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Piena operatività del Testo Unico sull'apprendistato

sindacale

In scadenza del periodo transitorio introdotto dal nuovo Testo unico dell'apprendistato (D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167), sono stati siglati gli accordi interconfederali, che consentono alle imprese che adottano i contratti collettivi nazionali dell'industria o della piccola e media industria, di instaurare già dal 26 aprile 2012 nuovi contratti di apprendistato.
Gli accordi interconfederali per i due settori hanno contenuto identico e potranno essere integrati o modificati dalla successiva contrattazione collettiva di categoria. La regolamentazione introdotta dagli accordi interconfederali si articola sui seguenti punti.

Periodo di prova
Il contratto di apprendistato può prevedere un periodo di prova, la cui durata resta quella stabilita, prima dell'emanazione del D.lgs. 167/2011, dai ccnl di categoria.

Inquadramento

E' confermata la possibilità di inquadrare l'apprendista, fino a 2 livelli sotto la categoria spettante, secondo il ccnl, agli addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento della quali è finalizzato il contratto.

Obbligo formativo

All'atto dell'assunzione, sarà redatto il piano formativo individuale, con l'indicazione (obbligatoria) di un tutor/referente aziendale, inserito nell'organizzazione dell'impresa e dotato di adeguata capacità professionale. Il piano formativo dovrà specificare l'attività formativa, in coerenza con la qualifica da conseguire, definita in base all'inquadramento previsto dal ccnl. La formazione professionalizzante dovrà essere registrata e avrà una durata di 80 ore medie annue, integrabili dall'offerta formativa pubblica, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. Gli accordi prevedono appositi format per il piano formativo individuale e per la registrazione dell'attività, disponibili qui.

Durata e preavviso

Nell'apprendistato professionalizzante, anche la durata massima resta quella stabilita, prima dell'emanazione del D.lgs. 167/2011, dai ccnl di categoria, entro però il limite massimo di legge, fissato ora inderogabilmente in 3 anni. In caso di recesso, durante il periodo di apprendistato o al termine dello stesso, l'obbligo di preavviso è fissato in 15 giorni. In caso di mancato recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come rapporto ordinario a tempo indeterminato.

Il Servizio Sindacale dell'Associazione (tel. 0444/232222 o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Scarica il format del piano formativo  e per la registrazione dell'attività

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