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- Fisco Telematico: soggetti obbligati per le dichiarazioni fiscali (Unico)

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI

L’articolo 3 del DPR 322/98, come modificato dalle disposizioni di cui all’art. 1 del DPR 435/2001, individua le modalità di presentazione delle dichiarazioni. Dovranno, necessariamente, utilizzare il canale telematico (diretto o tramite intermediari o tramite società del gruppo[1]) per tutti i modelli di dichiarazione annuale (redditi, Iva, Irap, sostituti d’imposta), sia in forma unificata che autonoma, i soggetti di seguito elencati:


1) contribuenti tenuti, per l'anno precedente, alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (unificata od autonoma) con la sola esclusione delle persone fisiche che, sempre nell’anno precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad € 10.000 ( € 25.822,84, fino al 31/12/2004);


2) soggetti tenuti, per l’anno precedente, alla presentazione del  770 (semplificato e/o ordinario);


3) soggetti tenuti, per l’anno precedente, alla presentazione del modello dei dati per l’applicazione degli studi di settore;


4) società ed enti di cui all'art. 87 c.1 lett. a) e b) del Tuir (art. 73 del “nuovo” Tuir).[2] [3]


Si precisa che, le situazioni sopra indicate, sono alternative. Inoltre, come chiaramente si può desumere, nell’ambito dei contribuenti con partita Iva (imprese e professionisti), sono assolutamente limitati i casi nei quali non scatta l’obbligo della presentazione telematica della dichiarazione. Con riferimento alle persone fisiche, ad esempio, dovrebbe trattarsi di soggetto che è esonerato dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (oppure, se obbligato, ha realizzato un volume d’affari non superiore ad € 25.822,84), dalla presentazione del modello 770 e dalla presentazione del modello per gli studi di settore.


Con riferimento al tipo di canale telematico da utilizzare va precisato che dovrà essere utilizzato:

il servizio telematico internet


nel caso di soggetti tenuti alla presentazione del 770 fino a 20 soggetti sostituiti [4];

il servizio telematico entratel


nel caso di soggetti tenuti alla presentazione del 770 con più di 20 soggetti sostituiti, di intermediari o di società del gruppo che curano l’invio per le consorelle.

I soggetti (ad. esempio i c.d. “privati”) che non ricadono, invece, in alcuna delle situazioni indicate nella tabella di cui sopra (attenzione, basta una sola delle situazioni sopra indicate per determinare l’obbligo della presentazione telematica) possono alternativamente consegnare la dichiarazione (nell’apposita busta), indipendentemente dal proprio domicilio fiscale, ai soggetti, che ne cureranno la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, di seguito indicati:



  • uffici postali;
  • banche convenzionate;
  • intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, eccetera);
  • uffici delle Agenzie delle Entrate, abilitati a fornire assistenza ai contribuenti (persone fisiche) per la compilazione della dichiarazione, che ne curano la presentazione telematica.

___________

 

[1] Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o le società controllante e le società da questi controllate come definite ai sensi dell’art. 43-ter c.4 del Dpr 602/73 (art.2-bis dell’art. 3 del Dpr 322/98).


[2]  Soggetti di cui all'art. 87 c.1 lett. a): spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; Soggetti di cui all'art. 87 c.1 lett. b): Enti pubblici e privati residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.


[3]  Con riferimento ai soggetti Irpeg indicati nella nota precedente, si precisa che, per effetto delle semplificazioni introdotte dal DPR 435/2001, in vigore dal 01/01/2002, non assume più alcuna rilevanza l’ammontare del capitale o patrimonio superiore o meno a L. 5 miliardi quale limite che, in precedenza, determinava l’obbligo dell’invio telematico (in tal senso anche C.M. 14/E/2001, punto 3).


[4] Per il computo dei soggetti da considerare al fine dell’utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica, occorre fare riferimento al numero di comunicazioni indicate nel riquadro “firma delle dichiarazione” contenuto nel frontespizio del 770. La verifica andrà effettuata autonomamente sia con riferimento al modello 770 semplificato che a quello ordinario. Qualora il numero di comunicazioni indicate in uno dei due modelli superi i 20 soggetti scatta l’obbligo di utilizzo del servizio Entratel. Non va effettuata la somma dei due modelli.


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