- Acconti autotassazione 2005
Generalmente la scadenza per il versamento del primo acconto (40%) coincide con il 20 giugno (o 20 luglio con maggiorazione dello 0,4%). Il secondo (60%) o unico acconto è, invece, dovuto entro il 30 novembre (11° mese dell'esercizio per i soggetti Ires). Entro i medesimi termini è prevista anche la scadenenza degli acconti dovuti alle gestioni Inps (artigiani, commercianti e gestione separata L.335/95).
Come già precisato nell’articolo pubblicato sul notiziario n° 10/2005, si ricorda inoltre che l’acconto Irap, per i soggetti Ires, è dovuto nella misura complessiva del 99% e non, invece, del 102,5% erroneamente indicata nelle istruzioni ministeriali Irap del modello (cfr. C.M. 28/E del 31/05/2005, punto 2). Ai fini Ires l’acconto è confermato, invece, nella misura del 102,5%. Per i soggetti Irpef la misura è del 98% sia ai fini Irpef che Irap.
Con riferimento all’Irap, si precisa, infine, che il D.L. 17/06/2005 n.106, come modificato in sede di conversione con Legge 27/07/2005, dopo varie modifiche subite nel corso dell’iter parlamentare, prevede ora:
· la possibilità di utilizzare il metodo previsionale per il calcolo dell’acconto Irap 2005;
· l’impossibilità si sanare con il ravvedimento operoso le irregolarità commesse in sede di versamento del saldo 2004, dell’acconto 2005 e del saldo 2005, nonché di beneficiare, in caso di irregolarità contestata dall’ufficio a seguito del controllo automatico ex art. 36-bis del DPR 600/73, della riduzione ad 1/3 della sanzione per omesso versamento nel caso di pagamento entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 462/97.
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