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- Comunicazione telematica dichiarazioni d'intento

NUOVA PROCEDURA PER LE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 01/01/2015
Per le operazioni effettuate dal 01/01/2015 la comunicazione telematica passa dal fornitore al cliente esportatore abituale risolvendo i pesanti problemi sanzionatori e dimezzando gli adempimenti complessivi in materia (art. 20 del D.Lgs 175/2014). Prima di emettere la fattura non imponibile 8/c, per evitare frodi, il fornitore avrà comunque il compito di riscontrare telematicamente (tramite una semplice verifica sul sito dell'Agenzia delle entrate) la veridicità della ricevuta di trasmissione che l’esportatore abituale sarà tenuto a consegnare assieme alla dichiarazione d’intento.  

Approfondimenti nuove modulistica in vigore dal 02/03/2020 (obbligatoria dal 28/4/2020)
- nuovo modello d.i. dal 2020 (Apiweekly 202003N1) - clicca qui

Approfondimenti nuova modulistica in vigore dal 01/03/2017 (dal meno recente al più recente)
- estratto notiziario febbraio 2017 (chiarimenti Ae a Confimi) - clicca qui
- estratto notiziario gennaio 2017 - clicca qui
- estratto notiziario dicembre 2016 - clicca qui 

Approfondimenti nuova procedura dal 2015 (dal più recente al meno recente)

- Dichiarazioni d'intento in Dogana: semplificazioni attive dal 25 maggio 2015 - notiziario n. 5/2015 (clicca qui)
- Circolare Agenzia Dogane 20/05/2015 n. 58510 - (clicca qui)
- La dichiarazione d'intento in dogana apre alle semplificazioni ma chiude sulle imprecisionni -  notiziario 4/2015  (clicca qui)
- Dichiarazioni d'intento in dogana: melius abbundare quan deficere - notiziario n. 2/2015 (clicca qui); 
- Circolare Agenzia Dogane - 11/02/2015 n. 17631/RU (clicca qui)
- Dichiarazioni d'intento: nuove regole dal 2015 - notiziario n.12/2014  ( pdf clicca qui )  
- Provvedimento Ae del 12/12/2014  - istruzioni e tracciati e successive modifiche (clicca qui)

Software compilativo e verifica dichiarazione 
- Accesso al sito dell'Agenzia delle Entrate per il download del software (disponibile dal 22/12/2014) - (clicca qui)
- Verifica riscontro ricevute trasmissione telematica dichiarazioni d'intento ricevute (sito Agenzia Entrate)
N.B: Dal 2/3/2020 il fornitore può acquisire e verificare le dichiarazioni d’intento ricevute anche attraverso il proprio cassetto fiscale

VECCHIA PROCEDURA (APPLICABILI ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 31/12/2014)

L'art. 1 co. 381 della Legge 381/2004 ha introdotto l'obbligo, in capo ai fornitori degli esportatori abituali, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati delle lettere d'intento ricevute. Il decreto semplificazioni n. 16/2012 (in vigore dal 2/3/2012) ha disposto la modifica del termine di trasmissione telematica della comunicazione relativa alle dichiarazioni d’intento ricevute dai fornitori degli esportatori abituali. Si passa dal 16 del mese successivo alla ricezione della dichiarazione ad una scadenza che spira entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica IVA  (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”Con R.M. 82/E del 1/8/2012 è stato preciasto che: 1) il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione senza imposta costituisce il termine ultimo per eseguire l'adempimento (resta ferma, quindi, la possibilità per il fornitore che riceve la dichiarazione di intento di inviare la comunicazione telematica anche se la relativa prima operazione non imponibile non è stata ancora effettuata (oppure in assenza di operazioni correlate alla dichiarazione d'intento stessa); 2) in sede di compilazione del modello, il campo del frontespizio, denominato "periodo di riferimento", potrà essere compilato indicando esclusivamente l'anno di riferimento.


Approfondimenti vecchia procedura (fino al 31/12/2014)

- novità introdotte dal D.L. 16/2012 - estratto notiziario 8/2012 - clicca qui
- la comunicazione telematica - estratto notiziario n° 8/2005 (clicca qui).
- aspetti sanzionatori e ravvedimento operoso - estratto notiziario n° 16/2005 (clicca qui). 
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