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Novità SISTRI: LEGGE N. 125/2013 di conversione D.L. 101/2013 e Circolare Ministero Ambiente n. 1/2013 - fino al 1 agosto 2014 non si applicano le sanzioni previste per il SISTRI

Fino al 1° agosto 2014 non si applicano le sanzioni previste in caso di inadempienze da parte dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI. Restano obbligatori fino a tale data gli adempimenti preesistenti il SISTRI quali la tenuta dei registri di carico e scarico, i formulari di trasporto rifiuti e la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti MUD.

Con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (pubblicata sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) di conversione del D.L. n. 101/2013 e Circolare esplicativa n. 1/2013 (pubblicata sul sito ministeriale) il Ministero dell’Ambiente ha introdotto importanti modifiche alla disciplina prevista per l’applicazione del SISTRI, che evidenziamo di seguito.

Viene previsto, in via transitoria, un doppio regime per gli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti e SISTRI e delle sanzioni ad essi collegate.

All’articolo 11 il comma 3-bis stabilisce che per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013, quindi fino al 1° agosto 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste (ex articoli 260-bis e 260-ter del D.Lgs. 152/2006) per le violazioni agli adempimenti del SISTRI.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi (ex articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010) e le relative sanzioni; vale a dire, come bilanciamento della moratoria delle nuove sanzioni, è stata disposta un’ultrattività delle disposizioni vigenti prima che il SISTRI venisse introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006.

In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze riepilogate anche nella citata Circolare n. 1 /2013 del Ministero Ambiente), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

Vengono precisati i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI: si tratta degli enti e le imprese:

-               produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (sono esclusi i produttori iniziali che non sono organizzati in enti o imprese);

-               che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale (compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero; i soggetti dell’intermodalità quali terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc, che detengono detti rifiuti in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo - nave, treno, gomma);

-               che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;

-               che producono rifiuti pericolosi e non pericolosi dalle loro attività di recupero o smaltimento di rifiuti pericolosi, definiti “nuovi produttori” (sono esclusi i nuovi produttori di rifiuti non pericolosi derivanti dal trattamento di rifiuti non pericolosi).

Restano esclusi dall’obbligo del SISTRI e possono aderire su base volontaria:

-               i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;

-               gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti non pericolosi a titolo professionale, (anche urbani, ad eccezione dei trasportatori di rifiuti urbani nella Regione Campania);

-               che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi.

La Circolare n. 1/2013 chiarisce che nel caso di adesione facoltativa da parti di tali soggetti non obbligati, questi possono optare in qualsiasi momento per il ritorno al sistema cartaceo, dandone comunicazione a SISTRI.

Fermo restando la proroga delle sanzioni e l’obbligo agli adempimenti cartacei preesistenti SISTRI (registri, formulari, MUD) sono obbligati all’utilizzo del SISTRI:

Dal 1° ottobre 2013:

-               i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi (compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di detti rifiuti sul territorio nazionale o in partenza dall’Italia verso l’estero);

-               gli impianti che trattano, recuperano, smaltiscono rifiuti speciali pericolosi;

-               i “nuovi produttori”, cioè i soggetti che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi dalle attività di trattamento di rifiuti pericolosi;

-               gli intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi.

Dal 3 marzo 2014:

-               i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, anche per le operazioni di stoccaggio (deposito preliminare – D15, messa in riserva – R13) dei rifiuti da loro prodotti all’interno del luogo di produzione;

-               i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti iscritti all’Albo Gestori Ambientali sia con le modalità semplificate, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.lgs. n. 152/2006, sia in categoria 5 del medesimo Albo;

-               i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

La Circolare ministeriale fornisce, inoltre, alcune precisazioni in merito alle modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI, nonchè relativamente agli adempimenti disciplinati dal Manuale Operativo SISTRI al punto 7.3 (relativo alle modalità di tracciamento dei passaggi interni negli impianti di gestione rifiuti) e al punto 7.1.2 (relativo alle modalità di presa in carico delle giacenze degli impianti di gestione rifiuti al 30 settembre 2013), adempimenti che, allo stato e per come definiti, non risultano concretamente realizzabili e quindi dovranno essere modificati.

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente dell’Associazione (e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta comunque a disposizione degli Associati per qualsiasi informazione o chiarimento.


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