DETRAZIONE IVA, ARRIVO FATTURA E DPR N. 100/98 - NOTA CONGIUNTA ANC E CONFIMI INDUSTRIA

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L’arrivo differito non giustifica alcun slittamento dei termini di pagamento
Art. 2 D.L. 50/2017. Il tema della detrazione dell’Iva è indubbiamente fra quelli che, da inizio del 2018, sta creando difficoltà a imprese e professionisti.
Vi è l’esigenza che il Parlamento rimetta ordine alla materia”, sostiene Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC). Il “criterio dell’arrivo” delineato dall’apprezzabile sforzo interpretativo offerto dalla circolare 1/E/2018 dell’Agenzia delle entrate doveva essere accolto (solo) come una soluzione per la gestione delle fatture di fine anno (questo era il problema) ma da più parti viene invece interpretato come una complicazione per le fatture di tutto il resto dell’anno. C’è, in sostanza, chi ritiene che l’Iva di una fattura datata fine mese, ma arrivata i primi giorni del mese successivo, non possa più essere detratta dal cessionario/committente già con la liquidazione relativa al mese di emissione (mese di esigibilità dell’imposta) con conseguente slittamento del dies a quo (momento iniziale) del diritto alla detrazione. A giudizio di ANC e Confimi Industria, invece, vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione distensiva basata sulla distinzione fra dies a quo “teorico” (che sorge con l’esigibilità) e dies a quo “esercitabile” che consenta la detrazione delle fatture con Iva esigibile che siano pervenute (possesso) in tempo utile per la detrazione in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 1 del DPR 100/98. Norma, quest’ultima, che, a giudizio delle due Associazioni, non solo non è stata abrogata ma non risulta nemmeno in contrasto con gli insegnamenti giurisprudenziali comunitari.
“Per taluni operatori, poi, ogni pretesto diventa buono per tardare il pagamento delle forniture”, prosegue Flavio Lorenzin, Vicepresidente di Confimi Industria con delega alle semplificazione e ai rapporti con la PA, che invita i fornitori a rinviare al mittente le pretese dei clienti di slittamento dei termini di pagamento nel caso di fattura non arrivata nello stesso mese della fornitura. A tal riguardo ANC e Confimi propongono un fac simile di risposta dove si sostiene e argomenta come tale “pretesa” sia destituita di qualsiasi fondamento a prescindere dall’interpretazione restrittiva o distensiva che il singolo vorrà applicare in merito alla vicenda della formazione del dies a quo.
Roma 27/03/2018.

Il testo completo della nota congiunta ANC-Confimi
Fac simile di risposta al cessionario/committente