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I CITTADINI UCRAINI POSSONO ENTRARE IN UE SENZA VISTO

Il Regolamento CE n. 539/2001[1] elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri e quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

Nel dettaglio:

  • i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri;
  • i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo[2] di visto per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni
Tali elenchi sono aggiornati coerentemente con i criteri fissati nel regolamento in parola e, avendo l’Ucraina soddisfatto tutti i parametri stabiliti nel piano d’azione sulla liberalizzazione dei visti, con Regolamento (UE) 2017/850[3] il Consiglio ha spostato l’Ucraina dall’allegato I all’allegato II così riconoscendo ai cittadini ucraini titolari di passaporto biometrico l’ingresso nel territorio degli Stati membri[4] in esenzione dal visto.

Info: Servizio Estero dell’Associazione, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.


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[1] Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, pubblicato nella GU L81 del 21 marzo 2001
Versione consolidata: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0539-20170328&rid=1

[2] sono esenti dall’obbligo anche i cittadini di paesi compresi nell’allegato I che si trovino in determinate condizioni (es. titolari di permessi per il traffico frontaliero locale) mentre può essere sospesa temporaneamente l’esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini di paesi che figurano nell’allegato II in base a dati pertinenti e oggettivi. Inoltre, gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto o all'esenzione da tale obbligo per specifiche categorie di persone (es. titolari di passaporti diplomatici, membri degli equipaggi civili di aerei e navi nell'esercizio delle loro funzioni)

[3] Regolamento (UE) 2017/850 del Parlamento europea e del Consiglio del 17 maggio 2015 pubblicato nella GUUE L133 del 22.5.2017 che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Ucraina)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0539-20170328&rid=1

[4] con esclusione di Regno Unito e Irlanda
  • Creato il .
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