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- Ritenute versate in eccesso: l'autorecupero

Capita sovente di accorgersi di aver versato in misura eccessiva, rispetto a quanto operato, ritenute d’acconto o d’imposta. In luogo dell’ordinaria richiesta di rimborso, il sostituto può procedere, nel rispetto di alcune procedure, all’autorecupero di tali somme. Per approfondimenti, si rimanda a quanto pubblicato sul notiziario n° 14/2004 (clicca qui per scaricare il documento in formato PDF)

N.B. rispetto a quanto riportato nell'approfondimento in oggetto, si segnala che, con R.M. n° 9/E del 18/01/2005, sono stati istituiti alcuni nuovi codici a parziale modifica di quanto in precedenza riguardava il codice 1678. Più precisamente,la sitauzione è così sintetizzabile:

1678

Fino al 17/01/2005

Crediti derivanti da eccedenze di ritenute erariali relative a imposte sui redditi.

Dal 18/01/2005 (R.M. 9/E del 18/01/2005)

Il codice 1678 rimane valido solamente per la compensazione delle eccedenze di versamento di ritenute scaturenti dai quadri RX del modello UNICO SC ed UNICO ENC. Per le altre eccedenze, vedi i nuovi codici 6781, 6782 e 6783.

6781

 

Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato.

6782

 

Eccedenza di versamenti di ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 semplificato.

6783

Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale scaturente dalla dichiarazione del sostituto d’imposta 770 ordinario.

 

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