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SAQ - In primo piano

REACH: NOVITÀ PER SCHEDE DI SICUREZZA, RESTRIZIONI SOSTANZE E SVHC

È stato pubblicato nella G.U.U.E. del 29/05/2015 n. L 132/8 il Regolamento n. 830/2015 del 28 maggio 2015 che sostituisce l’Allegato II del Regolamento 1907/2006, “Regolamento Reach” relativo a “Prescrizioni per la compilazione delle schede di sicurezza”. Il Regolamento, pur entrato in vigore il 1° giugno scorso, prevede che le schede di sicurezza fornite ai destinatari anteriormente al 1° giugno 2015 e conformi alla versione precedente dell’Allegato II, possano continuare a essere utilizzate e non è necessario che siano conformi al nuovo regolamento fino al 1° giugno 2017. Si ricorda che in ogni caso le schede devono essere aggiornate tempestivamente dai fornitori quando si rendano disponibili nuove informazioni che possano incidere sulle misure di gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli, allorché sia stata rilasciata o rifiutata un’autorizzazione o sia stata imposta una restrizione.

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TRASPORTO RIFIUTI: DIVENTA NECESSARIA L’AUTORIZZAZIONE IN CONTO PROPRIO ANCHE PER TRASPORTO AI CENTRI DI RACCOLTA

Con la Circolare n.437 del 29/05/2015 l’Albo Gestori Ambientali ha sottolineato che l’art. 212, c. 8 del D.L.gs. 152/06 non distingue tra rifiuti speciali e rifiuti speciali assimilati agli urbani, e non prevede deroghe all’obbligo d’iscrizione all’Albo per i produttori iniziali di rifiuti che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti. Di conseguenza anche per il trasporto dei propri rifiuti speciali assimilati agli urbani ai centri di raccolta è necessaria d’iscrizione nella categoria 2-bis (ex c.d. conto proprio).

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ECOREATI: CINQUE CRIMINI CONTRO L’AMBIENTE ENTRANO NEL CODICE PENALE

Pubblicata nella G.U. n. 122 del 28/05/2015 e in vigore dal 29 maggio 2015 la Legge 68/2015 artt dal 452-bis al 452-terdecies, che introduce nel Codice Penale cinque delitti contro l’ambiente: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo (attività di vigilanza sia ambientale che di sicurezza e igiene del lavoro) e omessa bonifica.

La legge introduce inoltre nel D.Lgs. 152/06 la Parte VI-bis relativa alla Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, e modifica il D.Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa degli enti, in particolare l’art. 25-undecies relativo ai reati ambientali.

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circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 437 del 29 maggio 2015 relativa alle iscrizioni ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06

Al seguente LINK la circolare dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 437 del 29 maggio 2015 relativa alle iscrizioni ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06.
L'Albo chiarisce che le imprese che trasportano ai centri di raccolta (disciplinati dal DM 8 aprile 2008) i propri rifiuti speciali - anche se assimilati agli urbani - devono comunque iscriversi ai sensi dell'articolo 212, comma 8 del T.U. ambientale nella categoria 2-bis* del DM 120/2014 (GU 195 del 23.8.2014).
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a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.



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RIFIUTI: PASSAGGIO DALLE VECCHIE ALLE NUOVE REGOLE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Vicenza, 29 Maggio 2015
Si ricorda, come anticipato durante i convegni “Mud – Sistri – Nuovi codici CER” tenutosi presso le nostre sedi a fine Marzo 2015, che sono state introdotte alcune nuove e sostanziali modifiche alla normativa in materia di rifiuti con le seguenti disposizioni:
·   il Regolamento n. 1357/2014/Ue del 18.12.2014 relativo all'attribuzione delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti
cambiano le definizioni delle caratteristiche di pericolo, per adeguarle ai contenuti del Regolamento CLP, dal 1° giugno p.v. le caratteristiche di pericolo indicate con la sigla H (da H1 ad H15) dovranno essere ridefinite usando la sigla HP (per distinguerle dai codici pericolo del citato regolamento CLP)

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CLP: Scadenze al 1° giugno 2015

Il 1° giugno termina il periodo di transizione al Regolamento n° 1272/2008/Ce (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. Da tale data pertanto le miscele dovranno essere classificate ed etichettate esclusivamente secondo il Regolamento CLP (con deroga per i prodotti a scaffale al 1° giugno 2017).
Pertanto dal 1° giugno le schede di sicurezza dovranno riportare esclusivamente la classificazione secondo il Regolamento CLP e il datore di lavoro dovrà rivedere la valutazione del rischi a fronte delle nuove informazioni.

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Nuovi criteri di classificazione anche per i rifiuti in vigore dal 1° giugno

Il regolamento 1357/2014/Ue del 18 dicembre 2014, pubblicato sulla Guue del 19 dicembre 2014, aggiorna i criteri di classificazione dei rifiuti allineandoli al Regolamento 1272/2008, Regolamento CLP.
Dal 1° giugno pertanto anche per i rifiuti dovranno essere impiegati, per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo, i criteri del Regolamento CLP, con l’eccezione dell’attribuzione della caratteristica di pericolo ecotossico (“Nota: L’attribuzione della caratteristica di pericolo HP è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE”). Da tale data sarà quindi necessario attribuire le caratteristiche di pericolo dei rifiuti mediante le frasi HP pericolo, per evitare confusione con le indicazioni di pericolo di cui al regolamento CLP, e non più con le frasi H.
Se si dispone di analisi dei rifiuti complete e abbastanza recenti è possibile effettuare la riclassificazione sulla base dei dati analitici, altrimenti è consigliabile ripetere le analisi.

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Scadenza autorizzazioni emissioni in atmosfera

Ai sensi dell’art. 281 del D.Lgs. 152/06 entro il 31 dicembre 2015 scade l’ultimo termine di adeguamento per l'aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate ai sensi del D.P.R. 203/88. Il termine si riferisce agli impianti anteriori al 2006, autorizzati, in data posteriore al 31 dicembre 1999.

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Novità dal Portale Sistri

Pubblicati dal Ministero dell’Ambiente aggiornamenti relativi alle modalità di cancellazione, alla procedura per l’applicazione della nuova classificazione dei rifiuti nonché aggiornamenti della sezione documentale.
Nella Sezione Manuali e Guide sono stati pubblicati gli aggiornamenti di tutti i documenti presenti ad eccezione del “Manuale Operativo Sistri” per il quale è disponibile la versione del 3.1 del 7 agosto 2013, tuttora in “corso di aggiornamento”.

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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE CONAI

Vi informiamo che Conai, nell’ambito delle periodiche iniziative di sensibilizzazione intraprese a livello nazionale, ha inviato comunicazioni ad alcune migliaia di imprese importatrici per informarle sui principali adempimenti consortili previsti dalla normativa vigente in materia ambientale.

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PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Per alcune attività, individuate nell’Allegato F alle Norme Tecniche e di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (PTA) ha previsto che le acque di prima e/o seconda pioggia siano opportunamente trattate e il loro scarico autorizzato.
Le attività in essere all’entrata in vigore del PTA (dicembre 2009) potevano presentare entro l’8 dicembre 2012 un piano di adeguamento le cui opere dovranno essere realizzate entro il 31/12/2015. È necessario pertanto, nel caso non si sia già provveduto, attivarsi il prima possibile per la predisposizione dei progetti dettagliati e della documentazione amministrativa per l’ottenimento delle autorizzazioni e l’esecuzione dei lavori entro i termini.
Tra le attività rientranti nell’Allegato F si trovano ad esempio impianti per la produzione e la trasformazione dei metalli, piazzali di estensione superiore o uguale a 2000 m2 a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi e impianti di depurazione di acque reflue, superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione dei carburanti.

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RoadShow Mud 2015, Sistri e nuovi codici CER - incontri sul territorio


Ricordiamo che, anche quest’anno, ciascuna Azienda che produca rifiuti PERICOLOSI e/o rifiuti NON PERICOLOSI (N.B. in quest’ultimo caso, solo se l’Azienda conta più di 10 dipendenti) è tenuta a comunicare
la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso dell’anno solare 2014.

LA DENUNCIA PER L'ANNO 2014 DEVE ESSERE EFFETTUATA ENTRO IL 30 APRILE 2015

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Proroga al 1° aprile 2015 delle sanzioni previste per il mancato pagamento del contributo 2014 o per la mancata iscrizione al SISTRI

Con nostra Circolare dello scorso gennaio avevamo informato le Aziende associate tenute all’iscrizione al SISTRI che Confimi avrebbe svolto sui competenti organi nazionali un’azione di pressing per ottenere - in fase di conversione del Decreto Milleproroghe - l’abrogazione o la posticipazione dell’obbligo di pagamento del contributo SISTRI per l’anno 2014, fissato all’epoca alla data del 31 gennaio 2015.
Informiamo ora le Aziende interessate, che tale azione ha portato al differimento del termine del 31 gennaio al prossimo 31 marzo 2015. E’ quanto stabilito nella legge di conversione n. 11 del 27. 02. 2015, pubblicata in Gazzetta il 1° marzo 2015.

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Pagamento del Contributo SISTRI 2014 – Scadenza 31/01/2015 - Posizione di Confimi

Nei giorni scorsi era stata preannunciata la pubblicazione di un comunicato stampa del Presidente di Confimi Nazionale, Paolo Agnelli, relativamente alla posizione da tenere rispetto al pagamento del contributo SISTRI 2014, in scadenza il 31 gennaio 2015.
Ricordiamo, infatti, che la scadenza per questo adempimento - più volte prorogata – era stata da ultimo fissata dal D.L. n. 192/2014 alla data del 31 gennaio p.v. e con essa anche la data di decorrenza per l’applicabilità delle sanzioni a carico delle Aziende iscritte insolventi (sottolineiamo, a tal proposito, che l’obbligo di iscrizione al SISTRI ed il pagamento del contributo annuale riguarda esclusivamente le imprese produttrici di rifiuti pericolosi con più di 10 dipendenti).

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PROROGA SISTRI

Il Decreto Legislativo del  31 dicembre 2014, n. 192, cd. decreto "Milleproroghe", pubblicato in G.U. il 31/12/2014 ed in vigore dallo stesso giorno, prevede una proroga differita per le sanzioni relative al Sistri, al 1/02/2015 per l'omessa iscrizione e pagamento contributi, al 31/12/2015 per il mancato utilizzo del sistema.
Il decreto dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.
Provvederemo entro breve a dare ulteriori informazioni a tutti gli associati.

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Obbligo di aggiornamento formativo

ATTENZIONE ALLA SCADENZA: ENTRO IL 12 MARZO 2015. Obbligo di aggiornamento  formativo per chi utilizza attrezzature di lavoro quali Carrello elevatore, piattaforma di lavoro elevabile e autogrù

I lavoratori incaricati all'utilizzo delle attrezzature semoventi quali, carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, autogrù, ecc., attualmente abilitati con formazione precedente al 12 marzo 2013, dovranno effettuare entro il 12 marzo 2015 un corso di aggiornamento della durata di 4 ore, come previsto dall'Accordo Stato - Regioni.

Se il lavoratore non avesse adempiuto a tale obbligo di aggiornamento entro il  12 marzo 2015,   la formazione pregressa verrà invalidata e dovrà quindi essere ripetuta con durata e contenuti previsti dall'Accordo Stato - Regioni (durata corso: 12 ore)

L'ufficio Sicurezza e Ambiente è a disposizione di tutte le aziende che necessitano di adempiere a tale obbligo, si richiede pertanto di inviare  una segnalazione d'interesse all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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SISTRI - aggiornamenti

Si comunica che si è tuttora in attesa dell'approvazione definitiva di un emendamento alla Legge di Stabilità che dovrebbe contenere la sospensione delle sanzioni; il "doppio binario (Sistema elettronico Sistri e Sistema Cartaceo) verrebbe prolungato al 31/12/2015.
In questa particolare "fase sperimentale" sarebbero sospesi tutti i contributi. Attendiamo notizie più precise.
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SISTRI: Possibile ulteriore proroga al 31/12/2015

In data 13 novembre 2014 l'Aula della Camera ha approvato un emendamento al testo del Collegato Ambientale che proroga al 31 dicembre 2015 le sanzioni per le inadempienze alla disciplina SISTRI.

Il provvedimento, ora al Senato per l’approvazione definitiva, dovrebbe spostare sempre fino al al 31 dicembre 2015 la durata del periodo cosiddetto del “doppio binario” in cui i soggetti obbligati al Sistri devono continuare ad effettuare anche i documenti cartacei (registro c/s rifiuti, formulario di trasporto e Mud).

Si fa riserva di successive comunicazioni.

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Raee, nuove regole sul marchio

Scattano, dal 9 ottobre 2014, le prescrizioni (e le sanzioni) per il “nuovo” marchio di identificazione che, ai sensi del Dlgs 49/2014, il produttore deve apporre sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. In base a quanto stabilito dall’articolo 28 del Dlgs 49/2014, il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee contenendo almeno uno dei sotto elencati elementi identificativi

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DECRETO COMPETITIVITA' E AMBIENTE

Il Decreto legge 91/2014, cd. Decreto “Competitività”, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, in vigore dal 21 agosto, ha apportato alcune importanti modifiche alla normativa ambientale, in particolare al testo unico ambientale, alla disciplina delle sostanze lesive dell’ozono ed al Sistri.

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NUOVO BANDO INAIL

Settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei

L’INAIL ha pubblicato un bando per il sostegno al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla innovazione tecnologica, con l’obiettivo di sostenere le piccole e micro imprese (iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura) operanti nei settori dell’agricoltura, dell’edilizia, dell’estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, nella realizzazione di progetti di innovazione tecnologica mirati al miglioramento delle condizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La domanda deve essere presentata in modalità telematica, con successiva conferma tramite Posta elettronica certificata, a partire dal 3 novembre 2014 fino alle ore 18,00 del 3 dicembre 2014.
L’entità delle risorse destinate dall’Inail per l’anno 2014 è di complessivi 30 milioni di euro, così ripartiti:

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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI OBBLIGO DI DENUNCIA DEI POZZI PRIVATI

A seguito di delibera regionale il Comune di Vicenza ha adottato un’ ordinanza contingibile ed urgente di obbligo di denuncia dei pozzi privati utilizzati per uso idropotabile personale o per produrre alimenti, nonché dei pozzi appartenenti alle imprese, le aziende agricole o agro-industriali che producono alimenti utilizzando direttamente acque di pozzo e successivo campionamento ed analisi chimica delle acque stesse in mancanza di allacciamento all’acquedotto.
Tutti i cittadini proprietari di un pozzo utilizzato a scopi idropotabili e le imprese, le aziende agricole o agroindustriali che utilizzano l’acqua di detti pozzi per la produzione alimentare, devono entro il 20 agosto 2014, denunciarne l’esistenza. Inoltre,unicamente per le abitazioni ed siti privi di allacciamento all’acquedotto, dovranno essere prodotte entro la medesima data le analisi chimiche relativamente alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche.

La denuncia di esistenza del pozzo dovrà essere presentata tramite Modulo per il censimento dei pozzi privati al Comune di Vicenza - Settore Ambiente, Tutela del territorio e Igiene – Piazza Biade, 26
Orari: Lunedì e Mercoledì 8:30 - 12:30 e il Martedì e Giovedì 16:30 - 18:30.
telefono 0444221645 - 0444221530 oppure 0444221580

Le schede potranno essere consegnate sia in formato cartaceo che inviate in formato PDF via P.e.c. all’indirizzo di posta elettronica:Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Le analisi dovranno invece essere presentate al Dipartimento di prevenzione SIAN – ULSS 6 via IV Novembre 46 36100 Vicenza. I moduli sono scaricabili dal sito del Comune di Vicenza:

(http://www.comune.vicenza.it/uffici/dipterr/ambiente/areetematiche/pozzidenuncia.php)
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Prime scadenza autorizzazioni Reach

Dal 21 agosto 2014 scatterà il divieto di utilizzo ed immissione sul mercato per le prime due sostanze soggette ad autorizzazione e contenute nell'Allegato XIV del Regolamento 1907/2006 “Reach”, il 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene (muschio xilene) e il 4,4’-diaminodifenilmetano (MDA), a meno che l'uso specifico non sia stato autorizzato o esentato.
La procedura di autorizzazione intende garantire che i rischi derivanti da sostanze estremamente preoccupanti siano adeguatamente controllati e che tali sostanze vengano gradualmente sostituite da alternative idonee.
Nella candidate list, sostanze candidate ad essere inserite nell'Allegato XIV, sono state inserite quattro nuove sostanze: cloruro di cadmio, Acido-1,2-benzendicarbossilico, diesil-estere, ramificato e lineare, Perossometaborato di sodio, Perborato di sodio e sale sodico dell'acido perborico.
La lista delle sostanze candidate all'autorizzazione contiene ora 155 sostanze. Produttori ed importatori di articoli contenenti uno delle quattro nuove sostanze incluse, hanno sei mesi di tempo per notificare all'ECHA la presenza negli articoli in quantità superiore a 0,1% in peso e ad una tonnellata/anno. Si ricordano infine gli obblighi di comunicazione della presenza di tali sostanze (SVHC) presenti in articoli in concentrazioni superiore a 0,1% in peso lungo la catena di approvvigionamento.
Si segnalano infine ulteriori restrizioni, di cui all'Allegato XVII, relativamente al cromo VI (divieto immissione sul mercato di articoli in cuoio che vengono a contatto con la cute se contengono cromo VI in concentrazioni pari o superiori a 3 mg/kg) ed al 1,4-diclorobenzene (deodoranti per l'ambiente).
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Inquinamento luminoso e risparmio energetico

Entro il 12 agosto 2014 gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt dovranno essere adeguati, modificati o sostituiti, in modo da essere conformi alla Legge Regionale 17/2009.

Le successive scadenze per l'adeguamento sono previste per il 12 agosto 2019 per gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ed inferiore a 400 watt e per il 12 agosto 2024 per potenze inferiori. Impianti non conformi alla legge sono puniti, previa diffida, con sanzioni amministrative da 260 a 1.030 euro per punto luce.

Si coglie l'occasione per ricordare che per i nuovi impianti deve essere redatto un progetto illuminotecnico e che con la sostituzione dei vecchi apparecchi oltre al risparmio energetico è possibile ottenere i certificati bianchi.
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NOVITÀ AIA

Il D.lgs. 46/2014, di recepimento della direttiva 2010/75/Ue sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 152/06 ed in particolare alla parte II relativamente alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).
Il provvedimento ha sostituito integralmente l'allegato VII della Parte II del testo unico ambientale modificando ed ampliando il campo di applicazione della disciplina. Ad esempio rientrano nel campo di applicazione così modificato le installazioni di combustione pari a 50 MW e l'applicazione all'industria chimica non si riferisce più solo alla produzione di prodotti di base.
Le nuove attività rientranti nel campo di applicazione dovranno adeguarsi entro il 07/09/2014.
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SISTRI – Soggetti non più obbligati e pagamento contributo 2014

Il D.M. 24 aprile 2014 ha escluso dall’obbligo del SISTRI i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti e ha prorogato il versamento del contributo annuale al 30 giugno p.v.. Si fornisce un aggiornamento per le aziende interessate.
Come noto, il Decreto Ministeriale 24.04.2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014) ha previsto l'esclusione dall'obbligo di adesione al SISTRIper i produttori iniziali di rifiuti fino a 10 dipendenti. Questa semplificazione consente alle aziende non obbligate all’adesione ed all’utilizzo del SISTRI di cancellare il proprio profilo dalla banca dati del Sistema.
Si ricorda che l’intera filiera dei rifiuti non pericolosi (produttori, trasportatori, intermediari, gestori impianti) era già stata esclusa da Sistri con D.L.101/2013 convertito con Legge 125/2013 e legge 15/2014 (vedi ns. circolare prot. 243/AM/14 del 13.12.2013).

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ATTI DEL CONVEGNO - Il Sistema CONAI e la gestione del Contributo Ambientale – Modalità di applicazione – Verifiche aziendali

Gli imballaggi producono una mole immane di rifiuti. La prevenzione e riduzione deve avvenire attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti. E’ necessario limitare la quantità e la nocività delle materie prime utilizzate negli imballaggi e nella gestione post-consumo degli stessi.
In Italia gli obiettivi di recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio sono coordinati dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi); un consorzio privato a cui tutte le aziende della filiera degli imballaggi, dai produttori delle materie prime agli utilizzatori degli imballaggi devono aderire per legge.
Negli ultimi mesi il CONAI ha iniziato a procedere, presso le aziende, a verifiche minuziose per controllare il rispetto delle clausole regolamentari da seguire, con l’eventualità di controlli contabili retroattivi anche di svariati anni e le sanzioni, in caso di inosservanza della normative, sono abbastanza consistenti.
Di seguito gli atti del convegno svoltosi lo scorso 27 giugno.

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Comunicazione Fgas effetto serra - Nuovi libretti di impianto - Infortuni elettrici

FGAS 2014 – comunicazione annuale entro il 31 maggio, apparecchiature/impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra

Si ricorda che entro il 31 maggio p.v. va effettuata la comunicazione annuale al Ministero dell’Ambiente tramite il sito dell’ISPRA (www.sinanet.isprambiente.it) delle quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell’anno 2013 dalle apparecchiature e dagli impianti contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

Detta comunicazione va fatta a cura dell’operatore, vale a dire del proprietario dell’apparecchiatura/impianto o la persona terza appositamente delegata per iscritto ad effettuare il controllo di funzionamento.

Le apparecchiature e/o impianti oggetto della comunicazione sono le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore, nonché gli impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

Ai fini della comunicazione della dichiarazione ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012 riferita all'anno 2013, sono disponibili le istruzioni per la compilazione della dichiarazione, insieme all'elenco aggiornato delle sostanze da considerare ai fini della dichiarazione.

E’ possibile collegarsi al sistema on-line per la compilazione della dichiarazione.

In supporto ai dichiaranti, per contatti e assistenza sulla dichiarazione, è possibile inviare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Il Centro Api Servizi srl offre inoltre il servizio di invio delle comunicazioni, ed eventuali altri sevizi necessari (sopralluogo presso l'azienda per visione delle apparecchiature e verifica adempimenti, redazione registro apparecchiatura e verifiche periodiche) in convenzione con imprese certificate iscritte al registro telematico nazionale FGAS(www.fgas.it).

IMPIANTI TERMICI - Nuovi modelli libretto impianto e rapporto efficienza energetica DM 10.02.14

A cura del Ministero dello Sviluppo Economico è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, il D.M. 10 febbraio 2014 che definisce i nuovi modelli di libretto d’impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica, ai sensi del DPR 74/2013 recante i criteri generali in materia di controllo, di manutenzione e d’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.

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Semplificazioni Sistri - Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

Si informa che in data 24 aprile 2014 il Ministro dell'Ambiente ha firmato il Decreto recante disposizioni attuative dell'art. 188-ter commi 1 e 3 del D.Lgs. 152/2006, in sostanza l'atteso decreto sulle semplicazioni del SISTRI.

Il Decreto che recepisce le indicazioni del Tavolo di confronto con le imprese (partecipato da CONFIMI Impresa), oltre a confermare l'esclusione per le piccole imprese fino a 10 dipendenti e produttrici di rifiuti pericolosi provenienti da lavorazioni industriali (per quanto di nostro principale interesse), proroga fino al 30 giugno il termine per il pagamento degli oneri contributivi al sistema per il 2014.

Si riporta di seguito il link del testo firmato e Circolare esplicativa su -  Semplificazioni Sistri - Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) dell'Ufficio Sicurezza Ambiente di Apindustria

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ASSEMBLEE CONAI - DELEGA DI VOTO

Ogni Consorziato ha il diritto di partecipare all’Assemblea CONAI e, nell’Assemblea ogni Consorziato ha diritto ad almeno un voto. Il diritto di voto può essere esercitato dall’Associazione o Consorzio di Filiera di appartenenza specificatamente delegato dal Consorziato ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto.

Dal 23 aprile 2008 il Consorziato può, all’atto dell’adesione, conferire delega specifica compilando il riquadro 6 della domanda di adesione come previsto dall’art. 6, comma 2, dello Statuto CONAI; i Consorziati che non vi abbiano provveduto al momento dell’iscrizione possono compilare il documento di delega che può essere inviato a CONAI direttamente dal Consorziato o dalla Associazione/Consorzio delegato.

Al fine di migliorare la rappresentatività CONFIMI Impresa in CONAI, ed in particolare in vista della prossima Assemblea (aprile 2014), si richiede ai propri Associati delega di rappresentanza. Compilando e inviando il modulo di delega in calce a questo articolo (n. fax 0444/960835 e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.).

Si evidenzia inoltre che le aziende associate che avessero in passato delegato CONFAPI, dovranno ovviamente rifare la delega e indicare in calce di revocare la precedente delega a CONFAPI.

La delega in oggetto è importante in quanto consentirà ai delegati dell’Associazione di poter validamente tutelare gli interessi delle Aziende associate durante le Assemblee.

MODULO DELEGA

document  Delega Conai

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MUD 2014 - SISTRI - INCONTRI TECNICI

La denuncia per l'anno 2013 deve essere effettuata entro il 30 Aprile 2014

VICENZA        28 MARZO - ORE  9.00
BASSANO DEL GRAPPA         2 APRILE - ORE 15.00
SCHIO          4 APRILE - ORE  9.00

Ogni Azienda che produca rifiuti PERICOLOSI e/o rifiuti NON PERICOLOSI (N.B. in quest’ultimo caso, solo se l’Azienda conta più di 10 dipendenti) è tenuta a comunicare la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti nel corso dell’anno solare 2013.

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BANDO INAIL ISI 2013

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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE VENETE CHE INVESTONO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
E’ stato pubblicato il Bando Nazionale Inail 2013 finalizzato a premiare con il riconoscimento di contributi a fondo perduto le imprese, anche individuali, che intendono investire per la sicurezza sul lavoro nei seguenti settori :
1) INVESTIMENTI PRODUTTIVI
2) ADOZIONE DI MODELLI ORGANIZZATIVI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
3) SOSTITUZIONE o ADEGUAMENTO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

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AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

L'Autorizzazione Unica Ambientale cosiddetta “AUA”, in vigore dal 13 giugno u.s., prevede che con un unico atto autorizzativo vengano incluse fino a sette autorizzazioni ambientali. Il nuovo regolamento riguarda tutte le imprese, ad esclusione di quelle soggette all’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). L’ente di riferimento per questo nuovo procedimento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove ha sede l’azienda interessata.

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SCADENZA AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA

Si ricorda che il 31 dicembre 2013 scade il secondo termine previsto dall'art. 281 D.Lgs. 152/06 per l'aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate prima dell'entrata in vigore del Testo Unico Ambientale.

Il termine si riferisce agli impianti autorizzati, ai sensi del D.P.R. 203/88, in data anteriore al 1° gennaio 2000, rientrano anche gli stabilimenti che successivamente abbiano presentato una domanda di autorizzazione per modifica o ampliamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 203/88, e che abbiano ricevuto in seguito un'autorizzazione parziale.

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Novità SISTRI: LEGGE N. 125/2013 di conversione D.L. 101/2013 e Circolare Ministero Ambiente n. 1/2013 - fino al 1 agosto 2014 non si applicano le sanzioni previste per il SISTRI

Fino al 1° agosto 2014 non si applicano le sanzioni previste in caso di inadempienze da parte dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI. Restano obbligatori fino a tale data gli adempimenti preesistenti il SISTRI quali la tenuta dei registri di carico e scarico, i formulari di trasporto rifiuti e la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti MUD.

Con Legge 30 ottobre 2013, n. 125 (pubblicata sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) di conversione del D.L. n. 101/2013 e Circolare esplicativa n. 1/2013 (pubblicata sul sito ministeriale) il Ministero dell’Ambiente ha introdotto importanti modifiche alla disciplina prevista per l’applicazione del SISTRI, che evidenziamo di seguito.

Viene previsto, in via transitoria, un doppio regime per gli adempimenti in materia di gestione dei rifiuti e SISTRI e delle sanzioni ad essi collegate.

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Dichiarazione ad ISPRA gas serra entro il 31.05.2013

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012 n. 43, regolamento attuativo della normativa comunitaria che regolamenta taluni gas fluorurati ad effetto serra. che è entrato in vigore dal 5 maggio 2012, stabilisce che entro il 31 maggio di ogni anno a partire dal 2013, gli operatori devono inviare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), una apposita dichiarazione nella quale vanno riportate le informazioni riguardanti le quantità di gas fluorurati ad effetto serra emesse in atmosfera nell’anno precedente a quello della comunicazione: 

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