a cura dell'UFFICIO FISCALE
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Come anticipato nell’inserto del notiziario Apindustria n. 9/2014, l’art. 22, co.2, D.L. 66/2014 cd. “Decreto Renzi” prevede l’emanazione di un decreto interministeriale avente lo scopo di rimodulare la delimitazione dell’esenzione Imu dei terreni agricoli situati in aree montane o collinari, abbandonando così definitivamente le vecchie norme di riferimento ai fini ICI (art. 7, co. 1, lett. h, del D.Lgs. n. 504/1992) che, per l’individuazione dei comuni, rinviano all’elenco contenuto nella C.M. 14/6/1993 n. 9.
Con il
Decreto 28/11/2014, pubblicato sul S.O. n. 93 alla G.U. il 6/12/2014, a ridosso della scadenza del saldo Imu, 16/12/2014, il Mef riscrive il nuovo ambito operativo dell’esenzione IMU per i terreni agricoli:
1. in ragione all’altitudine del Comune riportata nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT;
2. e sul fatto che i terreni siano posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
[1]. Di conseguenza, sono soggetti all’imposta IMU i terreni agricoli posseduti dagli altri soggetti.
Le nuove disposizione si applicano su tutto il territorio nazionale ad eccezione dei comuni ubicati nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.
Nuovo ambito applicativo dell’esenzione IMU per terreni agricoli
Nell’art. 2 del Decreto in commento, vengono individuate tre differenti fasce territoriali e l’ambito applicativo dell’imposta:
1. Esenzione totale - per tutti i terreni agricoli situati in
Comuni ubicati ad una altitudine superiore a 601 metri sul livello del mare (s.l.m.), indipendentemente dalle caratteristiche soggettive del proprietario/possessore;
2. Esenzione specifica - per i terreni agricoli posseduti da posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, ricadenti nei
Comuni ubicati tra un’altitudine pari o superiore i 281 e i 600 metri sul metri sul livello del mare (s.l.m.);
3. Imponibilità IMU – per i tutti i terreni agricoli situati in
Comuni posti al di sotto dei 281 sul metri sul livello del mare (s.l.m.). Quindi,
tutti i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dagli operatori agricoli sono assoggettati ad IMU se ricadono in Comuni ubicati ad una altitudine pari o inferiore a 600 metri sul s.l.m. Per individuare l’altitudine del Comune va fatto riferimento all
’“Elenco comuni italiani” disponibile sul sito Internet dell’ISTAThttp://www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto di quanto riportato nella colonna “Altitudine del centro (metri)”.
Si sottolinea che tale elenco riporta l’indicazione dell’altitudine del centro del Comune in cuiricade il terreno agricoloe, di conseguenza, non deve intendersi l’altitudine specifica in cui è situato il terreno medesimo.
Per quanto riguarda la
provincia di Vicenza, godono dell’esenzione totale da IMU solamente i terreni agricoli ricadenti nei comuni di seguito elencati:
Codice Catastale
|
Comuni della Provincia di Vicenza
|
Altitudine del centro (metri)
|
A236
|
Altissimo
|
672
|
A465
|
Asiago
|
1.001
|
C949
|
Conco
|
830
|
D407
|
Enego
|
750
|
D750
|
Foza
|
1.083
|
D882
|
Gallio
|
1.090
|
E762
|
Lusiana
|
752
|
H361
|
Roana
|
1.001
|
H594
|
Rotzo
|
939
|
D717
|
Tonezza del Cimone
|
991
|
Pertanto, sono penalizzati quei terreni ricadenti in Comuni della fascia pedemontana – zona collinare – situati ad una altitudine pari o inferiore a 600 metri sul s.l.m. e non appartenenti a specifici soggetti operanti nel settore agricolo, che in passato erano esonerati totalmente o parzialmente, mentre ora sono tenuti al versamento dell’imposta.
Decorrenza e proroga
Le nuove disposizioni sono applicabili
a decorrere dal 2014. Inoltre, l’art. 3 del decreto dispone che:
“Ai sensi dell’articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per l’anno 2014, i soggetti passivi tenuti al pagamento dell’imposta municipale propria sulla base delle disposizioni del presente decreto, effettuano il versamento dell’imposta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014”. Si segnala che il Sottosegretario Enrico Zanetti, in Commissione Finanze della Camera, nell’ambito dei lavori sulla risoluzione del 10/12/2014, n. 7-00542 in materia di modifiche al regime IMU dei terreni agricoli montani, ha annunciato che, con apposito provvedimento, sarà disposta la proroga al 26/1/2015 del versamento dell’IMU e non viene esclusa la possibile revisione dell'attuale sistema di tassazione dei terreni agricoli montani considerate le evidenti distorsioni determinate dal nuovo criterio di identificazione dei Comuni montani o di collina.
In data 12/12/2014 con comunicato stampa, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato un Decreto Legge in materia di
proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani. In particolare, il Decreto prevede uno slittamento
dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU dovuta sui terreni in esame.
_____________________
[1] Tale esenzione, per i medesimi soggetti, si applica anche ai terreni posseduti in comodato o in affitto.
M.C.R..
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