entry
Skip to main content

Lavoratori stranieri: Sportello Unico e Contratto di Soggiorno

Con decreto prefettizio del 9 giugno scorso, ma si è saputo solo in questi giorni, è stato costituito, presso la Prefettura-UTG di Vicenza, lo Sportello Unico per l’Immigrazione previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 25.07.1998 (Testo Unico sull’immigrazione) come modificato dalla Legge Bossi-Fini.

Responsabile dello Sportello Unico è l’attuale direttore della Direzione Provinciale del Lavoro (D.P.L.) e vi fanno parte un funzionario della Prefettura e uno della Questura. Lo Sportello Unico è concepito come una “struttura leggera” che coordina l’attività istruttoria della D.P.L. e della Questura, diventando l’interlocutore unico di coloro che danno lavoro agli stranieri.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro, infatti, allo Sportello Unico saranno indirizzate le istanze per:

1) rilascio nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, indeterminato o stagionale, con un cittadino straniero residente all’estero, nell’ambito della gestione annuale delle quote d’ingresso (a partire però dall’anno 2006);

2) rilascio nulla osta per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un cittadino straniero residente all’estero, per le particolari categorie di lavoratori previste dall’art. 27 del T.U. sull’immigrazione, che non rientrano nella programmazione dei flussi d’ingresso (i cosiddetti “fuori quota”);

3) stipula del contratto di soggiorno in caso di datore di lavoro che si sostituisce o si aggiunge al precedente (in altri termini, assunzione di un lavoratore straniero già in possesso di un valido permesso di soggiorno);

4) stipula del contratto di soggiorno, relativamente ad un rapporto di lavoro instaurato in vigenza della precedente normativa (ossia di assunzioni avvenute prima del 25 Febbraio 2005, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento);

5) instaurazione rapporto di lavoro, nel caso di conversione del permesso di soggiorno per studio o di formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;

6) rilascio certificazione attestante i requisiti previsti per lavoro autonomo, nel caso di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo del permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale;

7) rilascio nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati neocomunitari.

CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il Contratto di soggiorno per lavoro subordinato è senza dubbio uno dei contenuti qualificanti della riforma recata dalla Legge Bossi-Fini; esso, com’è noto, deve contenere: “a) la garanzia, da parte del datore di lavoro, della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) l'impegno al pagamento, da parte del datore di lavoro, delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.” (art. 5-bis del T.U. sull’immigrazione)

Con la costituzione dello Sportello Unico, dopo una fase di incertezza successiva all’introduzione del nuovo Regolamento attuativo (D.P.R. 18.10.2004 n. 334, entrato in vigore il 25.02.2005), diventa pienamente operativa la disciplina del Contratto di soggiorno e dei connessi obblighi di comunicazione e trasmissione.

Sono molte le difficoltà operative e le incongruenze messe in luce dai commentatori in merito al Contratto di soggiorno. In questo momento preme però rilevare quanto segue:

- anzitutto si è tentato di rendere più “leggeri” gli impegni previsti per il datore di lavoro; la modulistica, redatta congiuntamente dal Ministero dell’Interno e dal Ministero del Lavoro, non contiene più l’obbligo di “garantire” un alloggio al lavoratore straniero, ma l’obbligo di dichiarare la “sussistenza” di una sistemazione alloggiativa idonea; allo stesso modo l’impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rimpatrio è ora limitato “nei confronti dello stato”, ossia ai casi di espulsione d’autorità;

- in secondo luogo, venuto meno qualsiasi argomento per dilazionare tale incombenza, è necessario che le aziende e i datori di lavoro in genere provvedano a stipulare il Contratto di soggiorno con tutti i lavoratori extracomunitari già in forza, con quelli assunti dopo il 25 febbraio corrente e con quelli che saranno assunti d’ora in avanti; la stipula del Contratto di soggiorno è infatti da considerarsi condizione preliminare e necessaria al rilascio di un qualsiasi titolo legale di soggiorno; meglio ancora: il Contratto di soggiorno è ciò che legittima la presenza in Italia del lavoratore extracomunitario (lo spirito della norma di legge è propriamente questo); in altri termini il Contratto di soggiorno va stipulato con tutti i lavoratori assunti a prescindere dal fatto che siano in procinto di chiedere il rinnovo del Permesso di soggiorno o il rilascio della Carta di soggiorno;

- infine va ribadito che agli attuali obblighi di comunicazione al Centro per l’Impiego e all’autorità di pubblica sicurezza, si aggiungono gli obblighi per il datore di lavoro di comunicare allo Sportello unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, il trasferimento di sede del lavoratore, nonché qualsiasi variazione intervenuta nel rapporto di lavoro (ad es. la proroga del contratto a termine); questi nuovi obblighi, che in fase di assunzione vengono assolti con l’invio del Contratto di soggiorno sottoscritto, sono dotati di un importante apparato sanzionatorio (sanzione amministrativa da 500 a 2.500 €)

INDICAZIONI OPERATIVE

Riservandoci di tornare sull’argomento in tutti i casi in cui si renderà opportuno e di fornire la dovuta consulenza alle aziende associate sugli aspetti di dettaglio, forniamo le indicazioni operative più urgenti:

- è senza dubbio utile la consultazione delle pagine Web del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro , che contengono anche la nuova modulistica in formato .pdf;

- in questo stesso sito gli associati potranno consultare e scaricare la modulistica in formato Word ;

- per la stipula del Contratto di soggiorno è necessario farsi consegnare in tutti i casi dal lavoratore straniero copia della certificazione, rilasciata dal Comune di residenza o dall’ASL di competenza, che attesta la disponibilità di un alloggio dotato dei requisiti minimi per l’edilizia residenziale pubblica;

- i Contratti di soggiorno stipulati e le altre comunicazioni allo Sportello Unico vanno inoltrate esclusivamente tramite Raccomandata A.R. e singolarmente (una per ogni lavoratore); sull’avviso di ricevimento è necessario specificare il nome dell’azienda e quello del lavoratore straniero a cui la comunicazione si riferisce; la copia dell’avviso di ricevimento, timbrato dallo Sportello Unico, va consegnata al lavoratore stesso e attesta l’avvenuta trasmissione del Contratto di soggiorno;

- i Contratti di soggiorno e le altre comunicazioni vanno inviate al seguente indirizzo: SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE - presso Prefettura di Vicenza - Contrà Gazzolle, 6 - 36100 VICENZA

- pur ribadendone l’obbligatorietà e la decorrenza dal 25 febbraio scorso, è ragionevole pensare che i responsabili dello Sportello Unico siano consci delle difficoltà che le aziende incontreranno nella prima fase di applicazione della nuova normativa;

A.P. 30.09.2005

  • Creato il .
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Matomo
Accept
Decline