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RC auto e veicoli non circolanti: alcune considerazioni

A seguito di un emendamento presentato dai relatori, su impulso di diverse associazioni di categoria interessate, il Decreto Milleproroghe entrato in vigore il 29 febbraio 2024 (G.U. n. 49/2024) ha sancito la proroga per l’obbligo assicurativo per le macchine agricole al 30 giugno 2024. Ciò premesso, e sperando che nel frattempo chi di dovere chiarisca i termini della questione, tentiamo di fare un po' di chiarezza e andiamo con ordine.

Come noto, il Decreto Legislativo n. 184/2023 di recepimento della Direttiva europea 2021/2118, entrato in vigore il 23 dicembre 2023, aveva apportato importanti modifiche al codice delle assicurazioni private di cui al D.lgs. 209/2005, sancendo l’obbligo assicurativo per tutti i veicoli a motore azionati esclusivamente da una forza meccanica che circolano sul suolo e ciò indipendentemente dall’uso che ne viene fatto, dal fatto che siano in movimento o fermi e dal terreno su cui vengano utilizzati, con ciò includendo le aree private.

Infatti, il D.lgs. in oggetto novella la definizione di veicolo intendendo per tale:

  • qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo ma non su rotaia, con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h;
  • o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h;
  • qualsiasi rimorchio destinato ad essere utilizzato con un veicolo, a prescindere che sia ad esso agganciato o meno;
  • i veicoli elettrici leggeri.

Il decreto legislativo in questione stabilisce che sono soggetti all’obbligo di assicurazione civile verso i terzi tutte le tipologie di veicolo sopraindicate qualora utilizzate conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente.

Il provvedimento in questione riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizioni e ammette la possibilità di stipulare da parte di soggetti pubblici o privati, polizze che coprano il rischio di una pluralità di veicoli, secondo la prassi contrattuale in uso, quando utilizzati per le attività proprie di tali soggetti e sempre che i veicoli siano analiticamente individuati nelle polizze.

A queste disposizioni si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 a euro 3.464, ridotta ad un quarto quando l’assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine, o quando l’interessato entro 30 giorni dalla contestazione della violazione esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

Il predetto decreto prevede delle deroghe per alcune categorie di veicoli, quali:

  • i veicoli formalmente ritirati dalla circolazione
  • i veicoli il cui uso è vietato, in via temporanea o permanente, in forza di una misura adottata dall’autorità competente conformemente alla normativa vigente (per esempio quelli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo)
  • i veicoli non idonei all’uso come mezzo di trasporto
  • quando l’utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso per effetto di una formale comunicazione all’impresa di assicurazione (in questo caso, il termine di sospensione può essere prorogato più volte, previa formale comunicazione all’impresa di assicurazione da effettuarsi entro dieci giorni prima della scadenza del periodo di sospensione in corso e non può avere una durata superiore a dieci mesi, rispetto all’annualità)
  • altre situazioni previste con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ivass, l’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni private.

Ferma la proroga sopra annunciata, sulla nuova disciplina resta più̀ di un dubbio applicativo.

Con riguardo all’estensione dell’obbligo ai mezzi chiusi in aree private, le incertezze riguardano importanti aspetti quali il perimetro oggettivo, le deroghe all’obbligo e la disciplina della sua sospensione ma anche temi quali i sinistri causati da rimorchi, i massimali, gli attestati di rischio e interventi del fondo di garanzia.

La norma pare riguardare anche i mezzi polifunzionali, impiegabili anche come strumenti di lavoro o per altri fini (come ad es. i food truck destinati – se fermi in aree pubbliche – alla vendita di alimentari) e gli autocarri con gru e bracci meccanici per operazioni di carico (che la Cassazione – sentenza 8620/2015 – aveva invece ricompreso nella garanzia di legge).

Un po’ dubbi i casi come quello dei carrelli elevatori non targati, usati solo come mezzi di lavoro.

Peraltro, ci sono alcune eccezioni all’obbligo. Una è nel comma 1 del nuovo articolo 122 del Codice delle assicurazioni che, pur con formulazione non del tutto propria, limita l’obbligo ai veicoli che, al momento dell’incidente, siano utilizzati conformemente alla loro funzione di «mezzi di trasporto». Ciò esclude quelli che, in quel momento, siano usati in altro modo. Il considerando 5 della direttiva aiuta con l’esempio di un veicolo in «uso in quanto fonte di energia industriale o agricola».

Ma ci sono anche i cosiddetti utilizzi anomali, come quelli per arrecare deliberatamente lesioni personali o da “arieti” per danni alle cose. Qui la mancanza di una norma nazionale ad hoc – che preveda una forma alternativa ed equivalente di indennizzo – porta a ritenere (considerando 6 della direttiva) che il sinistro sia coperto. Sarà soprattutto la giurisprudenza a chiarire cosa sia l’utilizzo “conforme”.

Fra tutti, il caso più delicato pare essere quello dei veicoli non «idonei all’uso» (articolo 122-bis, comma 2), che pare avere ad oggetto l’assoluta inservibilità del bene come mezzo di trasporto, diversa dal caso dell’articolo 122, comma 1, che guarda solo il momento del sinistro. Il rischio statico anche in aree private pare ineliminabile ma la direttiva ammette deroghe purché i terzi siano coperti da meccanismi (fondi) di garanzia. Sarà la giurisprudenza, e forse qualche circolare, a chiarire; al di là del caso limite del rottame, restano dubbi sui mezzi resi temporaneamente inservibili con metodi meccanici o telematici (blocco o smontaggio ruote, blocco motore etc.).

Ciò premesso, è altrettanto noto che a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 184/23 al Codice delle Assicurazioni, diverse imprese sono state contattate da agenti assicurativi che hanno rappresentato la novità dell’obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto anche per muletti e carrelli elevatori e invitato quindi a sottoscrivere i relativi contratti assicurativi.

In attesa di chiarimenti ministeriali, sulla base di una lettura ragionata delle nuove disposizioni, si ritiene che l’obbligatorietà della sottoscrizione di RCAuto sia sancita solo per i veicoli in quanto mezzi di trasporto, con conseguente esclusione di ogni altro veicolo con funzione abituale diversa (vedi: muletti, carrelli elevatori etc.).

Tale conclusione emerge in modo chiaro sia dalla Direttiva europea sia dalla normativa nazionale, nella distinzione netta ed opportuna tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione.

Innanzitutto, la Direttiva (UE) 2021/2118 fa riferimento alla circolazione di autoveicoli, ossia veicoli adibiti al trasporto “recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità”.

Tale elemento risulta ancor più chiaro dalla lettura dei “consideranda” iniziali.

Inoltre, nel considerandum n. 5 della direttiva il Parlamento europeo ha citato alcune sentenze recenti della Corte di giustizia UE per chiarire il significato del concetto di «uso di un veicolo»: la Corte - nel precisare che gli autoveicoli sono destinati di norma a fungere da mezzo di trasporto, indipendentemente dalle loro caratteristiche, e che per uso si intende qualsiasi utilizzo conforme alla loro funzione abituale in quanto mezzi di trasporto, indipendentemente dal terreno su cui sono utilizzati e dal fatto che siano fermi o in movimento - ha chiarito che la direttiva 2009/103/CE non è applicabile se, al momento dell’incidente, la funzione abituale del veicolo è un «uso diverso da quello in quanto mezzo di trasporto”.

Il legislatore italiano, in sede di recepimento della Direttiva, ha ribadito il collegamento tra “uso abituale” e obbligo RCAuto, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia europea.

Pertanto, da una prima lettura delle norme parrebbe (e, come si dice, il condizionale è d’obbligo) che laddove la “funzione abituale” di un veicolo non sia “il trasporto”, sia esclusa l’obbligatorietà della copertura assicurativa RCAuto.

Nel caso specifico dei cd. muletti e/o carri elevatori, è di tutta evidenza che la “funzione abituale” degli stessi non sia il trasporto di merci e/o persone ma la movimentazione della merce: se così fosse, dovrebbe considerarsi escluso l’obbligo di copertura della responsabilità per i danni da sinistro con RCAuto di questi beni.

In ogni caso, è evidente l’urgenza di avviare un confronto presso il Ministero dei Trasporti, competente in materia, per trovare una soluzione condivisa che permetta a tutti i possessori di veicoli, di ogni tipo, di poter comprendere come adempiere al nuovo obbligo, stante l'inesistenza di adeguati strumenti assicurativi.


AREA LEGALE APINDUSTRIA CONFIMI VICENZA
Enrica Vetrugno

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