entry
Skip to main content

Nuove norme per gli "ambienti sospetti di inquinamento o confinati" DPR 177/2011

Il recente DPR n. 177/2011 disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Si tratta di lavori svolti, quindi, in ambienti quali: pozzi, pozzi neri, fogne, cunicoli, camini, fosse, gallerie, recipienti, condutture, caldaie, tubazioni, canalizzazioni e recipienti, vasche, serbatoi, silos, sistemi di drenaggio chiusi, cisterne aperte, vasche, camere di combustione all’interno dei forni, ecc.

Come precisa l’articolo 2 delDPR del 14 settembre 2011, qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati ed in possesso dei seguenti requisiti:

                                                                      
a) Integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

b) Integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;

c) Presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta anche con tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato, a condizione che tali tipologie contrattuali siano state preventivamente certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003;

d) Avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività. Il decreto presidenziale in oggetto specifica, altresì, che i contenuti e le modalità della formazione di cui sopra sono individuati entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali;

e) Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;

f) Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro;

g) Rispetto delle vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva;

h) Integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il Decreto 177/2011 indica inoltre le procedure di sicurezza da adottare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ed in particolare:


- Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative in ambienti confinati, tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività' di informazione va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno;


- Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione e formazione,  e che sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, il quale vigili - con funzioni di indirizzo e di coordinamento - sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, allo scopo di limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.


- Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà' corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente dell’Associazione (Alberto Baù– tel. 0444/232210) resta a disposizione degli Associati per qualsiasi informazione o chiarimento sul Decreto in questione.

  • Creato il .
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Matomo
Accept
Decline