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- Credito d'imposta investimenti L. 178/2020 dal 16/11/2020 - 31/12/2022 (+ 2023-2025)

Pagina aggiornata il 08/05/2024

Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Da lunedì 16 novembre 2020 al 31/12/2022 (con finestra al 30/6/2023) gli investimenti in beni strumentali nuovi sono agevolabili con il nuovo credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi 1051-1063 (e 1065), della L. n. 178/2020. Le misure sono diversificate a seconda che si tratti di beni ordinari o di beni 4.0.
Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Per i soli investimenti 4.0 è stata introdotta l'estensione dal 2023 al 2025, ma con misure più contenute e regole meno favorevoli (vedi atti convegno 02/02/2022 e circ. AdE 14/E/2022). 

NOVITA' 2024. L'articolo 6 del D.L. 39/2024 ha introdotto l'obbligo di trasmettere una comunicazione (consuntiva) al MIMIT/GSE per gli investimenti realizzati dal 1/1/2023 al 29/3/2024; per quelli realizzati dal 30/4/2024 la comunicazione deve essere sia preventiva che consuntiva. Fermi restando tutti gli altri requisiti, nei casi citati, la trasmissione al GSE delle suddette comunicazioni "costituisce presupposto la fruizione dei crediti d'imposta" (Apiweekly 2024-05-N1) - clicca qui 


Archivio approfondimenti credito d'imposta L. 178/2020
- Schema di sintesi, norma pubblicata sulla G.U. del 30/12/2020 ed elenco beni agevolalbili 4.0 (Apiweekly 2021-01-N1) - clicca qui
- Testo L. 178/2020 aggiornato con Legge di Bilancio 2022  + elenco A e B L. 232/2016 - clicca qui <==
- Codici tributo per utilizzo del credito d'imposta (Ris. AdE 3/E del 13/01/2021) - clicca qui 
- Chiarimenti circolare AdE 9/E del 23/7/2021 (Apiweekly 2021-07-N4) - clicca qui   
- Atti convegno 02/02/2022 (Apiweekly 2022-02-N1 - vedi schede 22-33) - clicca qui  
- Chiarimenti circolare AdE 14/E del 17/5/2022 novità LdB 2022 (Apiweekly 2022-05-N3) clicca qui  <== 
- Proroga (al 31/12/2022) realizzazione investimenti prenotati entro il 31/12/2021 (Apiweekly 2022-03-N1) - clicca qui 
- Credito imposta "prenotabile" entro il 31/12/2022 per ultimazione entro il 30/6/2023 (Apiweekly 2022-11-N1) clicca qui
- Atti convegno 12/02/2024 (Apiweekly 2024-02-14 - vedi schede C.Ronzani da 40 a 64) - clicca qui
- Nuovi moduli comunicativi MIMIT/GSE ex art. 6 D.L.39/2024 (Apiweekly 2024-05-N1) - clicca qui 

N.B.
Per l'individuazione degli investimenti rientranti nell'elenco degli investimenti 4.0, agevolabili nella misura maggiorata, si consiglia anche la consultazione della circolare congiunta AdE-Mise n. 4/E/2017 e della circolare Mise 177355/2018  in materia di iperammortamento  (vedi argomenti correlati a seguire). Si evidenza che il rispetto delle 5 caratteristiche tecniche sempre obbligatorie (§ 11.1.1 circ. 4/E/2017) e delle ulteriori   2 (minime) su 3  (§ 11.1.2 circ 4/2017),  oltre al requistio dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.; mantenimento che l'impresa beneficiaria dovrà documentare, attraverso adeguata e sistematica reportistica, per tutto il periodo di fruizione dei benefici (vedi RIsposta AdE 394/2021 e Circ.AdE 9/E/2021 § 5.4)
N.B. In merito alla perizia asseverata (comma 1062) richiesta ai fini della misura maggiorata 4.0, per i beni di costo superiore a € 300.000 (ma consigiabile anche sotto),  nella circolare AdE-Mise n. 4/E/2017 è stato espressamente specificato che il firmatario della stessa (ingegnere o perito industriale iscritto nei rispettivi albi) deve dichiarare la proprie terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni agevolati. Non è plausibile, quindi, la fornitura con la formula "macchinario + perizia tutto compreso".  Per i beni "sotto soglia" , in luogo della perizia l'onere documentale (sussistenza delle caratteristiche 4.0 e dell'interconnessione al sistema aziendale) può essere adempiuto attraverso una dichiarazione di atto notorio del legale rappresentante. 

N.B. Anche la L. 178/2020 (vedi comma 1062), al pari della precedente L. 160/2019,  impone l'indicazione in fattura dell'espresso riferimento delle disposizioni agevolative. Come confermato nella circolare AdE 9/E/2021 per i rimedi in caso di omessa (o errata) indicazione e possibile fare riferimento ai chiarimenti già forniti dall'AdE con le risposte 438 e 439/2020 per la precedente agevolazioni di cui alla citata L. 160  (Apiweekly 2020-10-N2) - clicca qui
N.B.
In merito alla regolarità contributiva richiesta dalla norma (comma 1052) nella circolare AdE 9/E/2021 è stato precisato che detta regolarità (DURC) va verificata alla data di ciascun utilizzo del credito d'imposta.



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