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DETRAZIONE IVA: il dPR n.100 non contrasta con i principi unionali

Roma, 23/11/2018. I margini per la detrazione immediata dell’Iva nel mese di esigibilità (effettuazione dell’operazione) ci sono, anche per la Commissione Europea, se il possesso (arrivo) della fattura si perfeziona entro i termini del d.P.R. n. 100/98. La detrazione immediata è possibile, in altri termini, anche quando la fattura arriva nei primi giorni del mese successivo a quello dell’operazione ed è la Commissione stessa che – per superare i dubbi degli operatori - richiama l’attenzione sulla recente modifica introdotta dal collegato fiscale alla manovra (art. 14 del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119). Questa l’importante indicazione che è arrivata dalla Commissione UE (TAXUD C3 D(2018)6177124) in ANC e in Confimi Industria in risposta - e a conclusione - della denuncia presentata a maggio 2017 in merito alle presunte violazioni ai principi comunitari (neutralità, proporzionalità, equivalenza ed effettività) delle novità introdotte negli articoli 19 e 25 del dPR n.633/72 dall’articolo 2 del D.L. n.50/2017.
La Commissione invita anche a presentare una nuova denuncia se dovessero permanere  ancora dubbi riguardo alla compatibilità del citato dPR n. 100 con il diritto dell’UE. Si tratta di un epilogo che contiene un’affermazione e un invito importante”, sottolinea Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti: “la risposta della Commissione ci permette infatti di concludere: (i) che i canoni comunitari non vietano agli Stati di considerare immediatamente detraibile l’imposta relativa ad una fattura recapitata i primi giorni del mese successivo (fino al giorno 15 tenendo conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119); (ii) che questo è ciò di cui ha finalmente preso atto il Governo con il collegato fiscale che però – nella versione attualmente in corso di conversione in Parlamento – prevede stranamente il riconoscimento di detto principio esclusivamente per le operazioni effettuate da gennaio a novembre”.
Per le fatture dell’anno precedente (ad esempio quelle di dicembre) che arriveranno invece all’inizio del nuovo anno (ancorché entro il giorno 15 di gennaio) il principio, invece, non funzionerebbe e gli operatori dovrebbero rinviare almeno di un mese la detrazione (esempio 3 Tavola 2 della nota allegata). Oltre che a generare complicazioni la questione appare tutt’altro che razionale (se non per motivi di cash flow erariale) tanto più che le modifiche introdotte dal 24 ottobre riconoscono (e questo è apprezzabile) la detraibilità già nel mese di effettuazione anche delle fatture differite emesse il 15 del mese successivo purché ricevute e annotate dal cessionario entro tale data (esempio 2 in Tavola 2) e ferma l’eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente (esempio 3, cit). “Se è ormai chiaro a tutti il principio - anche al legislatore nostrano - non possiamo però ancora dire che la ciambella sia riuscita con il buco (alla Giotto) giacché c’è ancora qualcosa da raffinare”, prosegue Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria. “Siamo ovviamente soddisfatti dell’importante passo in avanti ma non possiamo dimenticare il rammarico di esser dovuti ricorrere alle vie sovranazionali per veder riconosciuti diritti basilari”. Da qui l’esortazione al legislatore nazionale a fare ora la sua parte – possibilmente già in sede di conversione del collegato - sistemando e semplificando la norma in modo che la detrazione funzioni secondo i principi comunitari 365 giorni all’anno.

Vedi comunicato esteso (clicca qui)

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