AVVISO AGLI IMPORTATORI UE DI BENI DA ALCUNI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Notizia 20180710EF1

In data 26.6.2018 è stato pubblicato nella GUUE serie C222 l’ avviso[1] (2018/C 222/08) agli importatori concernente l’applicazione del sistema degli esportatori registrati nell’ambito del sistema delle preferenze generalizzare dell’UE.

Il contesto giuridico comunitario
I Paesi in Via di Sviluppo (PVS) fanno parte del Sistema delle Preferenze Generalizzate (paesi SPG)[2] in virtù del quale la Comunità europea, fin dal 1971, ha adottato una specifica politica per sostenerne gli sforzi verso la riduzione della povertà e la promozione di uno sviluppo sostenibile.Tale sostegno si traduce, nel commercio internazionale, concedendo alle merci originarie di detti paesi un accesso preferenziale al mercato UE, cioè l’applicazione di dazi ridotti o azzerati al momento dell’importazione in UE.

Il dazio preferenziale viene applicato solo quando le merci in entrata in UE sono accompagnate da una valida prova dell’origine.
Tale prova, fino al 31.12.2016, era costituita dal certificato modulo A (Form.A) o dalla Dichiarazione su fattura, a seconda dei casi.
Dall’1.1.2017 è stato introdotto il sistema REX, ovvero un sistema di autocertificazione dell’origine delle merci da parte degli esportatori registrati[3] mediante attestazioni di origine[4], che ha sostituito/sta sostituendo il sistema di certificazione precedente. A tutti i paesi SPG, infatti, è stata offerta la possibilità di avviare l’applicazione del sistema REX nel 2017, nel 2018 o nel 2019 e in ciascun caso è stato concesso un periodo di transizione di un anno con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi.

Poiché nei seguenti paesi SPG l’applicazione del sistema REX è iniziata l’1.1.2017, gli stessi, in virtù del periodo di transizione e di proroga di cui sopra, sono tenuti ad applicare integralmente il sistema REX a partire dall’1.7.2018:
Angola, Burundi, Bhutan, Repubblica democratica del Congo, Repubblica centrafricana, Comore, Congo, Isole Cook, Gibuti, Etiopia, Micronesia, Guinea equatoriale, Guinea-Bissau, India, Kenya, Kiribati, Laos, Liberia, Mali, Nauru, Nepal, Niue, Pakistan, Isole Salomone, Sierra Leone, Somalia, Sud Sudan, Sao Tomé e Principe, Ciad, Togo, Tonga, Timor Leste, Tuvalu, Yemen e Zambia.

Avviso agli importatori
La Commissione europea, pertanto, con l’avviso di cui sopra, informa gli operatori UE che a partire dall’1.7.2018 l’origine preferenziale delle merci dei paesi sopra elencati potrà essere dichiarata, al momento dell’importazione in UE, solamente con l’ “Attestazione di origine4”: Conseguentemente, il trattamento preferenziale all’import in UE sarà negato qualora sia presentata una prova dell’origine non più ammessa per i paesi in elenco (cioè un certificato Form.A oppure una Dichiarazione su fattura).

Si invitano pertanto gli importatori ad accertarsi che i loro fornitori SPG dei paesi sopra elencati siano informati del cambiamento di procedura riguardante la prova dell’origine preferenziale.
Diversamente – cioè in caso di presentazione di una prova di origine non più ammessa - l’importatore UE non potrà beneficiare dell’applicazione di dazi preferenziali al momento dello sdoganamento import delle merci.

Per le date di applicazione del sistema REX negli altri paesi SPG v. link al sito della Commissione UE https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en
Per questi paesi, durante il periodo transitorio, le autorità competenti del paese SPG possono continuare a rilasciare i certificati Form.
A per gli esportatori non ancora registrati nel database REX. Per quelli registrati, invece, si applica solo il sistema REX.

Operativamente, l’operatore economico UE che intenda importare merci originarie di un paese SPG (sia quelli ove gli esportatori sono obbligati ad applicare integralmente il sistema REX dall’1.7.2018 che quelli ove l’esportatore è già registrato nel periodo transitorio), di valore superiore a euro 6.000, con un trattamento daziario preferenziale, deve innanzitutto controllare l’esistenza e la validità del codice REX del suo esportatore al link http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_home.jsp?Lang=en http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?Lang=it&Screen=O&Type=RNumber=&Expand=false e accertare che l’attestazione sia conforme.

Info: Area Estero dell’Associazione, Elena Fassa, tel. 0444.232210, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0626(01)&from=IT
[2] v. Regolamento (UE) n. 978/2012 e s.m.i https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0978&DTA=2012&qid=1530782694238&DTS_DOM=EU_LAW&type=advanced&lang=it&SUBDOM_INIT=CONSLEG&DTS_SUBDOM=CONSLEG
[3] per esportatore registrato si intende l’esportatore nel territorio beneficiario SPG che ha chiesto alle proprie autorità competenti, ed ottenuto, di essere iscritto nel registro REX (Registro degli Esportatori).
[4] il testo dell’Attestazione di origine” è contenuto nell’Allegato 22-07 del Regolamento (UE) 2015/2447 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015R2447-20180421&rid=1