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Aziende chimiche in arrivo da Spisal la relazione conclusiva dell'intervento condotto nei confronti delle aziende soggette al D.Lgs 334/99 (Seveso Bis)

Lo Spisal n. 6 di Vicenza invierà a breve alle aziende del comparto chimico la relazione conclusiva dell’intervento condotto nei confronti delle aziende soggette agli obblighi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. 334/99 (cd. “Seveso bis”).

Dai risultati della campagna di controllo effettuata nel periodo 2012-2015 è emersa la scarsa considerazione degli effetti dei possibili incidenti connessi agli eventi catastrofici naturali nella valutazione del rischio chimico, in particolare in relazione alla presenza di sostanze pericolose allo stato liquido incompatibili fra loro e sostanze pericolose idrosolubili e idroreattive. Lo Spisal ha inoltre rilevato la presenza di schede di sicurezza incomplete e non aggiornate, nonché valutazioni effettuate “senza un esame specifico delle lavorazioni o delle operazioni svolte in azienda”.

Lo Spisal raccomanda quindi di:
- acquisire sistematicamente le schede di sicurezza aggiornate di tutte le sostanze/miscele in uso nel ciclo produttivo;
- aggiornare e tenere costantemente aggiornata la valutazione del rischio chimico sulla base delle modifiche riscontrate nelle schede, adeguando conseguentemente le misure di prevenzione e protezione;
- individuare tutti i possibili scenari incidentali connessi alla presenza di sostanze pericolose e le necessarie misure di contenimento.

Si ricorda infine che nonostante il D.Lgs. 334/99 sia stato abrogato dal D.Lgs. 105/2015 (cd. “Seveso ter”), e gli obblighi di cui all’art. 5 superati, permangono comunque gli obblighi previsti dagli articoli 225 e 226 del D.Lgs. 81/08 relativi alla gestione del rischio di incidente

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Art. 225 – Misure specifiche di protezione e di prevenzione
  • Sostituzione delle sostanze pericolose con alternative meno pericolose o non classificate.
  • Modifica dei processi di lavorazione con riduzione o eliminazione delle sostanze pericolose.
  • Nel caso non sia possibile prevenire la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili:

a) evitare la presenza di fonti di accensione, o condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi;
b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione.

Art. 226 - Disposizione in caso di incidenti ed emergenze:
  • Procedure di intervento adeguate in caso di incidenti o emergenze (tra cui esercitazioni periodiche e dotazione di mezzi di soccorso idonei).
  • In caso di incidenti o emergenze adozione di immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti (assistenza, evacuazione e soccorso).
  • Misure adeguate per porre rimedio alle situazione di emergenza quanto prima.
  • Procedure di allarme.
  • Piano di emergenza (informazioni su attività, materiali pericolosi e identificazione dei rischi).
  • Creato il .
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