RIMBORSO IVA AUTO PREGRESSA

Comunicato stampa 16 ottobre 2007

RIMBORSO IVA AUTO PREGRESSA
L'AGENZIA RISPONDE IN EXTREMIS AI QUESITI DI APINDUSTRIA VICENZA
Arrivata la tanto attesa presa di posizione dell'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia alcune risposte trascurano i principi comunitari e la procedura ideata dai tecnici ministeriali ha scoraggiato molti contribuenti ad esercitare il proprio diritto

E' arrivata quasi sul filo di lana, a soli dieci giorni dalla scadenza (22 ottobre), ma contiene comunque importanti precisazioni la circolare n. 55/E del 12/10/2007, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito i numerosi dubbi legati alla presentazione dell'istanza telematica per il recupero dell'Iva pregressa (dal 01/01/2003 al 13/09/2006).


Importanti precisazioni sono legate alla disciplina in vigore nel "medio tempore" e a quella in vigore a regime (dal 27/06/2007) disciplinata dall'Autorizzazione comunitaria con la quale è stata fissata (salvo alcune eccezioni) la detrazione nella misura del 40%. L'Ufficio fiscale di Apindustria Vicenza si era fatto portavoce, tramite Confapi nazionale, di una serie di quesiti che hanno trovato piena risposta nella citata circolare.


Alcune di queste risposte (ad esempio, quella sui pedaggi autostradali la cui Iva rimane, a detta dell'Agenzia, completamente indetraibile) non lasciano, tuttavia, pienamente soddisfatti i tecnici dell'Associazione poiché, anche se è vero che la casistica non è stata oggetto della nota Sentenza della Corte di giustizia del 14/09/2006 (Causa C228-05), è altrettanto vero che la norma soffre degli stessi mali che hanno portato alla censura della previgente normativa relativa agli altri costi (acquisto, noleggio, leasing, carburanti e altre spese di impiego).


Soddisfazione, invece, per quanto riguarda il trattamento delle schede carburanti per le quali, come sostenuto dall'Associazione, la disciplina applicabile va individuata sulla base della data dei singoli rifornimenti, nonché per la ratifica del comportamento di tutti quei contribuenti che avevano considerato la percentuale di detraibilità del 40% anche per il periodo 14/09/06-26/06/2007. Assolutamente condivisibile (perché privilegia i principi comunitari) la presa di posizione circa la determinazione della base imponibile al momento della rivendita, che deve essere speculare alla misura della detrazione operata (eccezion fatta la rivendita dei veicoli avvenuta entro il 13/09/2006, se oggetto di istanza di rimborso).


Rimane il rammarico per una procedura di recupero troppo ingarbugliata (perché basata su complessi  ricalcoli "nel modello" degli effetti reddituali imputabili agli anni precedenti) che ha scoraggiato in questi mesi molti contribuenti ad esercitare il proprio diritto al recupero dell'Iva pregressa. A poco è servito delineare una alternativa procedura forfetaria semplificata, sicuramente più abbordabile (Circolare n° 28/E del 15/05/2007). Per le imprese, sarebbe stato sufficiente considerare rilevanti le sopravvenienze attive da rimborso al momento di presentazione dell'istanza.


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Ufficio Stampa

Apindustria Vicenza


Raffaella M. Sgueglia

Responsabile Relazioni esterne e comunicazione

APINDUSTRIA VICENZA - Associazione delle piccole e medie industrie della provincia di Vicenza

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