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Elezioni amministrative 2005: permessi per i lavoratori impegnati ai seggi

Le elezioni del 3 e 4 aprile 2005 chiamano al voto circa 42 milioni di elettori e interessano 13 Regioni, 2 Province e 366 Comuni. I vicentini sono impegnati nella scelta del Presidente, della Giunta e del Consiglio regionali e nel rinnovo delle amministrazioni di 3 comuni, tutti al di sotto dei 15.000 abitanti: Cogollo del Cengio, Malo e Posina.
Le votazioni si tengono domenica 3 aprile, dalle 8 alle 22, e lunedì 4 aprile, dalle 7 alle 15. Lo scrutinio per le regionali inizia lunedì 4 aprile, subito dopo la chiusura dei seggi; per le elezioni comunali e provinciali lo scrutinio inizia alle 8 di martedì 5 aprile.
Per quanto concerne la normativa applicabile ai lavoratori impegnati ai seggi, possiamo ormai considerarla stabilizzata, anche con riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza.
L’art. 119 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361, nel testo introdotto dall’art. 11 della Legge 21.03.1990 n. 53, recita:
“ 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.”
L’articolo unico della Legge 29.01.1992 n. 69, norma d’interpretazione autentica, a sua volta stabilisce:
“1. Il comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53, va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.”
Ricordiamo che la norma interpretativa appena menzionata, fu varata a seguito della censura pronunciata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 452 del 04.12.1991), che considerava lavorativi anche i giorni festivi (leggi: la domenica) coincidenti con le operazioni elettorali e non solo i giorni di assenza dal lavoro indicati dal D.P.R. 361/1957.
Furono sollevate, a suo tempo, numerose critiche circa la concreta applicazione della disciplina in parola: si chiedeva cosa significasse, ad esempio, la dizione specifiche quote retributive in aggiunta; se dovesse trattarsi di giornate retribuite (o di giornate di riposo compensativo), o se si dovesse procedere ad un conteggio delle ore effettivamente impegnate ai seggi; se si dovessero computare le maggiorazioni per lavoro straordinario o festivo; se per il sabato, non considerato festivo, dovesse o meno essere riconosciuta una quota ulteriore di retribuzione.

A distanza di tempo, riteniamo che molte problematiche siano state superate; la lettura sistematica delle norme di legge e i pronunciamenti univoci della giurisprudenza, consentono infatti di formulare i seguenti punti fermi:
- le giornate trascorse al seggio, se coincidenti con l’orario lavorativo, danno diritto ad un’assenza retribuita e al dipendente va corrisposta la normale retribuzione come se avesse lavorato;
- per i giorni festivi (la domenica) o non lavorativi (il sabato, in caso di settimana corta) impegnati nelle operazioni elettorali, il lavoratore ha diritto ad ulteriori quote di retribuzione in aggiunta alla retribuzione mensile ovvero, ad altrettante giornate di riposo compensativo;
- l’unità di misura del periodo trascorso al seggio è il giorno e non le ore; anche nel caso in cui le operazioni elettorali impegnino il dipendente per poche ore (quando ad esempio lo spoglio delle schede si protrae fino alle prime ore del giorno successivo alla fine delle votazioni), egli è giustificato ad assentarsi per l’intera giornata lavorativa e gli spetta l’intera retribuzione (valga per tutte la sentenza della Corte di Cassazione n. 11830 del 19.09.2001);
- se l’unità di misura è il giorno, aggiungiamo noi, non si pone il problema di conteggiare il numero delle ore e di qualificarle come straordinarie o festive;
- sebbene non sia un obbligo tassativo, riteniamo preferibile effettuare un giorno di riposo compensativo a fronte della domenica impegnata al seggio, al fine di rispettare le esigenze di tutela della salute che sono alla base delle norme limitative dell’orario di lavoro. Diversamente, per i giorni non lavorativi coinvolti dalle operazioni elettorali (di norma il sabato), riteniamo debba essere l’azienda a decidere tra retribuzione e fruizione di riposi compensativi.

Il lavoratore, per beneficiare dei permessi e dei riposi, deve esibire preventivamente il certificato di designazione, emesso dall’ufficio elettorale del comune di residenza; successivamente, egli deve produrre copia dello stesso certificato, firmato dal presidente del seggio, con l’indicazione delle giornate di presenza e con l’orario d’inizio e fine delle operazioni elettorali.


31 marzo 2005 - A.P.

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