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Codici tributo per interessi da ravvedimento


Con Risoluzione 22 maggio 2007, n. 109, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo che dovranno essere utilizzati per l'esposizione, nel modello F24, degli interessi applicabili sugli importi dovuti per ravvedimento operoso (articolo 13, Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). I nuovi codici tributo, da utilizzare quindi per il versamento dei soli interessi, sono i seguenti:
  • " 1989 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IRPEF";
  • " 1990 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IRES";
  • " 1991 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IVA";
  • " 1992 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
      N.B. Il codice 1992 è stato soppresso e sostituito dal 2/5/2023  con nuovi codici istituti con R.AdE 12/2013 (clicca qui
  • " 1993 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - IRAP";
  • " 1994 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale"
  • " 1995 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".  (soppresso dal 01/01/2008 - RM 368/E del 12/12/2007)
  • " 1998 ", denominato "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale (in vigore dal 01/01/2008 - RM 368/E del 12/12/2007)

L'Amministrazione finanziaria precisa inoltre che: "le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dai sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.".



Per approfondimenti si rinvia all'articolo pubblicato sul notiziario Apindustria n. 7/2007 - (articolo archiviato in quanto non più attuale)

Pubblicato il 25 Maggio 2007