- Acquisti "sottocosto": responsabilità solidale del cessionario ex D.M.22/12/2005
L'art. 60-bis del DPR 633/72 prevede, in talune ipotesi, la responsabilità solidale del cessionario, nel caso di mancato pagamento dell'Iva da parte del fornitore dei seguenti beni individuati dal D.M. 22/12/2005:
a) autoveicoli, motoveicoli, rimorchi (v.d. 87.02; v.d. 87.03; v.d. 87.04)
b) prodotti di telefonia e loro accessori (v.d. 85.17; v.d.85.25; vd 85.28; v.d. 85.29)
c) personal computer, componenti e accessori (v.d. 84,71; v.d. 84,73) d) animali vivi della specie bovina, ovina e suina e loro carni fresche (capitolo 01; capitolo 02)
Con D.M. 4/12/2012 la casistica è stata estesa anche anche per
- pneumatici (nuovi, usati o rigenerati), gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (flap).
Per approfondimenti, vedi l'articolo pubblicato sul notiziario Apindustria Vicenza n°2/2006 (clicca qui).
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