| Antiriciclaggio e limitazioni all’uso del contante: novità e chiarimenti |
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Alcune importanti modifiche al Dlgs 231/2007 in materia di antiriciclaggio, ed in particolare all’uso del contante, sono state introdotte dall’art. 32 del DL 112/2008 (cd. Decreto fiscale).Infatti, a decorrere dal 25.6.2008: - per quanto riguarda il trasferimento in contanti, l’importo massimo consentito passa da € 5.000 ad € 12.500. In merito si evidenzia che, rispetto alla normativa vigente fino al 29.4.2008, in base alla quale il divieto di utilizzo del contante era previsto per importi superiori a € 12.500, il nuovo limite trova applicazione con riferimento alle somme di importo pari o superiore a € 12.500. Non è stato infatti soppresso il contenuto dell’art. 49 DLgs 231/2007, bensì soltanto sostituito l’importo di € 5.000 con € 12.500. Riassumendo, si ravvisa violazione all’uso del contante: fino al 29.4.2008 per importi superiori a € 12.500; dal 30.4.2008 al 24.6.2008 per importi pari o superiori a € 5.000; dal 25.6.2008 per importi pari o superiori a € 12.500; - per quanto riguarda l’uso degli assegni, la clausola di non trasferibilità trova applicazione con riferimento agli assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 12.500 (anziché € 5.000). Inoltre, ferma restando la necessità di pagare l’imposta di bollo di € 1,50 per ciascun assegno trasferibile, non è più necessario, per ogni girata, indicare il codice fiscale del girante; - il limite del saldo dei libretti di deposito al portatore è innalzato da € 5.000 a € 12.500. E’ importante inoltre sottolineare che, con riferimento alle nuove regole che disciplinano l’uso degli assegni a decorrere dal 30.4.2008, lo scorso 16.06.2008 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che: - gli assegni emessi entro il 29.4.2008 all’ordine del traente, c.d. “assegni “m.m.”, e successivamente girati ad altro soggetto, potranno essere incassati anche da un soggetto diverso dall’emittente. L’obbligo di girare i c.d. “assegni m.m.” unicamente per l’incasso ad una banca o alla Posta trova quindi applicazione con riferimento agli assegni emessi a decorrere dal 30.4.2008 (entrata in vigore delle nuove disposizioni); - in presenza di un assegno trasferibile per il quale il girante risulta essere l’amministratore di una società, che opera in nome e per conto della stessa, all’atto della girata va indicato il codice fiscale della società e non quello dell’amministratore. |
| Lunedì 13 Febbraio 18:00- 20:00 Assemblea UNIGEC |
| Martedì 14 Febbraio 12:00- 14:00 GIUNTA DI PRESIDENZA |
| Martedì 14 Febbraio 18:00- 20:00 Incontro approfondimento apprendistato |
| Mercoledì 15 Febbraio 18:30- 19:00 CONSIGLIO DIRETTIVO MAND. AREA BERICA |
| Venerdì 17 Febbraio 18:30- 20:00 CONSIGLIO DIRETTIVO MAND. OVEST VICENTINO |
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