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- Detrazione Iva su spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande

fiscale

Con la conversione in legge del D.L. n. 112/2008, sono state introdotte talune disposizioni che, a partire dal 01/09/2008, rendono totalmente detraibile l’Iva sulle prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande. L’agevolazione è stata introdotta al fine di evitare contenziosi presso la Corte di Giustizia UE, considerata l’incompatibilità della previgente disciplina con il diritto comunitario. Di converso, al fine di contenere i penalizzanti effetti per le entrate erariali, sono state previste  (ma solo a partire dal 2009) delle limitazioni in materia di imposte sui redditi.

Le citate spese, infatti, diverranno deducibili per le imprese nel limite del 75% del costo, ferma restando la deducibilità, nei limiti dell’articolo 95, co.3, del TUIR, di quelle sostenute per trasferte di dipendenti e collaboratori fuori dal territorio comunale. In attesa dell’emanazione del decreto relativo alla nuova disciplina IIDD sulle spese di rappresentanza (prevista dalla Finanziaria 2008), ci si limita in questa sede ad evidenziare che, in mancanza di limitazioni soggettive (pro-rata o afferenza a operazioni attive che non danno diritto alla detrazione), l’Iva relativa ai costi in oggetto risulterà detraibile a condizione che:
·   la spesa sia documentata da fattura intestata all’azienda (non è sufficiente lo scontrino o la ricevuta fiscale, ancorché parlanti, né potrà essere detratta l’imposta esposta su fatture intestate a dipendenti, amministratori e/o co.co.pro. dell’azienda);
·   la spesa sia inerente all’esercizio dell’impresa, arte o professione (al riguardo, pare opportuno che oltre alla consueta descrizione della natura, qualità e quantità del servizio, nel corpo della fattura venga riportato anche il nominativo del fruitore del servizio);
·   la fattura venga annotata nel registro acquisti entro la liquidazione Iva nella quale si esercita il diritto alla detrazione.
Seguendo le riportate indicazioni, le imprese potranno godere della possibilità di detrarre l’Iva sulle spese in questione effettuate (fatturate) dal 01/09/2008.  Si ritiene, infine, utile evidenziare che la novella non ha apportato modifiche alla disciplina sull’indetraibilità totale dell’Iva sulle spese di rappresentanza né a quella relativa agli acquisti di alimenti e bevande.  Volendo esemplificare, l’Iva esposta su una fattura relativa al pasto consumato da un dipendente in occasione di una trasferta legata ad esigenze aziendali potrà essere portata in detrazione, mentre quella esposta un una fattura per un pranzo d’affari qualificabile come spesa di rappresentanza continuerà a subire l’indetraibilità. 

I primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Per le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, il tetto di deducibilità dei relativi costi al 75 per cento, ai fini delle imposte sul reddito, è valido anche per le spese di rappresentanza e, ai fini Iva la detraibilità va documentata sempre con fattura "cointestata". Così ha chiarito l'Agenzia delle Entrate sulle novità in materia di prestazioni alberghiere e di ristorazione ai fini Iva e delle imposte sul reddito, introdotte dal Dl 112/08.

Per ulteriori approfondimenti riguardanti le novità in oggetto.
-  Circ. AE n. 53/E del 05/09/2008 - clicca qui
-  Estratto notiziario Apindustria n.8/2008 clicca qui
-  I chiarimenti della circolare Ae n. 6 del 03/03/2009  -
clicca qui  
-  Indeducibilità Iva pasti non detratta: il fisco dimendica le semplificazioni volute dal legislatore (estratto notiziario n. 5/2009) - clicca qui

Iva pasti e alberghi: il fisco ritrova il lumi della ragione (clicca qui)

Per ulteriori approfondimenti riguardanti argomenti correlati.

- per approfondimenti su spese di rappresentanza e spese di ospitalità vedi > fiscale > approfondimenti > contabilità, bilancio IIDD ed Irap > spese di rappresentanza e di ospitalità -  clicca qui
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