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- Responsabilità fiscale negli appalti e subappalti: game over

approfondimentiAvevamo promesso“battaglia” ad oltranza contro questa norma iniqua e inopportuna che : (1) ostacolava il regolare funzionamento dei rapporti fra imprese (nuocendo negativamente al sistema economico); (2) generava una sproporzionata proliferazione giornaliera di adempimenti amministrativi (autocertificazioni) divenuti indispensabili per il (già difficile) incasso dei crediti commerciali; (3) risultava inutile poiché il fornitore che froda, comunque, autocertifica senza remore; (4) violava i principi di eguaglianza creando distorsione della concorrenza sfavorendo chi affidava commesse (appalti) a prestatori nazionali, anziché a soggetti non residenti; (5) contrastava con i principi della Direttiva 2011/7/UE contro i ritardati pagamenti. 
L'art. 28 del decreto semplificazioni approvato dal cdm del 30/10/2014 ha abrogato, finalmente, l'art. 35, co.28 e ss del D.L. 223/2006. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs 175 del 21/11/2014, avvenuto in data 28/11/2014, è la fine di un incubo. L'abrogazione (in vigore dal 13/12/2014) spazza via, infatti,  questa norma che è riuscita contemporanemamente, da una parte, ad avvallare il comportamento dei debitori intenzionati a sospendere i pagamenti e, dall’altra, a rendere impossibile la vita a chi, invece, voleva onorare i propri debiti nei termini. Si ritiene che per il passato, in base al principio del favor rei, le problematiche sanzionatorie comunque decadano per il committente (sanzione amminsitrativa da € 5.000 a € 200.000) mentre non è chiara la sorte della responsabilità solidale prevista in capo all'appaltatore nel rapporto fra questi e il subappaltatore.

Alcuni dei documenti relativi alla protesta per l'eliminazione della norma (dal più recente al meno recente)
- Comunicato stampa CONFIMI del 01/12/2014 - clicca qui
- Comunicato stampa Apindustria Vicenza del giorno 3/11/2014 - clicca qui
- Comunicato stampa Confimi impresa del giorno 3/11/2014 - clicca qui
- Osservazioni Commissione finanze-tesoro al decreto semplificazioni (1/8/2014) - clicca qui
- Comunicazione (luglio 2014) al responsabili economico del PD (On. Taddei) - omissis 
- Comunicato stampa Apindustria Vicenza del giorno 12/6/2014 - clicca qui
- Comunicato stampa Apindustria Vicenza del giorno 7/4/2014 - clicca qui
- Sollecito di CONFIMI al Tavolo semplificazioni dell'Agenzia delle Entrate (lettera del 2/4/2014) - clicca qui
- Comunicazione (maggio 2014) al neo Sottosegretario MEF On Zanetti - omissis
- Comunicato stampa CONFIMI del 24/2/2014 - clicca qui
- Incontro (Modena 7/1/2014) con il Ministro della Semplficiazioni D'Alia - omissis 
- Comunicato stampa Confimi Impresa del 12/12/2013 - clicca qui
- Lettera CONFIMI impresa del 11/12/2013 ai Ministri D'Alia, Saccomanni e Zanonato (disappunto su un passaggio della "guida alle semplificazioni" inviata dal Governo alle Imprese e nuovo sollecito per l'eliminazione totale della disciplina sulla responsabilità fiscale negli appalti) -  clicca qui
- Comunicato stampa Apindustria Vicenza del giorno 11/12/2013 - clicca qui
- Comunicato stampa Apindustria Vicenza del 23/7/2013 (Durt) - clicca qui
- Intervento Presidente Confimi Agnelli Tg1 Rai (25/7/2013)  http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-98a9efe9-d796-4783-9750-0304cc672983.html?refresh_ce">http://www.tg1.rai.it/dl/tg1/2010/articoli/ContentItem-98a9efe9-d796-4783-9750-0304cc672983.html?refresh_ce
- Lettera CONFIMI impresa del 18/07/2013 al Vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, relativa al contrasto fra la disciplina sulla responsabilità fiscale negli appalti e la Direttiva 2011/7/UE contro i ritardati pagamenti - clicca qui
- Lettera CONFIMI impresa del 27/6/2013 ai Parlamentari (disappunto sulla parziale retromarcia del Governo) - clicca qui
- Lettera del Presidente Apindustria VIcenza e Vicepresidente CONFIMI Flavio Lorenzin del 26/06/2013 sulla retromarcia del Governo - clicca qui
- Comunicato 21/6/2013 del Presidente Apindustria Vicenza Lorenzin sulla retromarcia del Governo - clicca qui
- Lettera CONFIMI impresa del 19/6/2013 ai Ministri competenti (disappunto sulla parziale retromarcia del Governo) - clicca qui
- Lettera del Presidente Presidente Apindustria Vicenza Lorenzin e Vicepresidente Confimi del 17/6/2013 sulla bozza del decreto che prevedeva l'abrogazione totale della normativa - clicca qui 
- Lettera del Presidente Apindustria Vicenza Lorenzin e Vicepresidente Confimi inviata in data  06/05/2013 ai Ministri Saccomanni e Zanonato - clicca qui
- Lettera del Presidente Apindustria Vicenza Lorenzin e Vicepresidente Confimi inviata il 22/03/2013 a tutti i neo Parlamentari - clicca qui 
- Articolo estratto da "Il Giornale di Vicenza" del 26/03/2013 - clicca qui
- Comunicato stampa Confimi - clicca qui 
- Articolo estratto da Italia Oggi del 29/03/2013 - clicca qui  
- Lettera del Presidente Lorenzin inviata il 5/12/2012 a tutti i Parlamentari d'Italia - clicca qui 
- Articolo estratto da "Il Giornale di Vicenza" del 19/12/2012 - clicca qui

APPROFONDIMENTI TECNICI SU FUNZIONAMENTO DELLA DISCIPLINA
Il 12 agosto 2012 è entrato in vigore l’articolo 13-ter del decreto legge 22 giugno 2012 n.83 (cd. decreto crescita) che, riesumando di fatto la vecchia normativa “Prodi-Visco-Bersani”, ha modificato la disciplina in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi. La disciplina obbliga(va), tanto le imprese committenti quanto quelle appaltatrici, ad acquisire documentazione (es. un'autocertificazione) che attesti la regolarità per Iva e ritenute (per lavoro dipendente) dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori, concernenti l’appalto. In mancanza di tale documentazione, il debitore (committente nei rapporti verso l'appaltatore e appaltatore nei rapporti verso il subappaltatore),  ha(aveva) titolo per sospendere il pagamento. In caso contrario, infatti, l’Erario può (poteva) rivalersi sull’appaltatore, per i mancati versamenti del subappaltare, e sanzionare pesantemente – da 5.000 a 200.000 euro - il committente per i mancati versamenti dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 69 del 21/6/2013 (decreto del Fare), dal 22 giugno 2013, la disciplina non opera più per l'Iva mentre rimane(va) immutata per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente. Infine, con l'art. 28 del decreto semplifcazioni (D.Lgs 175/2014) in vigore dal 13/12/2014, la norma è stata definitivamente agrobata anche per le ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

Documentazione (dal più recente al meno recente)
- Testo art. 35 co. 28 ss D.L. 223/2006 aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013 - clicca qui
- Estratto notiziario Apindustria n. 4/2013 - clicca qui
- C.M. 2/E del 01/03/2013 - clicca qui.  Nella CM 2/E/2013 l'Agenzia ha confermato che la nuova disciplina trova applicazione in tutti i settori (e non solo dell'edilizia) sia nel caso di subappalto (committente, appaltatore e subappaltatore) che nel caso in cui l'appaltatore esegua direttamente l'opera affidatagli (committente e appaltatore). Viene inequivocabilmente chiarito che rimangono esclusi i contratti diversi dall'appalto di opere e servizi e quindi gli appalti di fornitura di beni, i contratti d'opera (art. 2222 cc), i contratti di trasporto (art. 1678 ss cc), i contratti di subfornitura (L. 198/98) e le prestazioni rese nell'ambito di rapporti consortili. 
- C.M. 40/E del 8/10/2012 - Clicca qui.  Nella CM 40/E/2012 l'Agenzia ha precisato che le nuove disposizioni contenute nell'art. 13-ter del D.L. 83/2012 in materia di responsabilità solidale dell'appaltatore per l'Iva e le ritenute su lavoro dipendente (relative all'appalto) non versate dal subappaltore, opera per i pagamenti corrisposti dal 11/10/2012 relativamente agli appalti/subappalti stipulati a decorrere dal 12/8/2012. La responsabilità non opera se l'appaltatore acquisisce idonea documentazione. Tale documentazione può consistere in un'asserverazione da parte di un professionista oppure in una dichiarazione sostituitiva di atto notorio da parte dell'impresa. Analoghe considerazionei per la documentazione che deve acquisire il committente prima di pagare l'appaltatore se vuole evitare l'irrogazione della maxisanzione (da € 5.000 a 200.000)
- Atti convegno 24/1/2013 - clicca qui
- Estratto notiziario Apindustria n. 10/2012 - clicca qui 
- Fac simile autocertificazione (formato word) - clicca qui         Nuova versione senza autocertificazione IVA  -  clicca qui 
- Estratto notiziario Apindustria n. 9/2012 -  clicca qui

Per maggiori delucidazioni le aziende associate possono contattare l'Ufficio fiscale e Tributario dell'Associazione: 0444-232210; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

 

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