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LA TURCHIA VUOLE CONOSCERE L’ORIGINE DELLE MERCI CHE IMPORTA DALL’UE

Notizia 20180326EF1

Ultimamente stanno giungendo in Associazione richieste di chiarimenti circa la documentazione da approntare per l'invio di beni in Turchia; numerosi clienti/importatori turchi richiedono, infatti, diversamente dal recente passato, il Certificato di Origine adducendone la necessità ai fini dello sdoganamento.

L’Unione doganale tra UE e Turchia
Come noto, ormai da molti anni UE e Turchia formano un’unione doganale all’interno della quale la maggior parte delle merci, di origine comunitaria/turca o in libera pratica, circolano liberamente e senza applicazione di dazi quando accompagnate dal documento A.TR[1].Il documento A.TR è un certificato di circolazione e non riporta l’origine delle merci.

Le novità 2018
Dallo scorso gennaio la Turchia applica dazi compensativi sull’importazione su alcuni beni originari di determinati paesi PVS[2], classificabili alle seguenti voci doganali: 
>> 3922, 3923, 3924, 3925, 3926;
>> capitoli: 42, 43, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96. 
Per evitare che tale dazio addizionale sia applicato anche alle merci non soggette a questa misura, quali sono, per esempio, le merci originarie UE o turche, l’importatore turco deve presentare alle sue autorità doganali, unitamente all’A.TR, anche un documento che ne attesti l’origine.
Tale documento può essere:
» la Dichiarazione dell’exportatore – Exporter’s Declaration; clicca qui per il testo;
oppure, in alternativa:
» il Certificato di Origine emesso dalla CCIAA del paese esportatore o la Dichiarazione del fornitore.Quanto sopra, come comunicato dal Ministero dell’Economia turco, è in vigore dal 1° marzo 2018.
L’esportatore UE deve quindi attivarsi per fornire al proprio cliente/importatore turco la prova - tra quelle previste - sull’origine delle merci quando questi la richieda.
Obiettivo della misura è individuare le importazioni in Turchia di beni non originari UE ma esportati verso la Turchia tramite l’UE.
Nel caso in cui sussistano dubbi sull’origine del bene importato, le autorità turche possono procedere con tutte le verifiche ritenute necessarie, inclusi controlli a posteriori e sopralluoghi nel paese d’origine.
Info: Area Estero, dr.ssa Elena Fassa, tel. 0444.232210, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

____________________________
[1] Eccezione: l’origine preferenziale dei prodotti agricoli di base e carbosiderurgici (ex CECA) è attestata dal certificato di circolazione EUR.1 e non dall’A.TR. Per questi prodotti, quindi, l’origine preferenziale viene determinata secondo le regole previste nell’accordo UE-Turchia
[2] Paesi in Via di Sviluppo
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