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Gomma e plastica PMI: nuove retribuzioni da giugno

In data 11 maggio 2006, Unionchimica (Confapi) e Filcem, Femca, Uilcem hanno definito gli incrementi retributivi, relativi al biennio 2006 - 2007, del CCNL 17 giugno 2004 per i lavoratori della piccola e media industria della plastica e della gomma.

 

I minimi contrattuali mensili vengono incrementati come segue:

 

 

LIVELLI

 

AUMENTO complessivo in euro

 

dal 1° giugno 2006

 

dal 1° gennaio 2007

 

dal 1° settembre 2007

 

I

 

56,00

 

25,13

 

21,54

 

9,33

 

II

 

68,00

 

30,51

 

26,15

 

11,34

 

III

 

70,00

 

31,41

 

26,92

 

11,67

 

IV

 

73,00

 

32,76

 

28,08

 

12,16

 

V

 

78,00

 

35,00

 

30,00

 

13,00

 

VI

 

85,00

 

38,14

 

32,69

 

14,17

 

VII

 

96,00

 

43,08

 

36,92

 

16,00

 

VIII

 

107,00

 

48,01

 

41,15

 

17,84

 

Q

 

113,00

 

50,71

 

43,46

 

18,83

 

 

 

Pertanto i nuovi minimi tabellari saranno:

 

 

LIVELLI

 

MINIMI 2005

 

dal 1° giugno 2006

 

dal 1° gennaio 2007

 

1° settembre 2007

 

I

 

553,09

 

578,22

 

599,76

 

609,09

 

II

 

628,22

 

658,73

 

684,88

 

696,22

 

III

 

663,03

 

694,44

 

721,36

 

733,03

 

IV

 

699,60

 

732,36

 

760,44

 

772,60

 

V

 

756,04

 

791,04

 

821,04

 

834,04

 

VI

 

834,44

 

872,58

 

905,27

 

919,44

 

VII

 

964,80

 

1007,88

 

1044,80

 

1060,80

 

VIII

 

1077,62

 

1125,63

 

1166,78

 

1184,62

 

Q

 

1128,63

 

1179,34

 

1222,80

 

1241,63

 

Con la retribuzione di competenza del mese di giugno sarà corrisposto un importo una tantum pari a € 140,00 lordi, a copertura del periodo 1° gennaio 2006 – 31 maggio 2006.

 

L’ importo una tantun viene erogato a tutti i lavoratori in forza alla data dell’11 maggio 2006, ed è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto, ivi compreso il TFR.

 

Tale importo copre tutte le assenze (comprese maternità, CIGO, CIGS) fatta eccezione per le aspettative non retribuite, permessi e assenze non retribuiti, nonché congedi che non danno diritto ad alcun trattamento economico.

 

L’importo di cui sopra è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesi prestati presso l’azienda nel periodo 1° gennaio 2006 – 31 maggio 2006, computandosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

 

Per quanto riguarda la corresponsione dell’una tantum ai lavoratori inquadrati con la qualifica di apprendista, essa sarà corrisposta come segue:

 

- > nella percentuale di retribuzione in atto, per gli apprendisti per i quali il trattamento economico è ancora dovuto in base al criterio retributivo della percentualizzazione;

 

- > secondo quanto previsto dal presente rinnovo (in misura intera) per gli apprendisti assunti successivamente alla data del 17.09.05 (Accordo su mercato del Lavoro), in base alla regolamentazione di cui all’apprendistato professionalizzante.

NelNella pagina dei contratti gli associati potranno visionare e scaricare il Verbale di Accordo del 11 maggio 2006

 

 

 

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