Nuove norme per gli "ambienti sospetti di inquinamento o confinati" DPR 177/2011
Il recente DPR n. 177/2011 disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Si tratta di lavori svolti, quindi, in ambienti quali: pozzi, pozzi neri, fogne, cunicoli, camini, fosse, gallerie, recipienti, condutture, caldaie, tubazioni, canalizzazioni e recipienti, vasche, serbatoi, silos, sistemi di drenaggio chiusi, cisterne aperte, vasche, camere di combustione all’interno dei forni, ecc.
Come precisa l’articolo 2 delDPR del 14 settembre 2011, qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati ed in possesso dei seguenti requisiti:
a) Integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
b) Integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008 nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
c) Presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta anche con tipologie contrattuali diverse dal contratto a tempo indeterminato, a condizione che tali tipologie contrattuali siano state preventivamente certificate ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003;
d) Avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, compreso il datore di lavoro, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività. Il decreto presidenziale in oggetto specifica, altresì, che i contenuti e le modalità della formazione di cui sopra sono individuati entro e non oltre 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali;
e) Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
f) Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro;
g) Rispetto delle vigenti previsioni in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
h) Integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il Decreto 177/2011 indica inoltre le procedure di sicurezza da adottare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ed in particolare:
- Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative in ambienti confinati, tutti i lavoratori impiegati dall’impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività' di informazione va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno;
- Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione e formazione, e che sia a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, il quale vigili - con funzioni di indirizzo e di coordinamento - sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi, allo scopo di limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.
- Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà' corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’Ufficio Sicurezza e Ambiente dell’Associazione (Alberto Baù– tel. 0444/232210) resta a disposizione degli Associati per qualsiasi informazione o chiarimento sul Decreto in questione.
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