Detassazione del salario di produttività 2014

Nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2014 è stato finalmente pubblicato di Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri che consente l’applicazione della detassazione per l’anno in corso; il provvedimento attua le disposizioni dell’art. 1, commi 481 e 482, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013), che prevede misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro per il 2013 e il 2014.

Vista l’omogeneità della fonte primaria, la disciplina che si applicherà nel 2014 ricalca quella del 2013, tanto più che la disposizione di chiusura del DPCM recita testualmente: “Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013”. Unica novità di rilievo è l’importo massimo della retribuzione di produttività che può beneficiare della minore imposizione fiscale, che quest’anno è fissato a 3.000 euro (anziché 2.500).

Riepiloghiamo le caratteristiche salienti del beneficio.

Il salario di produttività è assoggettabile ad imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, purché:

-  le corrispondenti erogazioni siano previste da contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati con le associazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

-  il lavoratore beneficiario abbia conseguito un reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2013, a 40.000 euro, al lordo delle somme detassate nello stesso 2013; sono comunque esclusi i lavoratori delle pubbliche amministrazioni, perché il DPCM ribadisce l’applicazione esclusiva della misura al settore privato;

-  la somma complessiva detassabile, come detto, è pari a 3.000 euro lordi.

Per salario di produttività, stante il rinvio al DPCM dello scorso anno, di deve intendere:

-  le voci retributive erogate (in esecuzione dei contratti collettivi di cui sopra) con espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività - redditività – qualità – efficienza – innovazione;

-    in alternativa, le voci retributive erogate (in esecuzione di contratti collettivi) che siano riconducibili: a) alla ridefinizione degli orari di lavoro; b) alla flessibilizzazione delle ferie; c) all’adozione di misure per rendere compatibili le nuove tecnologie (di controllo) coi diritti dei lavoratori; d) all’attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni.

Sia consentito a questo punto, per gli altri aspetti della disciplina, di rinviare allo scritto sull’argomento comparso sul Notiziario n. 4/2013.


Allegato: DPCM 19 febbraio 2014
pdf  Dpcm 19-02-14 Gu 29-04-14 Detassazione