PRECOMPILATE IVA 2021-2022, SCARSO APPEAL PER GLI OPERATORI

Le potenzialità della FE non sono in discussione ma serve un patto per prorogare l’esterometro trimestrale, assorbire gli elenchi Intrastat, razionalizzare il reverse e partire con il baratto finanziario 
Roma, 04/10/2021. Le bozze sperimentali dei registri Iva, on line dallo scorso 13 settembre, interesseranno ben pochi di quei due milioni di partite Iva di cui parlano i dati ufficiali (comunicato AdE 13/9/2021, ndr). Il «beneficio» dei registri Iva precompilati, infatti, è normativamente escluso per le imprese minori che hanno optato per la via di fuga dal regime di determinazione del reddito improntato alla cassa, offerta dall’articolo 18, comma 5, del dPR n. 600/73. Considerato che è verosimile ritenere che detta opzione sia stata pressoché esercitata dalla totalità delle imprese in semplificata, ovvero da 1,2 milioni di imprese individuali e  0,6 milioni di società di persone (statistiche Dipartimento Fiscale del MEF su dichiarazione redditi 2018, ndr), la platea si riduce nella più ottimistica delle ipotesi a circa 200.000 potenziali fruitori da cui vanno comunque sottratti tutti i soggetti che adottano la liquidazione mensile o applicano regimi Iva speciali.Si tratta di “semplificazioni” apprezzabili solo dal lato della trasparenza e dell’utilità che il big data fatture elettroniche e corrispettivi telematici può offrire a fini accertativi e statistici all’Amministrazione finanziaria; tolta qualche ipotesi del tutto marginale, comunque riferibile a contribuenti particolarmente avveduti in materia fiscale ma non certo all’artigiano che passa le giornate fra un cantiere e l’altro, nulla che possa al momento consentire al contribuente di eliminare i costi dei gestionali di mercato o di chi lo assiste in materia fiscale (c.d. “disintermediazione” che parrebbe essere uno degli obiettivi dell’Amministrazione finanziaria).
V’è di più, sottolinea Marco Cuchel, Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti: “per accedere al «beneficio» della LI.PE e degli F24 Iva precompilati, l’operatore dovrebbe rinunciare a 16 giorni di operatività”. Per arrivare alla liquidazione e al modello F24 precompilato il contribuente dovrebbe infatti preventivamente controllare, modificare e integrare (e gli interventi sarebbero tutt’altro che residuali, come evidenza la nota in allegato) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento ovvero, per l’appunto, 16 giorni prima della scadenza del versamento trimestrale (i mensili sono esclusi sine die dalla sperimentazione, ndr).
In merito poi alle operazioni da/verso l’estero c’è forte preoccupazione fra gli addetti in merito alle novità introdotte con effetto dal 1° gennaio 2022 dalla scorsa legge di bilancio (comma 1103 L. 178/2020). Per garantire all’AdE una più efficace gestione/aggiornamento dei suddetti precompilati il compito comunicativo del c.d. esterometro, che non è stato eliminato, è stato infatti sfilato dal canale trimestrale per unificarlo (peraltro senza distinzioni fra mensili e trimestrali) esclusivamente sulla procedura “istantanea” della fatturazione elettronica tanto attiva quanto passiva. La novità comporterà l’obbligo per gli acquisti da non residenti di gestire il reverse charge in modalità elettronica (TD17, TD18, TD19) entro il termine stringente del 15 del mese successivo.
Al netto del fatto che la novità 2022 – pur rimanendo tecnicamente riconducibile all’adempimento dell’esterometro - rappresenta nei fatti un surrettizio obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti con non residenti vietato dall’Autorizzazione in scadenza a fine 2021 (decisione (UE) 2018/593) e che si dovrà analizzare il contenuto della prossima (scontata) autorizzazione della Commissione UE, “non siamo contrari all’unificazione della procedura ma va trovata una soluzione – quantomeno interpretativa - che escluda, in caso di trasmissioni oltre i nuovi termini ridotti, le sanzioni a partire, in particolare, da quelle previste dall’articolo 6 comma 9-bis del d.Lgs 471/97 ovvero, nella migliore delle ipotesi, da € 500 a € 20.000 per l’omessa/tardiva applicazione del reverse charge”, precisa Flavio Lorenzin, Vicepresidente Confimi Industria con delega su fisco e semplificazioni. La soppressione della scadenza trimestrale creerà problemi invalicabili tanto a quel 1,8 milioni di semplificati, che si avvalgono in gran parte di servizi in outosurcing, quanto alle molte PMI che tengono la contabilità in proprio e che, quando va bene, non hanno più di uno o due addetti che si occupano di una miriade di scadenze fiscali di metà mese.Il fisco non può ignorare le caratteristiche del tessuto imprenditoriale nazionale tanto più che, anche nella migliore delle ipotesi organizzative, v’è, un dato fattuale legato alla moltitudine di acquisti da non residenti effettuati tramite internet. Un vero e proprio incubo per gli operatori degli studi e gli amministrativi delle imprese che non sono in grado di intercettare detti acquisti prima di aver analizzato i movimenti delle carte di credito utilizzate da amministratori, titolari. ecc; carte di credito a cui detti operatori non possono certamente accedere se non limitatamente agli estratti conto disponibili, ben che vada, il 20 del mese successivo e quindi oltre la scadenza imposta dalla norma.  Tutto ciò premesso, al netto delle difficoltà iniziali e di quelle legate ai continui cambiamenti, le potenzialità della fatturazione elettronica non sono in discussione ma le soluzioni vanno implementate favorendo razionalizzazioni che possano essere effettivamente utili agli operatori.A tal riguardo ANC e Confimi Industria ritengono vi possano essere notevoli margini di miglioramento del processo - con utilità complessiva per la stessa Amministrazione Finanziaria - laddove si volessero considerare le seguenti proposte:
(i) sancire la sopravvivenza dell’esterometro trimestrale per chi non intenderà fruire dei “benefici”, al momento poco percettibili, delle precompilate oppure, in subordine, fissare quantomeno il principio che i flussi TD17, TD18 e TD19 trasmessi non oltre il mese successivo al trimestre di riferimento (termine dell’attuale esterometro) trimestrale non danno origine a sanzioni per mancata/tardiva applicazione del reverse charge;
(ii) individuare le modalità compilative affinché la fatturazione elettronica attiva (TD01 e TD24) e passiva (TD18) permetta di rendere superflua la presentazione degli elenchi Intrastat per i mensili in base al principio “only once”;
(iii) superare le difficoltà legate all’individuazione dell’aliquota nel reverse charge interno rendendo la fatturazione analoga a quella dello split payment (cioè imponendo al fornitore l’esposizione – senza incasso - dell’Iva) e rendendo pertanto superfluo l’utilizzo (allo stato non ancora obbligatorio) del TD16;
(iv) abrogare l’eccezione contenuta normativamente nel dPR 100/98 secondo cui le fatture recapitate i primi giorni dell’anno successivo non possono essere retroimputate (come nel resto dell’anno) nel precedente mese di effettuazione/esigibilità risultante dal campo 2.1.1.3 <data>; la procedura delle precompilate, secondo il provvedimento AdE 183994/2021, retroimputa, senza eccezioni per il 4° trimestre, tutto quello che arriva al SdI entro la fine del mese successivo e pertanto per rispettare una norma, peraltro iniqua, il contribuente che volesse utilizzare le precompilate dovrebbe correggere manualmente l’errore delle procedure AdE;  
(v) dare attuazione al baratto finanziario (compensazioni multilaterale di crediti e debiti risultanti da fatture elettroniche) introdotto con l’ultima legge di bilancio (nuovo comma 3-bis dell’articolo 4 del d.Lgs 127/2015) quale innovativa soluzione in grado di sopperire al crollo degli impieghi bancari verso le imprese (meno 30% dal febbraio 2011 a luglio 2021) e contenere il crescente fenomeno dell’usura.ANC e Confimi industria, in vista dei prossimi provvedimenti, non mancheranno di porre all’attenzione della politica le criticità e i suggerimenti sopra indicati.

ANC – Comunicazione
Ufficio Stampa Confimi Industria                                                  

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