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SISTRI – Soggetti non più obbligati e pagamento contributo 2014

Il D.M. 24 aprile 2014 ha escluso dall’obbligo del SISTRI i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e ha prorogato il versamento del contributo annuale al 30 giugno p.v.. Si fornisce un aggiornamento per le aziende interessate.
Come noto, il Decreto Ministeriale 24.04.2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014) ha previsto l'esclusione dall'obbligo di adesione al SISTRIper i produttori iniziali di rifiuti fino a 10 dipendenti. Questa semplificazione consente alle aziende non obbligate all’adesione ed all’utilizzo del SISTRI di cancellare il proprio profilo dalla banca dati del Sistema.
Si ricorda che l’intera filiera dei rifiuti non pericolosi (produttori, trasportatori, intermediari, gestori impianti) era già stata esclusa da Sistri con D.L.101/2013 convertito con Legge 125/2013 e legge 15/2014 (vedi ns. circolare prot. 243/AM/14 del 13.12.2013).

Per quanto al momento noto, i soggetti che risultano definitivamente esentati (produttori e/o trasportatori e/o intermediari e/o gestori di impianti di rifiuti non pericolosi; produttori iniziali di rifiuti pericolosi con meno di dieci addetti) e che risultano iscritti in base alla normativa precedente, non dovrebbero inviare alcuna comunicazione.

Si consiglia comunque alle aziende che ricadono nelle categorie divenute esenti e che non intendono mantenere l’iscrizione, di comunicare a SISTRI il recesso e restituire i dispositivi a SISTRI.

Per comunicare a SISTRI il recesso occorre utilizzare l’area informatica “Gestione Azienda” accedendo con il proprio dispositivo USB nella propria pagina di log-in. All’interno del link “Richieste”, nel menù a tendina relativo a “Pratiche Azienda”, occorre selezionare “Richiesta cessazione azienda” e creare la relativa pratica. Il sistema richiederà di caricare ed inviare un’autocertificazione firmata dal legale rappresentante (riguardante l’attività non più soggetta all’obbligo di iscrizione e di utilizzo del Sistri ai sensi delle nuove disposizioni di legge, vedi fac-simile al seguente link (CLICCA QUI)), unitamente alla carta di identità dello stesso.

A seguito della elaborazione della richiesta da parte del SISTRI, l’azienda riceverà una conferma della cancellazione che conterrà l’invito a restituire – a mezzo raccomandata A/R – i dispositivi informatici e le relative informazioni di spedizione. Affinché la procedura sia eseguibile, verrà richiesto di chiudere tutte le operazioni caricate sul proprio profilo, ovvero annullare le registrazioni di carico effettuate, oppure, se sono state effettuate delle movimentazioni, provvedere alla firma da parte del trasportatore e del destinatario ed eventualmente effettuare la relativa registrazione di scarico.

Per quanto riguarda il contributo annuale SISTRI, la scadenza è stata prorogata dal succitato DM 26.04.2014 al 30 giugno p.v. A tal proposito l’Associazione suggerisce, qualora non sia stato già effettuato il versamento, di rimandare il pagamento a fronte delle previste semplificazioni solo in parte rese operative e delle mancate risposte ai quesiti posti in merito all’operatività del sistema da parte del Ministero dell’Ambiente.

Tenendo conto anche dell’assenza delle sanzioni (per effetto del disposto della legge 15/2014 tutte le sanzioni per le violazioni in materia di Sistri, comprese quelle per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi, sono in ogni caso sospese fino al 31 dicembre 2014), il mancato pagamento può rappresentare un’azione di sollecitazione e di protesta per ottenere una reale semplificazione di un sistema ancora poco fruibile. Tale scelta di natura politica verrà ribadita a livello nazionale da una specifica nota firmata da Paolo Agnelli, Presidente Nazionale di Confimi Impresa, che vi verrà inviata per conoscenza nei prossimi giorni.

Si ricorda altresì che è opportuno verificare, per i soggetti che eventualmente abbiano pagato un contributo di importo superiore al dovuto negli anni 2010-2011 o che abbiano versato comunque l’importo per gli anni 2012-2013 la possibilità di richiedere, compilando l’apposita modulistica, la compensazione.

Si evidenzia, infine, che restano del tutto invariati (e sanzionati) gli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari rifiuti con il sistema cartaceo, anche per tutti i soggetti esentati dal SISTRI.

L’Ufficio Sicurezza e Ambiente dell’Associazione (e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) resta comunque a disposizione degli Associati per qualsiasi informazione o chiarimento.


Vicenza, 23 giugno 2014

ALLEGATI:
fac-simile autocertificazione
pdf  Sistri Autocertificazione Per Chiusura Fascicolo Sistri 2


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