IL CASO. ACCORDO RISTRUTTURAZIONE E PERDITA SU CREDITO
Notizia del 30/07/2025
Apiweekly 2025 07 N5
Le perdite su crediti verso debitori che hanno concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 57 C.C.I.I.)1 sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito d’impresa (art. 101 co. 5 TUIR); dalla data del decreto di omologa è possibile recuperare l’Iva sulla parte del credito non riscuotibile (art. 26, co.3-bis, DPR 633/72), a meno che la proposta di accordo (se accettato e perfezionato) non preveda la rinuncia all’esercizio di detto diritto.
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