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Novità IVA distacco personale osservazioni e dubbi a latere risposta ADE 38/2025

Segnaliamo la pubblicazione della risposta d’interpello AdE n. 38/2025 (che alleghiamo), la prima che affronta il tema del trattamento Iva del distacco del personale dopo le novità introdotte dal decreto salva infrazioni (D.L. 131/2024) per i prestiti e distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025[1].  

Il caso

Alfa Spa (società in house) distacca temporaneamente alcuni dipendenti presso Beta (ente di diritto pubblico che si occupa di sanità ed è soggetto passivo nei limiti dell’art. 4) che (si legge nella risposta all’interpello) ha chiesto a Alfa la disponibilità di distaccare temporaneamente alcuni dipendenti per rafforzare il proprio settore “tecnico-amministrativo” al fine di realizzare progetti legati al PNRR. Le parti si accordano per il distacco al rimborso “paro paro” del costo sostenuto dalla distaccante ALFA.

A differenza di quanto prospettato dall’istante Alfa l’AdE conclude, per il caso specifico, con l’assoggettamento ad Iva del costo del distacco (fatturato da Beta ad Alfa).

Osservazioni

Tralasciamo: (i) tutte le considerazioni di diritto transitorio; (ii) quelle sul condizionamento reciproco (nesso sinallagmatico) del “distacco” VS “rimborso somma”  (aspetto che, per inciso, nella CGUE non avrebbe sancito la totale incompatibilità dell’art. 8, co.35, della L. 67/88);  (iii) quelle (irrilevanti per la GGUE) sulla assenza o presenza di un “mark up”.

Nella risposta 38 l’AdE conclude per l’assoggettamento ad Iva del distacco in analisi precisando  (non essendo chiarissimo a che pro) che detto distacco “non avviene tra società appartenenti al medesimo gruppo”. Mancando, oggi, qualsiasi punto di appoggio prima offerto dalla norma abrogata (art. 8, co.35, cit.) non stupisce, lato attivo, la conclusione sull’assoggettamento ad Iva.

Quello che, ad avviso di chi scrive, inquieta è il possibile effetto sulla detrazione in capo al distaccatario in sede di verifica. Togliamo Beta (che verosimilmente, essendo del settore sanitario, non detrae Iva a prescindere) è mettiamo un distaccatario comune. Siamo sicuri che l’AdE, magari fuori da parametri che coinvolgono la PA, non contesti (come emerge da molti contenziosi) la detrazione invocando la somministrazione illecita di manodopera ovvero distacchi “irrituali”?

Il dubbio è legittimo. Fuori dalle reti d’impresa (e forse dei gruppi), il distacco lecito (art. 30 d.Lgs 276/2003) è solo quello temporaneo nell’interesse del distaccante. In questa risposta è stato affrontato il caso opposto (interesse del distaccatario) che con la “legge Biagi”, secondo chi si occupa della materia, fa a pugni.

Conclusioni

Per il momento viene spontaneo concludere (e non va troppo bene) che il legislatore si sia limitato a togliere una norma in parziale (ma non totale) contrasto con la direttiva Iva senza dire cosa vuole sia fatto.

Non solo: ancora meno comprensibile, va osservato, è la mancata eliminazione del “gemello diverso” ovvero dell’articolo 26-bis della L. 196/1998 dove il nesso di reciprocità è nella causa stessa del contratto di somministrazione.

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[1] Rinviamo, per approfondimenti, agli atti del convegno (webinar) tenuto in Associazione lo scorso 31/1/2025.


L’Area fiscale e, per i temi connessi al rapporto di lavoro nel distacco, l’Area Lavoro dell’Associazione rimangono a disposizione delle Imprese associate per eventuali chiarimenti.
Tel. 0444.232210
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