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Rinnovo CCNL Metalmeccanico Confapi

In data 24 gennaio 2006 presso la sede di UNIONMECCANICA a Roma è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo della parte economica del C.C.N.L. del settore metalmeccanico della piccola e media industria (vd. questo approfondimento).
Di seguito sono indicati i punti dell'intesa e la loro applicazione.

A) Minimi tabellari
L'accordo prevede un incremento dei minimi tabellari, pari a 100,00 euro per la 5^ categoria con tre scadenze:
  • euro 60 a decorrere dal 1° gennaio 2006
  • euro 25 a decorrere dal 1° ottobre 2006
  • euro 15 a decorrere dal 1° marzo 2007
L'incremento viene erogato secondo la seguente tabella:


Categorie


Dal 1° Gennaio 2006

Dal 1° Ottobre 2006

Dal 1° Marzo 2007

TOTALE

1

37,50

15,63

9,37

62,50

2

43,88

18,28

10,97

73,13

3

51,75

21,56

12,94

86,25

4

54,75

22,81

13,69

91,25

5

60,00

25,00

15,00

100,00

6

66,38

27,66

16,59

110,63

7

71,25

29,69

17,81

118,75

8

78,75

32,81

19,69

131,25

9

92,25

38,44

23,06

153,75

Pertanto i minimi tabellari assumeranno i valori qui di seguito indicati:


 

Categorie

Dal 1° Gennaio 2006

Dal 1° Ottobre 2006

Dal 1° Marzo 2007

1

1.033,10

1.048,73

1.058,10

2

1.124,63

1.142,91

1.153,88

3

1.227,25

1.248,81

1.261,75

4

1.275,55

1.298,36

1.312,05

5

1.357,56

1.382,56

1.397,56

6

1.441,85

1.469,51

1.486,10

7

1.547,33

1.577,02

1.594,83

8

1.674,64

1.707,45

1.727,14

9

1.830,52

1.868,96

1.892,02


Per quanto riguarda l'apprendistato, sono state definite le modalità di ricorso al contratto professionalizzante, a decorrere dal 1° marzo 2006. Tali modalità saranno oggetto di successiva comunicazione.

Agli apprendisti già in forza ed a quelli che saranno assunti senza ricorso al contratto professionalizzante, continueranno a competere le percentuali di retribuzione di cui al contratto nazionale per la disciplina dell'apprendistato del CCNL 29/5/2003, i cui nuovi valori mensili sono i seguenti:


Percentuali con riferimento alla terza categoria

Valore mensile dal 01/01/2006

Valore mensile dal 01/10/2006

Valore mensile dal 01/03/2007

67

822,26

836,7

845,37

72

883,6200

899,14

908,46

77

944,98

961,58

971,55

82

1006,35

1024,02

1034,64

90

1104,53

1123,93

1135,58

95

1165,89

1186,37

1198,66

Percentuali con riferimento alla quarta categoria

Dal 01/01/2006

Dal 01/10/2006

Dal 01/03/2007

 

1211,77

1233,44

1246,45

Si ricorda che l'Indennità di vacanza contrattuale non è più dovuta a decorrere dall'entrata in vigore dei nuovi minimi tabellari (1° gennaio 2006).
Le percentuali relative al concottimo ed all'utile minimo di cottimo continuano a trovare applicazione come attualmente previsto, in attesa della definizione delle nuove misure.
Si sottolinea che le imprese che avessero già predisposto le buste paga relative al mese di gennaio, potranno erogare l'incremento dei minimi tabellari relativo a tale mese con la prima busta paga utile.

b) Una tantum

A tutti i lavoratori in forza al 24 gennaio 2006 verrà corrisposto un importo forfetario di euro 320, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, a titolo di arretrati retributivi per l'anno 2005.
L'importo forfetario viene erogato in due rate di pari importo: la prima rata di 160,00 euro nel corso del mese di febbraio e la seconda, sempre di 160,00 euro, nel corso del mese di luglio 2006.
L'erogazione dell'importo forfetario è, quindi, indipendente dal momento in cui viene pagata la retribuzione di competenza del mese rispettivamente di febbraio e luglio.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente tali scadenze, l'importo forfetario verrà corrisposto con la liquidazione delle altre competenze dovute.
L'importo forfetario dovrà essere registrato a libro paga con apposita voce (ad esempio: "importo forfetario ex accordo 24.01.2006") e soggetto ad imposta come "arretrati anno precedente".
L'importo forfetario andrà assoggettato ai contributi assicurativi e previdenziali, in cumulo con la retribuzione afferente il mese di erogazione.
L'importo forfetario è comprensivo di tutti i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale (trattamento di fine rapporto, tredicesima mensilità, ferie, permessi annui retribuiti, lavoro straordinario e relative maggiorazioni ecc.).
L'importo forfetario deve essere ragguagliato a tante quote mensili, quanti sono i mesi interi per i quali è stata corrisposta la retribuzione a carico dell'azienda nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005. La frazione di mese superiore ai quindici giorni viene considerata come mese intero.
L'erogazione non spetta in relazione ai periodi mensili, nei quali si sia verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione, come ad esempio: servizio militare, aspettativa, congedo parentale (ex assenza facoltativa post-partum), ecc.
Le giornate di assenza dal lavoro per malattia, infortunio, congedi per maternità/paternità e congedo matrimoniale, che abbiano dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, sono considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra.
Per i periodi di sospensione del rapporto di lavoro e di riduzione dell'orario per intervento della Cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria, o per riduzione dell'orario di lavoro settimanale per contratti di solidarietà, l'importo forfetario sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia.
Per quanto riguarda l'orientamento degli Istituti previdenziali circa le modalità operative da seguire per l'inserimento delle quote di importo forfetario nella retribuzione integrabile o nella base di calcolo delle diverse indennità erogate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005, riteniamo applicabili i criteri già adottati dall'Inps nelle precedenti occasioni. Comunque, in attesa di conferma da parte degli uffici competenti, ci riserviamo di inviare specifiche comunicazioni in materia.

In conclusione, con particolare riferimento a problemi applicativi che dovessero sorgere, si ricorda che:

  • l'importo forfetario non compete ai lavoratori assunti a partire dal 25 gennaio;
  • non compete ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato, ovvero siano stati promossi dirigenti, antecedentemente al 24 gennaio 2006;
  • trattandosi di ordinario trattamento economico, le erogazioni non competono ai lavoratori a domicilio (per i quali, in base all'art. 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, è prevista una retribuzione sulla base di tariffe di cottimo pieno determinate a livello regionale);
  • ai lavoratori con contratto di apprendistato l'importo forfetario compete in misura intera, in relazione al periodo di servizio nell'arco temporale interessato (1° gennaio - 31 dicembre 2005);
  • ai lavoratori con rapporto a tempo determinato, nel caso in cui fossero in forza alla data del 24 gennaio 2006, competono tante quote di importo forfetario quanti sono i mesi, o loro frazioni equiparabili a mese intero, di servizio prestato nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005;
  • ai lavoratori a tempo parziale compete l'erogazione dell'importo forfetario in misura proporzionale al loro specifico orario contrattuale.
C) Elemento perequativo

Ai lavoratori in forza alla data del 1° giugno 2007, che nel 2006 (1° gennaio-31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro (ad es. lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o formule retributive analoghe) e privi di contrattazione di secondo livello con contenuti economici, verrà erogata con la retribuzione del mese di giugno 2007, a titolo perequativo, una cifra in forma annua sperimentale pari a 130 Euro, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, ma inferiori a 130 Euro annue.
Nel prossimo rinnovo normativo, le parti definiranno come superare la forma sperimentale attraverso uno specifico istituto salariale, anche alla luce di quanto eventualmente definito a livello confederale nell'ambito del prossimo confronto sulla revisione del Protocollo del 23 luglio 1993.

D) Valore punto.

Le parti hanno concordato che nel prossimo rinnovo del C.C.N.L., per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto di 17,55 euro.

E) Decorrenza e durata

Il nuovo accordo decorre dal 1° gennaio 2006 e scade il 30 giugno 2007.
Le parti concordano altresì di fissare la scadenza del CCNL al 30 giugno 2007 anche per quanto concerne la parte normativa.

F) Dichiarazione delle parti.


Le parti si danno atto che l'incremento dei minimi tabellari è pari a 6,0 punti percentuali ed è comprensivo di una quota relativa al recupero dello scarto tra inflazione programmata ed effettiva relativa al biennio 2003-2004 pari a 0,9 punti percentuali.
Pertanto in sede di rinnovo del CCNL, la crescita percentuale relativa al periodo gennaio 2005-giugno 2007 sarà assunta a riferimento, ai fini della comparazione da effettuare secondo i criteri definiti dal Protocollo del 23 luglio 1993.

G) Quota contribuzione una tantum
Ai lavoratori non iscritti al sindacato verrà richiesta una quota di contribuzione a favore dei sindacati stipulanti pari a 30,00 euro con delega in positivo e secondo modalità che verranno successivamente definite.

H) Accordo sperimentale

E' stata pattuita la possibilità delle imprese di utilizzare la flessibilità contrattuale, anche con un orario settimanale da un minimo di 32 ore settimanali ad un massimo di 48 ore settimanali.
Qualora venga adottato un orario settimanale inferiore a 35 ore e superiore a 45, sarà possibile effettuare un massimo di 64 ore all'anno, oltre le 40 ore settimanali.
Qualora, invece l'orario di lavoro sia compreso tra le 35 ore e le 45 ore settimanali, non troverà applicazione tale limite.
L'accordo è considerato di natura sperimentale; la fase transitoria si concluderà entro il 31 luglio 2006, termine stabilito dalle parti anche per definire una disciplina contrattuale in materia di contratti a termine e di somministrazione di lavoro a tempo determinato.

Il Servizio Sindacale dell'Associazione (n. tel. 0444/232222 - fax 0444/960835 - e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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