entry
Skip to main content

Rinnovato il ccnl Plastica e Gomma Confapi

In data 5 marzo 2008, tra Unionchimica-Confapi e le Organizzazioni Sindacali di categoria Filcem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil, è stata raggiunta l’ipotesi di Accordo per il rinnovo del ccnl 17 giugno 2004.
Le parti hanno inteso tener fermi gli assetti contrattuali vigenti: pertanto il rinnovo in parola, per la parte normativa, ha durata quadriennale e copre il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2011; la parte economica avrà vigenza per il biennio 01.01.2008 – 31.12.2009.
Con decorrenza 1° gennaio 2008 sono previsti gli aumenti dei minimi contrattuali riportati nella tabelle che segue, che contempla altre due tranches di aumento, rispettivamente in data 1° gennaio 2009 e 1° ottobre 2009
 

LIVELLI   Aumenti de minimi contrattuali Totale aumenti  
01.01.2008 01.01.2009 01.10.2009
I 28,73 21,53 21,53 71,79
II 34,87 26,15 26,15 87,17
III 35,90 26,92 26,92 89,74
IV 37,44 28,07 28,07 93,58
V 40,00 30,00 30,00 100,00
VI 43,59 32,69 32,69 108,97
VII 49,23 36,92 36,92 123,07
VIII 54,87 41,15 41,15 137,17
Q 57,95 43,46 43,46 144,87


Il breve lasso di tempo intercorso tra la scadenza del ccnl (31.12.2007) e il suo rinnovo, consente di evitare il ricorso all’Una Tantum; le aziende dovranno conguagliare gli aumenti previsti dal 1° gennaio con la prima retribuzione utile.

L’accordo in parola è intervenuto a disciplinare o modificare i seguenti istituti:
> viene introdotto un limite cumulativo per i rapporti a tempo determinato e per la somministrazione a termine; l’azienda potrà utilizzare i due contratti menzionati per un numero medio di lavoratori, nel corso dell’anno solare, non superiore al 15% degli assunti a tempo indeterminato, in forza al momento della stipula; in ogni singolo mese il numero di lavoratori a termine o in somministrazione non potrà comunque eccedere il 30% degli assunti a tempo indeterminato; è previsto un numero minimo di 3 contratti (sommando lavoro a termine e somministrazione) per le aziende più piccole; se la causale invocata è la sostituzione di personale, i relativi contratti sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo; la medesima causale sostitutiva consente di anticipare (di un mese) l’inizio e posticipare (di un mese) il termine dei contratti temporanei, rispetto all’assenza da coprire, per consentire il passaggio di consegne;
> è riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale in misura del 4% dei lavoratori a tempo indeterminato, fatti salvi i casi di infungibilità nelle mansioni; nella suddetta percentuale sono ricomprese le trasformazioni a part-time previste da disposizioni di legge e quelle già in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova norma contrattuale;
> la durata massima dell’orario di lavoro, comprensiva del lavoro straordinario (48 ore settimanali) è calcolata come media in un periodo di riferimento pari a 6 mesi, anziché i 4 mesi previsti per legge; allo scadere del periodo di riferimento di 6 mesi, le aziende che occupano più di 10 dipendenti dovranno comunicare alla Direzione provinciale del Lavoro le settimane in cui sono state superate le 48 ore di lavoro
> si introduce una deroga all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003, prevedendo la possibilità di un riposo giornaliero inferiore alle 11 ore in caso di anticipo del turno successivo dovuto a situazioni di emergenza; ulteriori deroghe, rispetto a quelle previste dal ccnl, possono essere stabilite da accordi (sindacali) a livello aziendale;
> la possibilità di non retribuire il primo giorno di malattia, dopo tre certificati nell’anno solare, resta in vigore fino al 31.12.2009;
in aggiunta a quanto già previsto da norme di legge e contrattuali, viene riconosciuta una giornata di permesso retribuita in occasione della nascita del figlio;
> per coloro che sono iscritti al fondo di previdenza complementare di settore (FONDAPI) è prevista una contribuzione aggiuntiva pari allo 0,20% della retribuzione utile per il TFR, a carico dell’azienda, finalizzata alla stipula di una polizza assicurativa per il caso di premorienza o invalidità permanente; l’attuazione di tale iniziativa (e il versamento della relativa contribuzione) è subordinata alla verifica di fattibilità da parte del Fondo stesso;
> le parti hanno convenuto di istituire una commissione paritetica per la revisione del sistema di inquadramento, in relazione all’evoluzione tecnologica del settore e al fine di adeguare le declaratorie e i profili professionali;
> le parti hanno altresì assunto un solenne impegno ad iniziare quanto prima i lavori per l’unificazione contrattuale dei settori chimica-concia, plastica-gomma, ceramica-abrasivi e vetro.

Le aziende potranno consultare e scaricare dal sito internet dell’Associazione, senza particolari formalità, il testo originale dell’Accordo del 5 marzo 2008 e la circolare esplicativa di Unionchimica del 14.03.2008, selezionando le pagine Sindacale > Approfondimenti > Contratti collettivi.
Il Servizio Sindacale dell’Associazione (n. tel. 0444/232222 - fax 0444/960835 - e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

  • Creato il .
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Matomo
Accept
Decline