entry
Skip to main content

- Abrogazione del libro soci delle Srl e allineamento archivi R.I. (30/03/2009)

fiscale

 di Francesco Zuech - Ufficio fiscale Apindustria Vicenza

Il decreto anticrisi (art. 16, co.12-quater-12-undecies, D.L. 185/2008) ha eliminato (con effetto dal 30/03/2009) l’obbligo di tenuta del libro soci per le s.r.l.,  modificando varie disposizioni del codice civile. Nessuna novità, invece, per le Spa. A fronte dell'abrogazione di tale obbligo, entro il 30 marzo 2009, gli amministratori dovranno presentare alla C.C.I.A.A. una pratica (in esenzione da bollo e diritti di segreteria) per allineare i dati del Registro imprese con le risultanze del libro soci.

Lo prevede il comma 12-undecies dell’articolo 16 del citato decreto anticrisi in base al quale entro il 30 marzo 2009 “gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci”. Si evidenzia che, per le domande presentate oltre il citato termine, oltre al pagamento dei diritti di segreteria (€ 30) e dell’imposta di bollo (€ 65) è prevista l’irrogazione della sanzione di cui all’art. 2630 del C.C. (€ 412 per ogni componente dell’organo amministrativo). La disposizione ha l’evidente intento di garantire l’allineamento fra le risultanze del libro soci e del Registro imprese visto e considerato che la funzione svolta dal citato libro è transitata al Registro imprese. Non si trascuri, infatti, che, normativamente (per le modifiche apportate all’articolo 2479-bis del C.C., anche queste in vigore dal 30 marzo), in mancanza di diverse previsioni nell’atto costitutivo, la convocazione dell’assemblea dei soci va effettuata mediante raccomandata spedita (sempre almeno 8 giorni prima dell’adunanza) al domicilio risultante dal Registro imprese. Circa le modalità da seguire per l’allineamento del libro soci agli archivi camerali, si rinvia al materiale disponibile sul sito della C.C.I.A.A. di Vicenza www.vi.camcom.it.

In merito all'efficacia del trasferimento delle partecipazioni si evidenzia che la nuova formulazione dell’art. 2470 C.C. prevede che il trasferimento ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di trasferimento al Registro Imprese (in precedenza l'efficacia nei confronti della società era, invece, legata all'iscrizione nel libro soci). Nulla cambia, invece, in merito all’efficacia nei confronti di terzi che rimane ancorata come in passato all’iscrizione al Registro imprese. Secondo i Notai in capo agli amministratori rimane comunque il compito di rielevare eventauli inosservanze delle regole statutarie in tema di cessione quote (si veda orientamenti del Triveneto).

 

Manuale operativo Unioncamere per l'integrazione delle risultanze al Registro imprese (v.1.01 del 12/03/2009) clicca qui

Orientamenti dei Notai del Triveneto - marzo 2009 clicca qui

Massima 115 Consiglio notarile di Milano - marzo 2009 clicca qui

 

 

  • Creato il .
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Matomo
Accept
Decline