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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale cosiddetta “AUA”, in vigore dal 13 giugno u.s., prevede che con un unico atto autorizzativo vengano incluse fino a sette autorizzazioni ambientali. Il nuovo regolamento riguarda tutte le imprese, ad esclusione di quelle soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L’ente di riferimento per questo nuovo procedimento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede l’azienda interessata.

Con il DPR n. 59 del 13 marzo 2013 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29/5/2013 - Suppl. Ordinario n. 42), in vigore dal 13 giugno u.s., è stata emanata la disciplina per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Si tratta di un’autorizzazione che sostituisce una serie di altre autorizzazioni e/o comunicazioni in materia ambientale e si applica a tutte le imprese non soggette al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

In particolare, l’AUA sostituisce:
-               l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, meteoriche, assimilate alle domestiche;
-               l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ex art. 269 D.Lgs. 152/06);
-               l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (ex art. 272 D.Lgs. 152/06);
-               la comunicazione o il nulla osta relativi all’impatto acustico dell’attività produttiva;
-               le comunicazioni preventive per l’esercizio di attività di smaltimento e/o di recupero rifiuti in regime semplificato (ex artt. 215 e 216 D.Lgs. 152/06);
-                 l’autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
-               la comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste.

La nuova procedura AUA prevede che l’azienda presenti, in modalità telematica, apposita istanza unicamente presso il SUAP territorialmente competente. Il SUAP la inoltrerà alla Provincia e/o agli altri enti che intervengono nei procedimenti sostituiti dall’AUA. L’ente competente al rilascio dell’atto autorizzatorio adotterà il relativo provvedimento e lo inoltrerà al SUAP che lo trasmetterà all’azienda interessata.

L’AUA ha una durata pari a 15 anni, decorrenti dalla data del suo rilascio.

Le imprese interessate hanno l’obbligo di richiedere l’AUA per ottenere il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento anche di una sola delle autorizzazioni/comunicazioni ricomprese nell’elenco suddetto.

In particolare, come chiarito dal Ministero dell’Ambiente con Circolare n. prot. 49801 del 7 novembre 2013, la richiesta dell'AUA è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei 7 titoli abilitativi dell’elenco, salvo due casi previsti dalla norma per cui il gestore può non avvalersi dell’AUA:

-               se l’impianto è soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni;

-               se il gestore aderisce alle autorizzazioni generale alle emissioni (articolo 7, comma 1, DPR 59/13).

La Regione del Veneto con Delibera della Giunta Regionale 2 ottobre 2013, n. 1775 (BURV n. 91 del 29/10/2013 ha fornito indicazioni operative in merito all’applicazione della disciplina relativa all’AUA.

In particolare ha ribadito che sono soggette all’AUA tutte le imprese che, indipendentemente dalla loro dimensione (piccole, medie o grandi), non sono soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e hanno la necessità di dotarsi di almeno uno dei titoli autorizzativi dell’elenco indicato dal DPR n. 59/2013.

Il provvedimento regionale inoltre precisa che autorità competenti al rilascio, rinnovo o aggiornamento dell’AUA sono:

1.            la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall’art. 3 del DPR n. 59/2013 sia di propria competenza;

2.            i Comuni e i gestori della fognatura pubblica, nei casi in cui il titolare dell’impianto sia assoggettato solo all’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche, rispettivamente in corpo idrico superficiale ed in fognatura pubblica;

3.            i Comuni, nei casi in cui il titolare dell’impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui al precedente punto 2), al rilascio del nulla osta di impatto acustico;

4.            le Province in tutti gli altri casi.

La domanda di AUA deve essere presentata dal gestore dell’impianto:

a)            nel caso di stabilimento/attività/impianto nuovo, prima della costruzione e del successivo l’esercizio o in caso di trasferimenti;

b)            nel caso di stabilimento/attività/impianto esistente al 13 giugno 2013:
-         allo scadere della prima autorizzazione/comunicazione che dovrà essere sostituita dall’AUA;
-         o per chiedere una modifica sostanziale che comporta l’obbligo di presentare una nuova domanda per la singola autorizzazione/comunicazione, sostituita dall’AUA.

La domanda va presentata allo SUAP competente utilizzando i modelli reperibili nei siti delle Province, ai quali devono essere allegati i documenti, le relazioni e le dichiarazioni previste dalla normativa di settore. Per quanto riguarda le modalità di trasmissione dell’istanza al SUAP, la Regione ha ribadito che la domanda deve essere presentata per via telematica; tuttavia nella fase di primo avvio della disciplina AUA, qualora si riscontrino problemi con la modalità telematica, sarà possibile trasmettere l’istanza tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente dell’Associazione (e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.) resta comunque a disposizione degli Associati per qualsiasi informazione o chiarimento.
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