UN RIMEDIO PEGGIORE DEL MALE: LA NUOVA DISCIPLINA DELLE DIMISSIONI

La nuova disciplina delle dimissioni (e della risoluzione consensuale del rapporto), destinata a entrare in vigore il 12 marzo prossimo, ha questa caratteristica: per contrastare il fenomeno delle cd. “dimissioni in bianco”, odioso fin che si vuole ma impossibile da misurare e a nostro avviso decisamente marginale, ci si inventa una procedura complicatissima che darà grossi grattacapi alle aziende e ai lavoratori in tutti i casi fisiologici di scioglimento del rapporto per iniziativa di questi ultimi.
La cosa è oltremodo paradossale se si considera che già avevamo una normativa[1] finalizzata allo scopo, che ha dato ottima prova di sé e che sarà malamente sostituita dalla nuova.
Tant’è, se non capita qualcosa di eccezionale[2], dal 12 marzo 2016 gli adempimenti da osservare saranno i seguenti.


[1] Art. 4, commi da 17 a 23-bis, della Legge 28 giungo 2012, n. 92 (Legge Fornero)
[2] Chi scrive nutre persino il dubbio che la nuova disciplina sia stata costruita in modo talmente complicato e incongruo, da avere il pretesto per cancellarla presto. Vicenda analoga è accaduta al precedente storico più diretto, la Legge 17 ottobre 2007, n. 188, entrata in vigore il 23 novembre 2007, operativa dal 5 marzo 2008 e abrogata il 25 giugno 2008 dal Decreto Legge n. 112/2008.



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Approfondimento - La nuova disciplina delle dimissioni

Allegati:
- Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015
- Fac-Simile Modulo recesso dal rapporto di lavoro/revoca