- Imposta pubblicità per il marchio di fabbrica su gru e macchine da cantiere
Con D.M. 26/7/2012(G.U. 9/8/2012) sono state individuate le modalità di applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità per i marchi di fabbrica apposti “sulle gru mobili, sulle gru a torre utilizzate nei cantieri edili e sulle macchine da cantiere”, introdotta dall’art. 3, co.16-sexies, del D.L. n. 16/2012. L’imposta è dovuta dalle imprese produttrici dei predetti mezzi, per anno solare, al comune in cui ha sede l’impresa produttrice stessa (o qualsiasi altra sua dipendenza), nella misura e con le modalità previste dall’art. 12, co.1, del D.Lgs 507/93 in materia di imposta comunale sulla pubblicità.
Il decreto delinea, tra l’altro, le fattispecie al sussistere delle quali (sotto determinati limiti di superficie del marchio) l’imposta non è dovuta.
E’ previsto un periodo che scade dopo 6 mesi dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta, entro il quale le imprese produttrici possono ridurre le dimensioni del marchio eventualmente apposto prima della pubblicazione in Gazzetta al fine di rientrare nelle soglie di esonero.
- D.M. 26/7/2012 (clicca qui)
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