del quale si trovano la pagina “Assistenza sanitaria” e la procedura guidata per il pagamento tramite Paypal o carta di credito.
Si ricorda che il versamento è obbligatorio per tutti in lavoratori in forza, nella misura di 1,50 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore in forza, nei quattro mesi da settembre a dicembre 2016.
Il Servizio Sindacale dell’Associazione (tel. 0444/232210 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Vicenza, 20 ottobre 2016


VISUALIZZA LA CIRCOLARE IN FORMATO PDF
CCNL Confimi Impresa Meccanica - modalità versamento contributo obbligatorio PMI SALUTE
  • Creato il .

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CONFIMI IMPRESA MECCANICA – VERSAMENTO CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A PMI SALUTE

Alle Imprese associate dei  Settori
METALMECCANICO, DI INSTALLAZIONE IMPIANTI, ORAFO E SERVIZI CONNESSI

Si ricorda alle Imprese associate che, in base all’Ipotesi di Accordo di rinnovo sottoscritto il 22 luglio 2016 tra CONFIMI IMPRESA MECCANICA, FIM-CISL e UILM-UIL, a partire dal 1° settembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, entra in vigore l’obbligo di contribuire alla gestione di PMI salute, nella misura di 1,50 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore in forza.
L’Ipotesi di Accordo, come di consueto, è infatti immediatamente operativa, avendo la ratifica valore interno alle parti stipulanti. Dallo stesso 1° settembre, pertanto, entrano in vigore i nuovi minimi tabellari e l’una tantum per il periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016 (vd. Circolare prot. Prot. 23.320 PR/CG del 2 agosto u.s. - clicca qui).
 

Modalità di versamento

Per i quattro mesi di vigenza, il versamento del contributo straordinario dev’essere fatto con cadenza mensile, esclusivamente tramite accesso al sito www.contrattopmi.it, all’interno del quale si trovano la pagina “Assistenza sanitaria” e la procedura guidata per il pagamento tramite Paypal o carta di credito. Non sono previste altre forme di versamento. È possibile richiedere la ricevuta del pagamento, scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e specificando gli estremi del pagamento effettuato (azienda, n. lavoratori e data).
Entro il successivo mese di dicembre 2016, tutti i lavoratori in forza verranno iscritti obbligatoriamente a PMI salute, salvo facoltà di rinuncia individuale. La modulistica per tali adempimenti, compresa l’eventuale rinuncia del singolo lavoratore, sarà unificata e fornita in tempo utile. Dal 1° gennaio 2017, la contribuzione a regime sarà pari a 11,00 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore e 1,00 euro mensile a carico del lavoratore aderente.
Per i lavoratori già iscritti a PMI Salute, fino al 31 dicembre 2016 restano in vigore le previgenti aliquote di contribuzione, fermo restando il suddetto obbligo di contribuzione straordinaria. Dal 1° gennaio 2017 varranno anche per essi le nuove aliquote.

Contratto Socrate


Attraverso il sito www.contrattopmi.it è altresì possibile effettuare, tramite la pagina dedicata e la procedura guidata, la richiesta di approvazione del contratto Socrate, con annesso versamento del contributo obbligatorio di 80 euro. Le modalità di versamento (Paypal o carta di credito) e richiesta della ricevuta di pagamento sono le stesse indicate per il contributo straordinario all’assistenza sanitaria.
Si ricorda che per l’approvazione del contratto, vige la regola silenzio-assenso, nei sette giorni successivi all’invio dell’istanza. In caso di esplicita risposta negativa della Commissione, il contratto si considererà come un normale contratto a tempo determinato, per la durata prefissata e alle normali condizioni economiche e normative di legge e contrattuali. A tal fine, si fa presente che non potranno essere esaminate istanze prive o carenti nella documentazione da allegare, ovvero:

  1. documento di identità e codice fiscale/partita I.V.A. del datore di lavoro e del lavoratore;
  2. dichiarazione autocertificata (ai sensi della vigente normativa - art. 46 d.P.R. n. 445/2000) dal datore di lavoro, in relazione alla causale ricorrente, relativa a:
-          data di inizio attività, per le imprese in fase di avvio;
-          attestazione dell’avvenuto incremento occupazionale, per le imprese che assumono ai sensi del punto 8, lett. e);
-          natura e anno di realizzazione degli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa a uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro.

Il Servizio Sindacale dell’Associazione (tel. 0444/232210 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Scarica la circolare in formato PDF
Circolare contratto Confimi Impresa Meccanica - Versamento PMI Salute

  • Creato il .

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO CONFIMI IMPRESA MECCANICA – RINNOVO DEL 22 LUGLIO 2016: PRIMI ADEMPIMENTI – ISTITUITO NUOVO CODICE CONTRATTO UNIEMENS

Alle Imprese associate dei
Settori metalmeccanico, di installazione impianti,
orafo e servizi connessi     
                                                                                                        

Informiamo le Imprese associate che il 22 luglio 2016 CONFIMI IMPRESA MECCANICA ha sottoscritto con FIM-CISL e UILM-UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Evidenziamo di seguito i primi adempimenti previsti per le aziende:
  • erogazione dal 1° settembre 2016 dei nuovi minimi tabellari;
  • erogazione di un importo omnicomprensivo, a titolo di una tantum, riproporzionato al periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, con la retribuzione relativa al mese di settembre 2016;
  • incremento dal 1° settembre 2016 della contribuzione a carico dell’impresa per l’assistenza sanitaria integrativa, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti di welfare posti a disposizione di aziende e lavoratori, di migliorare la gestione del fondo e garantire la possibilità di accedere a ulteriori prestazioni. La contribuzione all’assistenza sanitaria integrativa gode naturalmente dei vantaggi fiscali e contributivi previsti dalla normativa vigente. Resta inoltre confermato il principio di compartecipazione del lavoratore alla contribuzione stessa.
L’Ipotesi di Accordo prevede le seguenti innovazioni, rispetto alle normative precedentemente applicate.

Decorrenza e durata

Il nuovo contratto decorre dal 1° giugno 2016 e scadrà il 31 maggio 2019. I minimi retributivi sono stati quantificati in relazione al periodo 1° giugno 2016 –31 maggio 2017.
Confimi Impresa Meccanica, Fim e Uilm si incontreranno entro il mese di aprile 2017 per stabilire ulteriori incrementi a copertura del periodo di vigenza contrattuale.

Minimi tabellari

I nuovi minimi tabellari, riportati nella tabella che segue, comprendono l’Elemento distinto dalla retribuzione (Edr) e decorrono dal 1° settembre 2016.

Categoria

Euro



1.323,81



1.462,27



1.624,43



1.695,38



1.815,89



1.947,62



2.089,98



2.273,17



2.527,22


L’assorbimento di eventuali superminimi potrà essere effettuato purché:
-         siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità;
-         siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

Una tantum

A copertura del periodo 1° giugno 2016 – 31 agosto 2016, ai soli lavoratori in forza alla data del 22 luglio 2016 spetta un importo, da erogare con la retribuzione del mese di settembre 2016, determinato secondo la tabella seguente:

Categoria

Euro



48,00



54,00



66,00



70,50



75,00



82,50



90,00



99,00



108,00


L'importo non sarà soggetto ad alcun ricalcolo per gli istituti già liquidati (ad es., maggiorazioni per il lavoro straordinario, ferie godute, indennità malattia etc.). Per i lavoratori part-time, l'importo sarà riproporzionato all'orario individuale.
L’una tantum è utile al calcolo del trattamento di fine rapporto. L'importo deve essere ragguagliato a tante quote mensili quanti sono i mesi interi (anche non consecutivi) per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° giugno 2016-31 agosto 2016. La frazione di mese superiore ai quindici giorni va considerata come mese intero.
L’una tantum non è dovuta in relazione ai periodi mensili nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: aspettativa, Cassa integrazione, congedo parentale etc. Viceversa, le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedo di maternità e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1° giugno 2016-31 agosto 2016, con pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto competente ed integrazione obbligatoria a carico delle aziende, sono utili ai fini dell’una tantum. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, le aziende interessate dovranno comunicare alle relative Agenzie somministratrici l’importo spettante a tali lavoratori, da calcolare secondo le regole suddette.

Welfare, bilateralità e previdenza integrativa


Sanità integrativa

PMI Salute è il fondo sanitario integrativo costituito da Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM e ha il compito di erogare prestazioni sanitarie integrative rispetto a quanto fornito dal SSN.
Le novità sono:
-   dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, le aziende sono tenute a contribuire obbligatoriamente alla gestione di PMI salute, nella misura di 1,50 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore in forza;
-  entro il mese di dicembre 2016, le aziende iscrivono obbligatoriamente a PMI salute tutti i lavoratori in forza;
-  dal 1° gennaio 2017, la contribuzione a regime è pari a 11,00 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore e 1,00 euro mensile a carico del lavoratore aderente;
-  i lavoratori in forza che intendono rinunciare all’iscrizione a PMI Salute devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro entro il mese di gennaio 2017;
-  i lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2017 sono iscritti a PMI Salute con effetto dalla data di assunzione e possono manifestare la rinuncia all’iscrizione, dandone comunicazione scritta al datore di lavoro entro la fine del mese di assunzione.

Successivamente al primo mese di assunzione, la facoltà di recesso è disciplinata dal Regolamento del Fondo.
Per i lavoratori già iscritti a PMI Salute, fino al 31 dicembre 2016 restano in vigore le previgenti aliquote di contribuzione, fermo restando l’obbligo di contribuzione alla gestione di cui al primo alinea precedente. Dal 1° gennaio 2017 varranno anche per essi le nuove aliquote sopra indicate.
Sono fatti salvi gli accordi territoriali e aziendali e le forme equivalenti di miglior favore in materia di assistenza sanitaria.

Previdenza complementare
Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM individueranno il nuovo fondo di riferimento entro il mese di aprile 2017. Fino ad allora, continuerà a ritenersi tale il fondo negoziale con il maggior numero di adesioni, presso ciascuna azienda, alla data di stipula del presente CCNL.

Istituzione del contratto “Socrate” (OSC) per l’occupazione

Con “Socrate”, per la prima volta nel nostro sistema, viene introdotto un contratto di lavoro a tempo determinato che consente una notevole riduzione del costo del lavoro, grazie alla previsione di specifici minimi salariali, inferiori a quelli ordinari, per tutta la durata del contratto stesso, fino a un massimo di 18 mesi. Se, alla scadenza, il rapporto viene stabilizzato a tempo indeterminato, il risparmio acquisito si consolida, altrimenti viene restituito al lavoratore. Il risparmio sui minimi, naturalmente, si ripercuote anche sui versamenti contributivi e sulle retribuzioni indirette, quindi il costo complessivo diventa realmente conveniente per l’impresa. Al tempo stesso, Socrate è interessante anche per il lavoratore, perché l’impresa ha, da un lato, un interesse concreto a stabilizzarlo, dall’altro la possibilità di gestirne l’inserimento in un tempo congruo e senza oneri o adempimenti aggiuntivi. Socrate ha finalità di rilancio dell’occupazione ed è proponibile non solo a un’ampia platea di lavoratori, ma – alternativamente - anche in risposta a situazioni aziendali (ad es., in relazione a nuovi investimenti, di qualsiasi tipo), che prescindono dalle caratteristiche individuali del lavoratore assunto.

Caratteristiche generali
L’OSC è un contratto d’ingresso, a tempo determinato, di natura subordinata e con finalità di incentivazione della stabilità occupazionale.
L’OSC può essere utilizzato esclusivamente dai datori di lavoro che applicano il presente CCNL.
L’OSC può essere utilizzato dal datore di lavoro una sola volta per il medesimo lavoratore.

Durata
L’OSC ha una durata variabile da sei a diciotto mesi continuativi. Il contratto non è prorogabile, indipendentemente dalla durata iniziale.
Il datore di lavoro, prima della scadenza dell’OSC, comunica al lavoratore la mancata conferma o il proseguimento del suo contratto che, in tale caso, è convertito automaticamente a tempo indeterminato.
In assenza di comunicazione, il contratto si intende convertito automaticamente a tempo indeterminato.
Al contratto OSC si applicano i periodi di prova previsti dall’ art. 3 del CCNL.

Ambito di applicazione
L’OSC è applicabile qualora ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:
a)     lavoratrici e lavoratori che non hanno ancora compiuto il 36° anno di età;
b)     donne e uomini disoccupati da oltre ventiquattro mesi;
c)     lavoratrici e lavoratori con età anagrafica superiore a 50 anni;
d)     lavoratrici che hanno perso o stanno ricercando un'occupazione;
e)     lavoratrici e lavoratori assunti per nuove attività in imprese già esistenti che realizzino incrementi occupazionali;
f)      lavoratrici e lavoratori assunti per l’avvio di nuove attività nei primi ventiquattro mesi;
g)     lavoratrici e lavoratori assunti da imprese che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro.

Assunzione e retribuzione
I lavoratori assunti con OSC sono inquadrati secondo quanto previsto all’art. 10 del CCNL, in base alle mansioni assegnate e hanno diritto sia a tutti i trattamenti ivi stabiliti che a quelli in atto in azienda, purché compatibili con la natura del contratto a termine.
I minimi retributivi dei lavoratori assunti con OSC (salario minimo OSC) sono quelli previsti nella tabella seguente.

Cat.

Importi in Euro al 1° Settembre 2016



1.325,00



1.325,00



1.365,00



1.425,00



1.530,00



1.640,00



1.760,00



1.910,00



2.125,00


Il lavoratore, in caso di mancata conferma al termine dell’OSC, matura il diritto a percepire un elemento retributivo, di importo pari alla differenza tra il minimo tabellare previsto ordinariamente dal presente CCNL, a parità di livello, e quello applicato nel corso del rapporto. Tale elemento retributivo, da assoggettare agli oneri sociali corrispondenti, sarà corrisposto unitamente alle spettanze correnti dell’ultimo mese di servizio.

Es.: lavoratore assunto con OSC dal 1° ottobre 2016, al 3° liv., per sei mesi, non confermato alla scadenza del 31 marzo 2017. Il lavoratore matura un elemento retributivo (mese di competenza “marzo 2017”) pari a euro 1.686,30 così determinato:
-          mensilità pagate n. 6 per 1.365,00 = 8.190,00 (salario OSC)
-          ratei di 13^ liquidati/maturati n. 6 per 1.365,00/12 = 682,50
-          ratei Elemento Retr. Annuo (E.R.A.)* maturati n. 3 (mesi lavorati nell’anno precedente) per 485,00/12 = 121,25

A) TOTALE LIQUIDATO/MATURATO SU BASE SALARIO OSC: 8.993,75

-          mensilità a salario ordinario n. 6 per 1.624,43 = 9.746,58
-          ratei di 13^ a salario ordinario n. 6 per 1. 624,43/12 = 812,22
-          ratei Elemento Retr. Annuo (E.R.A.)* maturati n. 3 (mesi lavorati nell’anno precedente) per 485,00/12 = 121,25

B) TOTALE RICALCOLATO SU BASE SALARIO ORDINARIO: 10.680,05

C) DIFFERENZA B) – A) = 1.686,30

Eventuali ferie e permessi residui alla cessazione saranno liquidati al valore orario ottenuto dividendo per 173 la mensilità a salario ordinario.


*: se sussistono le condizioni generali di spettanza, in base alla Premessa - punto III “Contrattazione di secondo livello” e all’art. 44 del Ccnl

Modalità di approvazione dell’OSC
L’azienda che intende utilizzare il contratto Socrate deve inoltrare apposita richiesta alla Commissione di validazione espressamente costituita da Confimi Impresa Meccanica, FIM e UILM nazionali:
-  in caso di risposta positiva, ovvero di mancata risposta (silenzio-assenso) entro i sette giorni successivi alla richiesta, questa si intenderà approvata.
-  in caso di esplicita risposta negativa della Commissione, il contratto si considera come un normale contratto a tempo determinato, per la durata prefissata e alle normali condizioni economiche e normative di legge e contrattuali.

La Commissione opera attraverso un sistema di validazione informatizzato.
Il datore di lavoro deve presentare la richiesta corredandola, obbligatoriamente, con la seguente documentazione:
- documento di identità e codice fiscale/partita I.V.A. del datore di lavoro e del lavoratore;

- dichiarazione autocertificata (ai sensi della vigente normativa - art. 46 d.P.R. n. 445/2000) dal datore di lavoro, in relazione alla causale ricorrente, relativa a:
-          data di inizio attività, per le imprese in fase di avvio;
-          attestazione dell’avvenuto incremento occupazionale, per le imprese che assumono ai sensi del punto 8, lett. e);
-          natura e anno di realizzazione degli investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, attrezzature e beni strumentali di impresa a uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, ovvero finalizzati a modifiche rilevanti dell’organizzazione del lavoro.
- copia del versamento del contributo obbligatorio, a carico del datore di lavoro, pari a € 80,00 per ogni lavoratore assunto con il medesimo contratto, per le attività di monitoraggio e controllo, e a parziale copertura delle spese per il sistema di validazione dell’OSC.

I dati utili per l’effettuazione del versamento saranno forniti a breve. Il sistema di validazione sarà operativo entro il 15 settembre 2016.

Formazione
I lavoratori assunti con OSC saranno formati in modo adeguato in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni, così come previsto dall’art. 60, lettera b) del CCNL. I lavoratori assunti con OSC saranno coinvolti in percorsi di addestramento.

Welfare
Al lavoratore assunto con contratto OSC si applicano, per la durata del rapporto di lavoro, le norme sulla sanità integrativa e sulla previdenza complementare previste dall’articolo 46 del CCNL.

Norme finali
Per quanto non espressamente previsto, la regolamentazione del contratto OSC segue le disposizioni di legge e del CCNL.
I contratti OSC sono esclusi dal limite del 20%, di cui al comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. 15 giugno 2015, n° 81.
L’applicabilità del salario minimo OSC è subordinata al rispetto di quanto previsto dall’articolo 84 e quindi alla distribuzione di una copia del CCNL a ciascun lavoratore.

Orario di lavoro

Viene introdotta la possibilità di modulare l’orario di lavoro su diversi schemi, programmati per 6/12 mesi (orario “multiperiodale”), ovvero ricorrendo alla classica flessibilità, la cui fascia di attuabilità diretta sale a 48/32 ore settimanali (prima era 45/35). Inoltre, in considerazione del perdurare di molte situazioni di crisi, strutturale o temporanea, è ora possibile utilizzare, in alternativa agli ammortizzatori sociali, i permessi residui in capo ai singoli lavoratori.
Il complesso di norme relative all’orario è stato riordinato anche nell’esposizione dei singoli articoli, che ora vede la parte sulla flessibilità (ex art. 21) ricondotta nell’ambito dell’articolo 19, subito dopo le norme generali sull’orario. Quest’ultimo è stato riscritto, consentendo all’impresa di utilizzare, in alternativa tra loro e alla canonica articolazione dell’orario su 40 ore settimanali fisse, due diversi regimi:
-          un’articolazione plurisettimanale programmata su 6/12 mesi (orario multiperiodale);
-          il regime di flessibilità, anche su cicli di più settimane, per sopperire a temporanei picchi o flessi dell’attività lavorativa dell’azienda o di parte di essa.

Orario multiperiodale programmato
L’orario plurisettimanale multiperiodale si basa su un calendario prefissato, in regime ordinario, nel quale si alternano settimane con orari diversi, rispettando la media di 40 ore settimanali.
L’orario multiperiodale può essere programmato per un periodo normalmente non superiore a sei mesi, salve le ipotesi descritte più avanti. In ogni caso, l'orario massimo settimanale non può eccedere le 48 ore e quello minimo non può essere inferiore alle 32 ore.

L’estensione del calendario programmato fino a 12 mesi è ammessa in funzione di:
-          operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
-          attività a carattere stagionale;
-          sperimentazioni tecniche, produttive e organizzative;
-          lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
-          esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva.

Modalità di implementazione dell’orario multiperiodale
L'avvio dell'orario multiperiodale è comunicato ai lavoratori interessati con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi. Il calendario viene adottato, previo rispetto delle seguenti modalità:

TIPOLOGIA

PROCEDURA

Orario multiperiodale fino a 6 mesi, senza previsione strutturale di prestazioni lavorative nella giornata del sabato*

Comunicazione scritta alle Rsu, laddove presenti, e all’Associazione territoriale di riferimento, aderente al sistema di Confimi Industria, specificando le modalità di attuazione e il calendario di incremento e recupero dell'orario

Orario multiperiodale fino a 6 mesi, con previsione strutturale di prestazioni lavorative nella giornata del sabato*

Accordo aziendale, con le Rsu o le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL; la contrattazione aziendale non deve avere carattere ostativo rispetto all’introduzione dell’orario multi periodale; l’incontro ha luogo non oltre il quinto giorno dalla richiesta aziendale

Orario multiperiodale esteso fino a 12 mesi, senza previsione strutturale di prestazioni lavorative nella giornata del sabato*, in aziende senza Rsu

Comunicazione scritta all’Associazione territoriale di riferimento, aderente al sistema di Confimi Industria, specificando le modalità di attuazione e il calendario di incremento e recupero dell'orario

Orario multiperiodale esteso fino a 12 mesi, senza previsione strutturale di prestazioni lavorative nella giornata del sabato*, in aziende con Rsu

Esame congiunto preventivo con le Rsu sulle modalità di attuazione e sul calendario di incremento e recupero dell'orario

Orario multiperiodale esteso fino a 12 mesi, con previsione strutturale di prestazioni lavorative nella giornata del sabato*

Accordo aziendale, con le Rsu o le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL; la contrattazione aziendale non deve avere carattere ostativo rispetto all’introduzione dell’orario multi periodale; l’incontro ha luogo non oltre il quinto giorno dalla richiesta aziendale

*: ovvero giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro, con esclusione delle domeniche e delle festività.

Nelle ipotesi d’informativa all’Associazione territoriale, questa è tenuta a informare tempestivamente le strutture territoriali di Fim e Uilm.
Eventuali scostamenti rispetto al calendario prefissato vanno esaminati tempestivamente con la Rsu, laddove presenti, e comunque resi noti ai lavoratori interessati con un preavviso di almeno 5 gg lavorativi.

Orario multiperiodale: aspetti retributivi
Nei periodi in cui vengono attuati regimi di orario multiperiodale, il lavoratore è retribuito secondo i criteri della normale mensilizzazione. Tutti gli istituti retributivi differiti e indiretti sono calcolati su un orario medio settimanale contrattuale di 40 ore, ovvero sull’orario inferiore in caso di contratto a tempo parziale.
Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di orario multiperiodale, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, è riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 20% per le ore prestate di sabato.
In mancanza di rispetto delle modalità di attuazione e recupero dell’orario multiperiodale prefissato, le ore di prestazione lavorativa rese in tale regime, ulteriori rispetto alle 40 ore settimanali e non compensate nell’arco del periodo programmato, sono considerate lavoro straordinario, con l’applicazione di una maggiorazione aggiuntiva rispetto alle maggiorazioni normalmente applicate in azienda, pari al 7% onnicomprensivo, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati.

Flessibilità dell’orario
A differenza dell’orario multiperiodale, la flessibilità è concepita per far fronte a esigenze estemporanee dell'andamento produttivo e di mercato, che danno luogo a variazioni d’intensità dell’attività lavorativa dell’azienda o di parte di essa; è utilizzabile, inoltre, in concomitanza con l’implementazione di progetti temporanei di studio, ricerca e sviluppo prodotti, ovvero di calamità naturali.
La flessibilità è utilizzabile anche per singoli reparti, tipi di lavorazioni o gruppi di lavoratori.
I regimi di flessibilità comportano variazioni di orario, comunque contenute nei limiti massimi di 48 ore e minimi di 32 ore settimanali, tali da lasciare invariato mediamente il normale orario di lavoro di 40 ore. Le compensazioni possono attuarsi anche tramite altre modalità equivalenti.

Modalità di implementazione della flessibilità
L'avvio della flessibilità è comunicato ai lavoratori interessati con un preavviso, normalmente, di 5 giorni lavorativi, previo rispetto delle seguenti modalità:

TIPOLOGIA

PROCEDURA

Flessibilità nei limiti massimi di 48 ore e minimi di 32 ore settimanali, senza previsione di prestazioni lavorative nella giornata del sabato*, in aziende con Rsu

Comunicazione preventiva alle Rsu, inerente le modalità di attuazione e i tempi di incremento e recupero dell’orario settimanale; le Rsu possono chiedere un esame congiunto sulle modalità e sulla programmazione adottata

Flessibilità nei limiti massimi di 48 ore e minimi di 32 ore settimanali, senza previsione di prestazioni lavorative nella giornata del sabato*, in aziende senza Rsu

Comunicazione preventiva alle Organizzazioni sindacali territoriali di Fim e Uilm, inerente le modalità di attuazione e i tempi di incremento e recupero dell’orario settimanale; le Oo.ss. possono chiedere un esame congiunto sulle modalità e sulla programmazione adottata

Flessibilità nei limiti massimi di 48 ore e minimi di 32 ore settimanali, con previsione di prestazioni lavorative nella giornata del sabato*

Accordo aziendale, con le Rsu o le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del CCNL; la contrattazione aziendale non deve avere carattere ostativo rispetto all’introduzione della flessibilità; l’incontro ha luogo non oltre il terzo giorno dalla richiesta aziendale; l'utilizzo della flessibilità al sabato* non potrà superare le 48 ore annue, o le 80 complessive ore in caso di utilizzo congiunto con lo straordinario

*: ovvero giornate non cadenti nel periodo settimanale in cui è distribuito l'orario normale di lavoro, con esclusione delle domeniche e delle festività.

È comunque possibile concordare a livello aziendale altre forme di flessibilità della prestazione.

Flessibilità: aspetti retributivi
Durante l’utilizzo della flessibilità, resta ferma la normale retribuzione del lavoratore per 40 ore settimanali.
Per ogni ora di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriore rispetto alle 40 ore settimanali, è riconosciuta una maggiorazione retributiva onnicomprensiva, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, pari al 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e pari al 20% per le ore prestate di sabato.

Nel caso in cui non risulti possibile rispettare la programmazione circa le modalità di attuazione e i tempi di implementazione e recupero, le ore di prestazione lavorativa, in regime di flessibilità, ulteriori rispetto alle 40 ore settimanali e non compensate nell’arco del periodo programmato, sono considerate lavoro straordinario, con l’applicazione di una maggiorazione aggiuntiva rispetto alle maggiorazioni normalmente applicate in azienda, pari al 7% onnicomprensivo, da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati.

Permessi annui retribuiti: ulteriori possibilità di utilizzo collettivo
Nell’ambito delle modalità di fruizione dei permessi annui retribuiti proposte dall’art. 21 (ex art. 20), è stata introdotta la possibilità, a discrezione dell’impresa, di utilizzare le ore non godute entro l’anno di maturazione e accantonate da almeno 12 mesi, al fine di evitare o ridurre il ricorso ad ammortizzatori sociali, ovvero per sopperire alla concreta indisponibilità degli stessi.
Grazie a questa opportunità, l’impresa può quindi evitare o perlomeno ridurre o rinviare, il ricorso agli ammortizzatori sociali (in particolare, la cassa integrazione ordinaria), la cui fruibilità è stata notoriamente irrigidita, sia in termini di contributi aggiuntivi, sia in termini di ore disponibili, dal D. Lgs. 148/2015.

Lavoro a tempo determinato, part-time, somministrazione e apprendistato


La disciplina dei suddetti istituti è stata modificata come segue, armonizzando le disposizioni contrattuali alle norme di legge nel frattempo intervenute.

Tempo determinato – esenzione dal limite quantitativo
Sono esenti dal limite del 20% dei contratti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti, i contratti a termine conclusi:
- nelle fasi di avvio di nuove attività per un periodo di 24 mesi, ridotti a 18 mesi in caso di avvio di una nuova linea/modulo di produzione;
- da imprese start-up innovative e per lo svolgimento delle attività stagionali di cui alle lettere b) e c) dell’art. 23 del d.lgs. n. 81/2015;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- con lavoratori di età superiore a 50 anni;
- con lavoratori iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68/1999;
- nelle ulteriori ipotesi indicate dalle disposizioni di legge, dai contratti collettivi aziendali e/o territoriali;
- con i lavoratori assunti a norma dell’art. 4, lettera A);
- con i lavoratori impiegati in attività da svolgere da parte di aziende contoterziste e che non producono manufatti propri (a titolo esemplificativo: attività di manutenzione), a fronte di specifici impegni contrattuali e limitatamente al periodo della loro durata. In tal caso, per ogni singolo impegno contrattuale, l’azienda dovrà provvedere a informare preventivamente le R.S.U. o, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali di categoria,, che potranno richiedere un incontro all’azienda, da tenersi nei successivi 7 giorni.

Part-time – richieste di trasformazione
È previsto l’accoglimento delle richieste di trasformazione, qualora motivate e debitamente documentate dalla necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente more uxorio, i figli, e gli altri familiari conviventi, senza alcuna possibilità alternativa di assistenza, gravemente ammalati o portatori di handicap, nelle seguenti ipotesi:
-          fino al 5%, nelle imprese con almeno 100 dipendenti che abbiano raggiunto la percentuale del 4%;
-          fino al 4%, nelle imprese con meno di 100 dipendenti che abbiano raggiunto la percentuale del 3 %.

Somministrazione
L’obbligo delle causali è stato soppresso dal testo contrattuale, perché nel frattempo abrogato dal D.Lgs. 81/2015.

Apprendistato
In materia di apprendistato professionalizzante, la normativa contrattuale è stata armonizzata con le recenti disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2015.
È stata inoltre disciplinata la fattispecie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, nonché quella dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (c.d. apprendistato “duale”).

Cessione solidale di ferie e permessi

È stata data attuazione concreta alla facoltà dei lavoratori, introdotta dall’art. 24 del D.Lgs. 151/2015, di cedere volontariamente ferie e permessi, per favorire i colleghi che hanno necessità di assistere i figli minori; la norma contrattuale ha esteso l’applicabilità anche alle ipotesi di assistenza a genitori, coniuge o convivente more uxorio nonché, qualora conviventi, figli maggiorenni e altri familiari, che necessitino per le particolari condizioni di salute di cure costanti.

Le ore cedibili sono, in ordine di priorità:
-          una quota delle ore convertite in riposi e accantonate nella Banca ore, ai sensi dell’art. 27;
-          una quota delle ore di PAR nella propria disponibilità;
-          una quota delle ore di ferie nella propria disponibilità, purché eccedenti la misura minima di quattro settimane annue prevista dal D.Lgs. 66/2003.

Procedura
La cessione è effettuabile a seguito di:

  1. richiesta all’azienda, da parte dei lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità, di utilizzo di ferie e permessi solidali, per un massimo di 520 ore per istanza (reiterabile), previa presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica;
  2. comunicazione aziendale a tutti i lavoratori dell’esigenza manifestatasi, garantendo l’anonimato del richiedente;
  3. adesione volontaria, per iscritto, dei lavoratori che intendono operare la cessione, indicando il numero di ore che si intendono cedere.
Sulla base delle adesioni acquisite, l’azienda mette a disposizione del richiedente un numero di ore corrispondente al quoziente tra la somma dei valori orari delle ferie e permessi ceduti e il valore orario delle ferie e permessi del richiedente. I valori orari da assumere sono quelli in corso alla data della cessione.

Es.: a favore del lavoratore A vengono cedute complessivamente n. 100 ore, da parte dei colleghi B, C, e D.

La retribuzione mensile ordinaria di A è pari a Euro 1.800,00=.

La retribuzione mensile ordinaria di B, C, e D è pari rispettivamente a euro 1.750,00= (val. orario 1.750,00/173 = 10,12), 1.850,00= (val. orario 1.850,00/173 = 10,69) e 2.000,00= (val. orario 2.000,00/173 = 11,56).

B ha donato 20 ore; C e D 40 ciascuno.

La somma dei valori orari delle ferie e permessi ceduti è quindi pari a:

10,12*20 + 10,69*40 + 11,56*40 = 1.092,49

Tale valore va diviso per il valore orario delle ferie e permessi di A, pari a 1.800,00/173 = 10,40. Il quoziente tra 1.092,49 e 10,40 (ovvero il numero di ore assegnate ad A) è pari a 105.



La fruizione di ferie e permessi solidali resta comunque subordinata al preventivo esaurimento complessivo di tutte le ferie, i PAR e recuperi nella disponibilità del richiedente.
Una volta acquisiti, ferie e permessi solidali rimangono definitivamente nella disponibilità del richiedente.
Ogni azienda è tenuta a informare i lavoratori della facoltà sopra descritta e delle relative modalità di esercizio.
L’azienda può comunque integrare, anche sulla base di accordi di secondo livello, quanto ceduto dai lavoratori.

Provvedimenti disciplinari

L’irrogazione dei provvedimenti disciplinari deve essere proporzionale all’infrazione riscontrata e alla sua gravità.

N.b.: la validità dei provvedimenti disciplinari, diversi dal licenziamento, è subordinata al rispetto dell’obbligo di distribuzione della copia del contratto (vd. sotto).

Resta in ogni caso l’obbligo di affissione del codice disciplinare, previsto in via generale dall’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Quota contribuzione “una tantum” e Testo CCNL

È stata prevista, come di consueto, una quota di contribuzione a carico dei lavoratori e a favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti Fim-Cisl e Uilm-Uil, la cui entità e modalità di riscossione saranno definite successivamente.
Le aziende, a partire dal mese di ottobre 2016 ed entro il mese di dicembre 2016 sono tenute a distribuire, a ciascun lavoratore in forza, anche ai fini dell’applicazione della normativa sui provvedimenti disciplinari conservativi, una copia, ufficialmente rilasciata dalle parti firmatarie, del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. La copia del contratto potrà anche essere rilasciata in forma elettronica attraverso supporti informatici che garantiscano il controllo e la validazione della procedura riguardo l’informazione e la consegna al singolo lavoratore.

Istituzione del “codice Contratto” all'interno del flusso UniEmens

Si fa presente, infine, che con messaggio 20 luglio 2016, n. 3132, l’Inps ha istituito il nuovo codice "300" dell'elemento "CodiceContratto" di "DenunciaIndividuale", da riportare nelle denunce UniEmens relative ai lavoratori ai quali è applicato il "C.c.n.l. CONFIMI impresa meccanica per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e della installazione impianti".

Il nuovo codice ha decorrenza luglio 2016 e deve quindi essere utilizzato a partire dalle denunce contributive relative a tale mese, da presentare entro il 31 agosto 2016.

il Servizio Sindacale dell’Associazione (tel. 0444/232210 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Scarica la circolare in formato PDF
Circolare contratto Confimi Impresa Meccanica - primi adempimenti
  • Creato il .

Protocollo provinciale per la tutela delle donne sui luoghi di lavoro

Apindustria Vicenza e CGIL-CISL-UIL della provincia di Vicenza hanno sottoscritto un Protocollo finalizzato a garantire una maggior tutela delle lavoratrici, nei confronti di comportamenti molesti e/o violenti. L’accordo si basa su uno specifico Accordo-quadro tra le parti sociali a livello europeo e contiene non soltanto l’affermazione di principio sul rigetto di qualunque forma di violenza nei confronti delle donne, ma anche e soprattutto una serie di azioni concrete.

Tra queste, anche un gesto molto semplice, che Apindustria Vicenza chiede a tutti gli Imprenditori associati di compiere: l’affissione alla bacheca aziendale di una dichiarazione di esplicita condanna dei comportamenti molesti e/o violenti, che impegna l’Impresa ad adottare misure adeguate nei confronti di chiunque li abbia posti in essere, ivi compreso il licenziamento (beninteso, dopo l’instaurazione di uno specifico procedimento disciplinare).

L’affissione della dichiarazione ha lo scopo di evitare, anche nei luoghi di lavoro, che episodi spesso considerati “minori” (dalla molestia estemporanea allo stalking) siano sottovalutati, creando così i presupposti per comportamenti ancora più gravi, e vengano viceversa immediatamente denunciati e repressi.

Naturalmente, questo non basta per combattere un fenomeno che è anzitutto culturale e sociale. Apindustria Vicenza è però convinta che tutti, e quindi anche gli imprenditori, possano dare un contributo concreto per stroncare sul nascere qualsiasi atteggiamento, sul quale potrebbero poi innestarsi altri e ben più gravi atti.

Il Servizio Sindacale dell’Associazione (tel. 0444/232210 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) rimane a Tua a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Visualizza
Testo Accordo-Quadro
Dichiarazione


  • Creato il .

Procedure per il ricorso alla Cassa Integrazione Salari Ordinaria, dopo le modifiche del Jobs Act

Come già fatto nei mesi scorsi, condividiamo le indicazioni operative che vengono dalla sede INPS di Vicenza, per facilitare la trattazione delle domande di Cassa Integrazione Salari Ordinaria (CIGO) dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 148/2015, che ha riscritto la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. La presente nota potrà essere utilmente trasmessa al professionista che cura la contabilità dei dipendenti.
Crediamo giusto evidenziare che l’approccio fattivo ed efficace della sede INPS di Vicenza e il contributo fornito dalle Associazioni di categoria negli incontri tecnici che si tengono periodicamente, hanno portato a risultati molto positivi, se confrontati con quelli di altre zone del Paese o della Regione: nella nostra provincia è stato smaltito l’arretrato delle domande CIGO formatosi dal settembre scorso e la situazione attuale si caratterizza per tempi di esame e autorizzazione del tutto fisiologici.

Continua a leggere

  • Creato il .

Assistenza fiscale 2016: dichiarazione precompilata e convenzione Apindustria/Acli Service

Anche per il 2016, Apindustria Vicenza mette a disposizione dei lavoratori (dipendenti e parasubordinati) delle imprese associate, il tradizionale servizio di assistenza fiscale in collaborazione con il sistema ACLI, in alternativa all’utilizzo della dichiarazione precompilata, messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (che da quest’anno comprendono anche alcuni oneri e spese deducibili: vd. sotto); si tratta, in pratica, di un modello 730 che può essere accettato dal contribuente così com'è, oppure modificato e/o integrato prima dell'invio.
Inutile sottolineare come sia assolutamente opportuno, nel caso si scelga la modalità precompilata, effettuare una verifica sistematica e puntuale dei dati proposti dall’Anagrafe tributaria.
Resta comunque possibile, in alternativa, la presentazione con le modalità ordinarie del modello 730 o Unico persone fisiche.
Sinteticamente, le novità della dichiarazione precompilata sono le seguenti.

Continua a leggere

  • Creato il .

UN RIMEDIO PEGGIORE DEL MALE: LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI

La nuova disciplina delle dimissioni (e della risoluzione consensuale del rapporto), destinata a entrare in vigore il 12 marzo prossimo, ha questa caratteristica: per contrastare il fenomeno delle cd. “dimissioni in bianco”, odioso fin che si vuole ma impossibile da misurare e a nostro avviso decisamente marginale, ci si inventa una procedura complicatissima che darà grossi grattacapi alle aziende e ai lavoratori in tutti i casi fisiologici di scioglimento del rapporto per iniziativa di questi ultimi.
La cosa è oltremodo paradossale se si considera che già avevamo una normativa[1] finalizzata allo scopo, che ha dato ottima prova di sé e che sarà malamente sostituita dalla nuova.
Tant’è, se non capita qualcosa di eccezionale[2], dal 12 marzo 2016 gli adempimenti da osservare saranno i seguenti.


[1] Art. 4, commi da 17 a 23-bis, della Legge 28 giungo 2012, n. 92 (Legge Fornero)
[2] Chi scrive nutre persino il dubbio che la nuova disciplina sia stata costruita in modo talmente complicato e incongruo, da avere il pretesto per cancellarla presto. Vicenda analoga è accaduta al precedente storico più diretto, la Legge 17 ottobre 2007, n. 188, entrata in vigore il 23 novembre 2007, operativa dal 5 marzo 2008 e abrogata il 25 giugno 2008 dal Decreto Legge n. 112/2008.

Continua a leggere

  • Creato il .

PROCEDURE PER IL RICORSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE SALARI ORDINARIA, DOPO LE MODIFICHE DEL JOBS ACT

Il 24 settembre scorso è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 148/2015 che ha riscritto la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, tra i quali la Cassa Integrazione Salari Ordinaria (CIGO). In attesa del Decreto Ministeriale attuativo e di ulteriori istruzioni amministrative, presso la sede vicentina dell’INPS si sono tenuti due incontri tecnici per affrontare le problematiche applicative della CIGO.

Intendiamo condividere le indicazioni operative finora venute dall’INPS di Vicenza, per facilitare la trattazione delle domande inoltrate dall’entrata in vigore del provvedimento; per quanto di tenore tecnico e specialistico, perché in larga parte legata alle procedure informatiche, la presente nota potrà essere utilmente trasmessa al professionista che cura la contabilità dei dipendenti.

Continua a leggere

  • Creato il .

ATTI DEL CONVEGNO "IL CONTROLLO DEL LAVORATORE A DISTANZA"

Per molti è una delle riforme più importanti del jobs act, a tutela degli interessi aziendali; per altri una provocazione, una violazione di diritti elementari, o addirittura l’avvento di un nuovo, subdolo “Grande Fratello” informatico.
Sicuramente è una norma che farà discutere parecchio, dentro e fuori le aule dei tribunali. Per conoscerla meglio e, soprattutto, per capire come applicarla correttamente, Apindustria Vicenza ha messo a confronto un giurista, un avvocato, un magistrato e… un investigatore privato. Gli atti del convegno sono disponibili.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti di completamento del Jobs Act

Informiamo le Imprese associate che sono stati pubblicati sul Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, gli ultimi quattro Decreti Legislativi attuativi della Legge-delega 183/2014, recanti rispettivamente disposizioni in materia di 
-  Riordino degli ammortizzatori sociali (D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015)
-  Razionalizzazione dell’attività ispettiva (D.Lgs. n. 149 del 14 settembre 2015)
- Riforma dei servizi per il lavoro e di politiche attive (D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015)
- Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese (D.Lgs. n. 151 del 14 settembre 2015)
I Decreti entrano tutti in vigore il 24 settembre 2015. Di seguito ne esponiamo sinteticamente i contenuti.

Continua a leggere

  • Creato il .

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i Decreti attuativi su contratto a tutele crescenti e NASpI (Jobs Act)

Informiamo le Imprese associate che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015, il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015, con le disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Il Decreto legislativo è entrato in vigore il 7 marzo 2015. Pertanto, per tutti i lavoratori ai quali si è provveduto, dal 7 marzo 2015, a stipulare un nuovo contratto di lavoro, a trasformare un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o a qualificarne uno a contenuto formativo, si applicherà il nuovo contratto a Tutele Crescenti.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

Incontro formativo su PMISalute, assistenza sanitaria integrativa CCNL Confimi Metalmeccanica

4 Novembre 2014 - ore 15.00
Sala Convegni Apindustria Vicenza - Galleria Crispi, 45

Confimi Impresa MPMI Salute simboloeccanica, Fim Cisl, Uilm Uil, dando il via all’iniziativa denominata PMISalute, hanno reso efficaci e operativi gli impegni in materia di assistenza sanitaria integrativa, assunti con la sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche del 1° ottobre 2013.
Pertanto, da ottobre 2014, tutti i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL Confimi Meccanica possono aderire a PMISalute, forma di assistenza sanitaria integrativa realizzata in partnership con RBMSalute e finalizzata a fornire prestazioni sanitarie nelle aree del ricovero (anche in day hospital), dell'odontoiatria, della cura, della prevenzione e della riabilitazione.

Continua a leggere

  • Creato il .

SALUTE/PMI: Al via la sanità integrativa per le PMI del settore metalmeccanico

Confimi Impresa Meccanica, Fim Cisl, Uilm Uil, dando il via all’iniziativa denominata PMISalute hanno reso efficaci e operativi gli impegni in materia di assistenza sanitaria integrativa assunti con la sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche del 1° ottobre 2013.
Pertanto da ottobre 2014 tutti i lavoratori dipendenti da aziende che applicano il CCNL sottoscritto possono aderire a PMISalute, forma di assistenza sanitaria integrativa realizzata in partnership con RBMSalute e finalizzata a fornire prestazioni sanitarie nelle aree del ricovero (anche in day hospital), dell'odontoiatria, della cura, della prevenzione e della riabilitazione.

Continua a leggere

  • Creato il .

RIDUZIONI CONTRIBUTIVE SUI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’

Diventa operativo lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà di tipo “A”, finanziato con l’art. 5 della L. 78/2014 (legge di conversione del D.L. 34/2014), grazie alla regolamentazione operativa disposta con il Decreto interministeriale n. 83312 del 7 luglio 2014.
I presupposti e le modalità di richiesta dello sgravio sono anche oggetto di una successiva Circolare del Ministero del Lavoro, n. 23 del 26 settembre 2014, di cui riassumiamo gli elementi principali.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

CONFIMI IMPRESA MECCANICA: ACCORDI SU SANITA’ INTEGRATIVA E PASSAGGI CCNL


Informiamo le Imprese del settore metalmeccanico e assimilati, che sono stati definiti due accordi sindacali di carattere operativo, in materia rispettivamente di sanità integrativa e passaggio al nuovo ccnl.

1. Sanità integrativa

In merito agli adempimenti previsti dall’art. 46 del Ccnl 1° ottobre 2013, relativi a:

1.      la piena operatività del sistema di sanità integrativa entro il 1° gennaio 2015;

2.      una contribuzione pari a “4 euro mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore che abbia volontariamente aderito e 2 euro mensili a carico del lavoratore aderente”,

in data 15 luglio 2015 Confimi Impresa Meccanica, FIM-CISL e UILM-UIL hanno definito quanto segue:

a)      entro il mese di settembre 2014 verranno comunicati gli estremi necessari per il versamento della contribuzione prevista;

b)      il primo versamento, relativo alle adesioni manifestate, avverrà nel mese di ottobre 2014.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

Firmato l’Accordo provinciale tra Apindustria Vicenza e CGIL, CISL UIL per la detassazione del salario di produttività

Apindustria Vicenza e CGIL-CISL-UIL hanno sottoscritto in data 16 giugno 2014 l’accordo per la detassazione del salario di produttività per il 2014, che interessa circa 20.000 lavoratori alle dipendenze delle imprese associate.
L’accordo si pone in continuità con quello firmato per il 2013 ed è quindi applicabile a tutte le voci retributive erogate, nel corso dell’intero 2014, a fronte delle stesse situazioni che hanno già comportato il riconoscimento dell’agevolazione fiscale per l’anno 2013.

Continua a leggere

  • Creato il .

La conversione in legge del Decreto Lavoro

In questi giorni è giunto al termine il concitato iter parlamentare di conversione del Decreto-legge 34/2014, sul quale si è appuntata l’attenzione delle forze politiche e dei media: ci sono voluti tre voti di fiducia, l’ultimo dei quali alla Camera, che ha approvato in via definitiva il disegno di legge proveniente dal Senato, senza ulteriori modifiche.

Vediamo allora le caratteristiche salienti della legge di conversione, al momento non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, soffermandoci sui temi del contratto a termine e dell’apprendistato, sui quali è imperniato il provvedimento; i temi contenuti nel Capo II del Decreto (servizi al lavoro, DURC e agevolazioni per i contratti di solidarietà) non hanno infatti subito modifiche degne di nota.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

LAVORO A TERMINE E CONTRIBUZIONE ASPI: LE INDICAZIONI DELL’INPS

Diamo conto delle istruzioni dell’INPS recate dal Messaggio n. 4152 del 17 aprile scorso che affronta e chiarisce alcune problematiche circa il contributo addizionale del 1,40% per la nuova assicurazione di disoccupazione denominata ASpI, introdotta dal 2013 dalla Legge 92/2012, altrimenti nota come Riforma Fornero.

Contratto a termine a-causale
Nel momento in cui scriviamo sta giungendo in porto il complicato iter di conversione del Decreto Legge 34/2014, che ha rivoluzionato l’assetto del lavoro a tempo determinato stabilendo che non servono più causali specifiche per giustificare il termine, purché i contratti temporanei non superino un certo limite, individuato nel 20% dell’organico. La regola che s’impone è dunque quella della a-causalità, valida anche per la somministrazione di lavoro a termine. Sono subito sorti però alcuni interrogativi circa i benefici contributivi riservati ad una delle causali preesistenti, anch’essa formalmente abolita: la sostituzione di personale.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

LA DISCIPLINA DEL “BONUS” DI 80 EURO PER I LAVORATORI DIPENDENTI E ASSIMILATI

L’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, intitolato “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, ha finalmente introdotto il famoso bonus di 80 euro al mese, da qui a fine 2014. L’importo del bonus è in realtà di 640 euro complessivi, a valere su otto mesi del 2014, per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del predetto limite di 24.000 euro, il bonus decresce, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Il credito in esame è riconosciuto, per il momento, solo per il 2014, in attesa dell’intervento normativo strutturale, previsto con la legge di stabilità per l’anno 2015.

Di seguito riassumiamo le indicazioni operative, fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014.

Registrati per leggere il seguito …

  • Creato il .

Detassazione del salario di produttività 2014

Nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 è stato finalmente pubblicato di Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri che consente l’applicazione della detassazione per l’anno in corso; il provvedimento attua le disposizioni dell’art. 1, commi 481 e 482, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), che prevede misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro per il 2013 e il 2014.

Continua a leggere

  • Creato il .

Distribuzione Ccnl Confimi Impresa Meccanica 1° ottobre 2013

Informiamo le Aziende associate dei settori metalmeccanico e orafo che il nuovo CCNL di categoria, attualmente in corso di stampa, sarà prossimamente disponibile presso l’Associazione, in versione unificata al costo di euro 10,00 per ogni copia.

Ricordiamo che l’articolo 84 del contratto collettivo prevede la consueta distribuzione, a ciascun lavoratore in forza, di una copia del contratto stesso, che è il primo sottoscritto dal sistema Confimi. La distribuzione risponde quindi anche alla necessità, non derogabile, di informare tutti gli operatori (lavoratori, associazioni, imprese, consulenti etc.) in merito ai diritti e doveri conseguenti all’applicazione del contratto, tenuto conto del fatto che il settore metalmeccanico, da decine di anni, ha prodotto esclusivamente integrazioni ai contratti vigenti, lasciando inalterate intere parti normative, mentre il settore orafo non ha avuto, finora, alcuna regolamentazione specifica per le piccole e medie industrie.

Continua a leggere

  • Creato il .

Assistenza fiscale 2014


Informiamo le Imprese associate che, anche per il 2014, Apindustria Vicenza mette a disposizione dei lavoratori (dipendenti e parasubordinati) delle imprese associate, il tradizionale servizio di assistenza fiscale in collaborazione con il sistema ACLI.

Al tradizionale servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi si affianca, da quest'anno, anche il calcolo della nuova IMU (ex ICI). Il quadro dei servizi offerti e delle relative tariffe è il seguente:

Continua a leggere

  • Creato il .

Misure urgenti del Job’s Act

Contratti a termine/ apprendistato/ Durc telematico/ contratti di solidarietà

Informiamo le Imprese associate che in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2014, è stato pubblicato, con entrata in vigore il 22 marzo, il Decreto legge n. 34 del 20 marzo 2014, intitolato “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, in cui sono contenuti alcuni importanti novità in materia di contratto a tempo determinato, apprendistato e documento unico contributiva.

Continua a leggere

  • Creato il .

Accordo Interconfederale Confimi Impresa e CGIL, CISL UIL per un sistema di regole condivise nelle relazioni industriali

sindacale

CONFIMI IMPRESA (Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata) e CGIL, CISL, UIL hanno raggiunto nella giornata di ieri un importante accordo Interconfederale sulle relazioni sindacali in un quadro di reciproco impegno a rafforzare un confronto sul sistema delle relazioni industriali nelle PMI.
L'accordo definisce la necessità che le parti individuino un sistema di relazioni industriali partecipative, con l'obiettivo di agevolare l'occupazione e la valorizzazione delle risorse umane, la competitività e la produttività delle imprese.

Continua a leggere

  • Creato il .
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Matomo
Accept
Decline