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Dimissioni certificate - procedura on line

 E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19/02/2008, il Decreto Interministeriale del 21/01/2008 che disciplina forme e modalità per la redazione delle dimissioni volontarie, in attuazione di quanto disposto dalla Legge 188 del 17 ottobre 2007. Il Decreto entrerà in vigore il 5 marzo 2008.
Diremo subito che, per i vincoli procedurali introdotti e per i numerosi punti interpretativi ancora irrisolti, il Decreto rischia di determinare una insidiosa “microconflittualità” tra imprese, lavoratori ed enti pubblici preposti.
Con il provvedimento in questione  vengono definiti gli standard e le regole riguardanti il modulo per la comunicazione delle dimissioni volontarie presentate dai lavoratori in caso di recesso dal contratto di lavoro, valido su tutto il territorio e dotato delle caratteristiche di non contraffazione e falsificazione.
A partire dal 5 marzo p.v. il nuovo modulo, dovrà essere obbligatoriamente utilizzato da ogni lavoratore che intenda comunicare le proprie dimissioni: pertanto, le dimissioni presentate in qualsiasi altro modo o con un modello diverso saranno nulle.
Il lavoratore che intenda dimettersi volontariamente dovrà (personalmente o per il tramite di delegati: Servizi per l’Impiego, Comuni, Direzioni provinciali e regionali del Lavoro e, dopo l’emanazione di un apposito decreto, anche Sindacati e Patronati):
1.    registrarsi in un’apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it);
2.    compilare on-line il modello, inviarlo telematicamente ed infine
3.    stamparne copia da consegnare, debitamente sottoscritta, al datore di lavoro.

Sembra (in contrasto, secondo noi, con le disposizioni di legge), che il Ministero intenda consentire la trasmissione del modello unicamente tramite i soggetti abilitati: in pratica, il lavoratore potrà registrarsi e compilare autonomamente il modello, ma per la trasmissione dovrà comunque affidarsi ad un soggetto abilitato.
Dopo aver ricevuto il modulo di dimissioni volontarie, il datore di lavoro dovrà comunque provvedere all’invio della comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro, entro il consueto termine di 5 giorni dalla stessa cessazione.
E’ possibile annullare le dimissioni volontarie, utilizzando l’apposita comunicazione.
In attesa della pubblicazione, da parte del Ministero, di una circolare contenente gli opportuni chiarimenti operativi, anticipiamo alcune interpretazioni ed indicazioni, riservandoci tuttavia di  ritornare sull’argomento, qualora emergano orientamenti ministeriali divergenti.
>    L’art. 1 della L. 188/07 impone l’obbligo del modulo, in ordine alla presentazione della “lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l’intenzione di recedere dal contratto di lavoro”. Ne deduciamo che le dimissioni presentate con modalità tradizionali, prima del 5 marzo 2008, ma i cui effetti si esplicheranno dopo tale data (per consentire il decorso del termine di preavviso, oppure per sospensione dello stesso), sono comunque valide e non dovranno essere riformulate con la nuova procedura telematica.
>   Sempre l’art. 1 della legge 188/07 considera contratto di lavoro  “tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato (…), indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative (…), e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.” Tale ampiezza di definizione ricorda quella utilizzata dal legislatore nella Legge Finanziaria 2007, quando venne introdotto l’obbligo generalizzato della comunicazione preventiva di assunzione. Come si ricorderà, in quella circostanza si fece riferimento alle ipotesi di “lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa” per ricomprendervi anche i contratti di agenzia, assoggettandoli appunto all’obbligo di comunicazione preventiva. La formulazione usata oggi è leggermente diversa, ma è da ritenere che, per coerenza con l’orientamento di un anno fa, il Ministero richieda l’utilizzo del modulo telematico anche per la cessazione dei rapporti di agenzia.
Da quanto esposto sinora, ricaviamo che:
>    l’azienda non solo non è delegabile per la compilazione e l’invio del modulo, ma non è nemmeno tenuta a mettere una postazione informatica a disposizione del lavoratore che intenda dimettersi;
>    l’azienda, qualora il lavoratore si “dimetta” senza rispettare la procedura predetta, considererà inesistenti le dimissioni stesse e, qualora il lavoratore si assenti comunque dal lavoro, dovrà instaurare nei suoi confronti una procedura disciplinare per assenza ingiustificata, fino eventualmente al licenziamento per giusta causa. Si veda, a questo proposito, lo specifico articolo nella Sezione Lavoro del Notiziario Apindustria n. 10 del 15 novembre 2007.

Raccomandiamo di consultare le pagine dedicate all'argomento sul sito del Ministero del Lavoro .

Si fa riserva di fornire successive informazioni, non appena sarà emanata la Circolare del Ministero. Il Servizio Sindacale dell’Associazione (tel. 0444/232222 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.
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