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FINANZIAMENTO SOCI A TASSO ZERO E L’ONERE PROBATORIO DELL’INFRUTTUOSITA’

a cura dell'ufficio FISCALE dell'Associazione
tel. 0444.232210 - fiscale@apindustria.vi.it

Un recente studio elaborato dall’AIDC[1] (norma di comportamento n. 194/2016) offre lo spunto per riportare l’attenzione su alcuni degli aspetti fiscali che riguardano la disciplina del finanziamento dei soci a favore della società. Come evidenziato dall’AIDC, infatti:
(i)   le somme versate dai soci si considerano date a mutuo (prestito) se dai bilanci non risulta che le stesse siano date ad altro titolo (art. 46 TUIR);
(ii)  in mancanza di diverso accordo i mutui si presumono onerosi e gli interessi si considerano percepiti per l’ammontare maturato nel periodo d’imposta (art. 45, co.2, TUIR);
(iii) nel silenzio della norma fiscale, ai fini della prova del diverso accordo sull’infruttuosità, occorre rifarsi alla disciplina civilistica che consente, a tal fine, la prova libera.

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