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- Riduzione 20% acconto IRPEF 2009

modulistica

Il D.L. n. 168/2009 (G.U. n. 274 del 24/11/2009) prevede il differimento alla data di versamento del saldo (giugno 2010) di una quota pari al 20% dell’acconto Irpef 2009 dovuto dalle persone fisiche entro il 30 novembre 2009. L’agevolazione, oltre a riguardare in modo particolare dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi, interessa anche le imprese individuali nonché i soci di società “trasparenti” (snc, sas o srl che hanno però adottato il regime della trasparenza fiscale).

Per il 2009 gli interessati potranno quindi versare il 79%, anziché il 99%, del dato storico (rigo differenze dell’anno precedente), al netto di quanto regolarmente versato (se obbligati) in sede di primo acconto (40% del 99%). I contribuenti che hanno già effettuato il versamento del maggiore acconto, potranno fare affidamento su un credito d’imposta di corrispondente misura da recuperare in compensazione utilizzando il modello F24 (mancano ad oggi però indicazioni sul codice da utilizzare). I sostituti d’imposta che hanno effettuato l’assistenza fiscale diretta oppure hanno ricevuto il modello 730/4 da un CAF, dovranno applicare la predetta riduzione agli eventuali acconti dovuti dai propri dipendenti.

Nessuna riduzione è stata, invece, inopportunamente introdotta né per l’Ires delle società di capitaliné per l’Irap di qualunque contribuente. Considerate le rilevanti e generalizzate difficoltà finanziarie di questo periodo, riteniamo utile ricordare che nel caso di mancato versamento nei termini, sarà possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso (salvo non intervenga una verifica, a tal riguardo, da parte dell'Aamministrazione finanziaria) versando l’importo dell’acconto dovuto (nel minor importo eventualmente ricalcolato a consuntivo), godendo della riduzione della sanzione nella seguenti misure:

- 2,5% (invece del 30%) per i versamenti eseguiti con non oltre 30 giorni di ritardo (quindi entro il 30 dicembre); - 3% (invece del 30%) per i versamenti eseguiti oltre i 30 giorni ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al 2009 (settembre 2010).

Al momento del versamento, per il perfezionamento del ravvedimento, dovranno essere versati anche gli interessi di mora nella misura legale del 3% in base ai giorni di effettivo ritardo. Si precisa, altresì, che il ravvedimento operoso non potrà essere utilizzato per il versamento degli eventuali acconti INPS.

 

Ai fini del versamento degli acconti 2009 si ricorda, infine, che:

1) ai soli fini del calcolo dell’acconto storico 2009 dovrà essere considerata l’irrilevanza del 25% delle spese di vitto e alloggio dedotte nella determinazione del reddito 2009, salvo per quelle relative a trasferte di dipendenti, collaboratori e amministratori fuori del territorio comunale. Analogo ricalcolo andrà eventualmente operato per chi si è avvalso della facoltà (nel reddito 2008) di non applicare la riduzione del 50% degli ammortamenti dei beni acquistati nel 2008. Tali rideterminazioni, favorevoli all’Erario, potrebbe risultare in qualche modo “controbilanciate” dalla possibilità (a vantaggio del contribuente) di utilizzare, nel calcolo dell’acconto, le più favorevoli regole relative alle deduzione dei costi auto in vigore prima delle modifiche apportate dal D.L. 262/06 (50% invece del 40%);

2) potrà sempre essere adottato il “metodo previsionale” con l’accortezza, però, di verificare, in sede di saldo, l’eventuale necessità di operare un ravvedimento per il minor acconto che risulta dovuto in base ai dati a consuntivo;

3) non è possibile considerare nel calcolo dell’acconto l’eventuale beneficio “Tremonti – ter” in quanto utilizzabile solo in sede di saldo;

 

Il Servizio Fiscale dell’Associazione è a disposizione per eventuali chiarimenti (Tel. 0444/232211).

Per maggiori approfondimenti
- sito Agenzia Entrate (clicca qui)
- testo D.L. n. 168/2009 (clicca qui)

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