NOTA ANC-CONFIMI SU VICENDA DETRAZIONE IVA E RISPOSTA COMMISSIONE UE

Alleghiamo nota congiunta ANC e Confimi Industria (clicca qui) in merito agli ultimi sviluppi rigurdanti lo stato di avanzamento presso la Commissione Europea della denuncia presentata dalle due associazioni lo scorso anno.

Per la Commissione UE le interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 17/1/2018 sono conformi alla giurisprudenza della Corte di Giustizia; per ANC e Confimi rimane però da chiarire il coordinamento con il DPR 100/98. Ricordiamo, in estrema sintesi, la vicenda. L'anno scorso, a maggio, abbiamo presentato denuncia alla Commissione Europea perché le novità introdotte dall’art. 2 del DL 50/2017 avevano reso estremamente difficile il diritto della detrazione Iva per le fatture di fine anno arrivate i primi giorni dell’anno successivo. Le criticità sono ben note agli operatori che ad inizio anno – in concomitanza con la liquidazione Iva del 16/1/2018 – si sono dovuti misurare con queste difficoltà. Lo scambio di comunicazione con la Commissione è proseguita a fine 2017 a seguito di nuovi contenziosi comunitari (di altri paesi) sostanzialmente utili al sostenimento della nostra causa.

L'’Agenzia delle Entrate (che conosceva la nostra denuncia) con la suddetta circolare 1/E – dopo lunga e fino all’ultimo incerta riflessione -  ha interpretato la novellata norma nazionale andando oltre il mero tenore letterale della stessa.  
L'Agenzia (evidentemente conscia dei potenziali rischi d’infrazione pendenti per effetto della denuncia) ha quindi reinterpretato la questione secondo la direttiva e la giurisprudenza riprendendo, nei fatti, le osservazioni messe nero su bianco nella nostra denuncia (punto 3 e 4.6 in particolare). In sostanza: prima dei chiarimenti della CM 1/E la fattura datata 30/12/X arrivata a gennaio X+1 poteva essere detratta solo a dicembre (o con la dichiarazione annuale) con tutte le difficoltà del caso; oggi c’'è tempo invece per tutto l’'anno X+1 (o con la dichiarazione annuale eventualmente anche integrativa a favore) giacché il diritto è esercitabile solo se si concretizza anche il requisito formale del “possesso della fattura” e quindi il computo del termine finale per la detrazione non può che iniziare a decorrere da tale momento.

La Commissione UE ci ha scritto lo scorso 13 settembre proponendoci di archiviare la denuncia giacché l'’interpretazione dell'Agenzia in chiave unionale (l'interpretazione dell’Agenzia, si badi, e non il testo della norma nazionale) è conforme al diritto e alla giurisprudenza comunitaria da cui l’'attuazione della normativa Iva non può prescindere. Lo sapevamo già e, coerentemente, avevamo già apprezzato lo sforzo interpretativo (che non era così scontato) dell'Agenzia (vedi nota congiunta ANC-Confimi del 18/1/2018).

Infine, in data 19 settembre, come Confimi, in perfetta sintonia con  ANC, abbiamo risposto alla Commissione di concordare in linea di principio con l’'archiviazione ma abbiamo altresì colto l’'occasione per suggerire l’'opportunità che la Commissione voglia  esprimersi anche su un ulteriore problema sopravvenuto ossia sul fatto che - secondo alcuni - la re-interpretazione in chiave comunitaria della norma (che, come detto, era ineludibile) metterebbe in discussione la possibilità di detrarre già nel mese data fattura (es. fattura datate 31 gennaio) quelle arrivate i primi giorni del mese successivo (es. 3 febbraio) ma comunque prima della scadenza della liquidazione Iva. ANC e Confimi non condividono questa lettura restrittiva giacché non tiene conto di una norma – il dPR 100/98 - che non risulta abrogata né - a nostro parere – in contrasto con la direttiva. Tale norma dice espressamente che in sede di liquidazione (il 16 del mese) il contribuente effettua la liquidazione sulla base dei documenti di acquisto (ovviamente datati nel mese di competenza della liquidazione) “di cui è in possesso” (vedi note congiunte del 27/03/2018 e del 15/05/2018).

Considerata l’'importanza della questione (soprattutto in proiezione fatturazione elettronica obbligatoria), abbiamo quindi ufficialmente chiesto alla Commissione di fare luce una volta per tutte sulla questione e dire in sostanza se sia sufficiente che detto presupposto formale si perfezioni entro il termine per l’'autoliquidazione dell'’Iva oppure se, ai fini della detrazione immediata, il possesso debba già concretizzarsi entro l’'ultimo giorno del periodo di riferimento della liquidazione.  L'’Agenzia, su tale questione, ha lasciato intendere di voler prendere tempo.La risposta della Commissione rappresenta, dal nostro punto di vista, un ottimo risultato che speriamo di veder prossimamente coronato anche con il riconoscimento dell'ulteriore nostra tesi che considera compatibile con la direttiva (anche in regime di fatturazione elettronica) la disciplina del dPR 100.  Vedremo quale sarà l'epilogo.

Detrazione Iva, prevale la norma UE
Le tappe della denuncia Confimi e ANC alla Commissione UE
Aprile 2017 La manovrina (art. 2 DL 50) introduce novità che incidono pesantemente sul diritto alla detrazione dell’Iva per le fatture di fine anno arrivate l’anno successivo
Maggio 2017 Confimi e ANC denunciano alla Commissione UE le difficoltà eccessive in violazione, fra le altre, degli articoli 167 e 178 della Direttiva
Agosto 2017 La Commissione Europea assegna la denuncia al funzionario competente
Novembre 2017 Confimi e ANC segnalano alcuni contenziosi di altri Paesi le cui conclusioni sono utili alla soluzione del caso
Dicembre 2017 Respinti al mittente tutti gli emendamenti, da più parti promossi, per correggere le storture con la manovra 2018
Gennaio 2018 L’Agenzia delle entrate (circolare 1/E) reinterpreta la norma nazionale (art. 19 e 25 del DPR 633/72) riconoscendo l’esigenza di considerare gli articoli 167 e 178 (decorrenza del diritto dalla concomitante presenza sia del requisito sostanziale che di quello formale del possesso della fattura).
Settembre 2018 Per la Commissione UE la norma nazionale non contrasta con la direttiva ma solo se interpretata come da circolare 1/E dell’Agenzia delle Entrate
Il risultato Per le fatture di dicembre arrivate a gennaio si riapre la strada per la detrazione per l’interno nuovo anno. Anche per dette fatture il termine ultimo torna quindi ad essere congruo.
La nuova richiesta (19/09/2018) Confimi e ANC hanno chiesto alla Commissione di esprimersi anche in merito alla data entro la quale debba verificarsi il possesso della fattura per poter esercitare la detrazione immediata. La questione diventa particolarmente delicata in regime di fatturazione elettronica.

L'’Ufficio fiscale di Apindustria Confimi Vicenza rimane a disposizione per gli eventuali chiarimenti (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Tel 0444232210).