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Con D.P.R. n. 195 del 26 novembre 2014 è stato emanatoil Regolamentorecante ulteriori modifiche al D.P.R. n. 150 del 30 maggio 2002, concernente norme per l’applicazione del D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, e rappresentante l’impianto normativo che fino a questo momento ha disciplinato la produzione e la commercializzazione delle materie prime e dei prodotti in metalli preziosi sul territorio italiano.
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Lo scorso 23 gennaio l’Ambasciatore d’Australia in Italia, S.E. Mr Mike Rann, ha fatto visita alla nostra Associazione[1] per presentare con pochi ma significativi flash il suo paese; paese che, agli occhi delle PMI vicentine, può ben essere visto come una nuova frontiera, “not too far” come spesso ritenuto.
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Riportiamo a seguire il testo del comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate, del 12 febbraio 2015, in risposta ad alcune richieste avanzata anche dalla nostra associazione tramite Confimi impresa e riprese anche sulla stampa nazionale (vedi Fabrizio G. Poggiani “L’Agenzia delle entrate ha negato il rinvio alla richiesta di Confimi”, su Italia Oggi del 6 febbraio 2015, pag. 24). Fra le altre la Confederazione aveva infatti richiesto:
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Com’è noto dal 12/2/2015 è cessato il periodo transitorio previsto dal § 5.3 del Provvedimento AE n. 159674 del 12/12/2014 e sono pienamente operative le novità introdotte dall’art. 20 del D.Lgs n. 175/2014 (decreto semplificazioni) che prevedono: 1) a carico dell’esportatore abituale, l’obbligo di trasmettere la dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate e di consegnare la stessa unitamente alla ricevuta di trasmissione telematica al fornitore; 2) a carico del fornitore, l’obbligo di effettuare il riscontro telematico della ricevuta (tramite l’apposita funzione sul sito dell’Agenzia delle Entrate) prima di effettuare operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c) del DPR n.633/72. La novità interessa anche l’utilizzo del plafond all’importazione (dichiarazione d’intento in dogana) e l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con un nuovo provvedimento, il n. 19388 datato 11/02/2015, aggiornando la modulistica e le relative istruzioni al fine di rimuovere alcune criticità talvolta riscontrate (presso alcune Dogane) nelle prime settimane del 2015. Contestualmente è stata anche emanata dall’Agenzia delle dogane la circolare 17631/RU del 11/02/2015 nella quale è stato precisato che nella dichiarazione d’intento l’esportatore dovrà indicare un “valore presunto” per “eccesso”.
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Nella mattinata del 3 febbraio 2015 è stato pubblicato il Decreto del Governo della Federazione Russa n. 84 del 31 gennaio 2015 (Decreto 84), che emenda il Decreto Governativo n. 656 del 14 luglio 2014 “Sull'imposizione del divieto di acquistare varie tipologie di veicoli e mezzi di produzione straniera al fine del soddisfacimento di necessità statali e municipali” (Decreto 656), i cui contenuti sono stati oggetto di una nostra comunicazione al MISE in data 17 luglio 2014.
A cura dell'Ufficio Sicurezza e Ambiente tel. 0444.232210 - sicurezzaambiente @apindustria.vi.it
ATTENZIONE ALLA SCADENZA: ENTRO IL 12 MARZO 2015. Obbligo di aggiornamento formativo per chi utilizza attrezzature di lavoro quali Carrello elevatore, piattaforma di lavoro elevabile e autogrù
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I provvedimenti emanati dall’Office de Change, attraverso varie circolari e istruzioni, stabiliscono che il trasferimento di valuta estera, per il regolamento di un’importazione, deve avvenire esclusivamente attraverso la banca nella quale l’importatore ha eletto il proprio domicilio bancario, e per conto di quest’ultimo.
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La legge di Stabilità 2015 ha sicificativamente modificato l'istituto del ravvedimento operoso estendendo la possibilità di rimediare agli errori e alle violazioni commesse anche oltre la scadenza della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la vilazione (oppure 12 mesi nel caso di tributi "istantanei"). Nel contempo è stato abrogato l'istituto della dfinizione agevoalta dei PVC (ma con effetto per gli atti conseganti dal 2016), quello della definizioe degli inviti al contraddittorio (con effetto per quelli notificati dopo il 31/12/2015), e dell'acquiescenza rafforzata. - Schede di lettura delle novità in materia di ravvedimento operoso e altri istituti defattivi - clicca qui
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Il decreto semplificazioni n. 175/2015 (art .13) ha completamente riscritto le regole per i rimborsi Iva contentue nell'art. 38-bis del DPR 633/72 . Le novità sono in vigore dal 13/12/2014 e quindi esplicano efficacia già a partire dal rimborso Iva annuale Iva 2014 (Iva 2015) e del credito trimestrale relativo al I° trimestre 2015 (modello TR).
Schede di lettura novità e gestione del credito Iva - clicca qui
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Fra le altre novità intodotte dal decreto semplificazioni (D.lgs 175/2014) e dalla Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014), segnaliamo quanto segue: - le novità in mataria di Irap (ritorno all'aliquta del 3,9% e introduzione della deduzione del personale a tempo indeterminato); - proroga bonus recupero patrimonio edilizio e risparmio energetico; - rivalutazione quote e terreni; - nuovo regime dei dividendi per gli enti non commerciali; - periodo monitoraggio società in perdita sistemica; - spese di vitto e alloggio pagate al professionista; - adesione ai regimi opzionali; - modalità comunicazione riduzione ritenute per agenti con dipendenti e collaboratori; - responsabilità fiscale appalti e subappalti (abrogazione autocertificazione); - 730 precompilato e certificazione unica; - recupero crediti da assistenza fiscale.
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ll decreto semplificazioni (D.lgs 175/2014) e la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) hanno introdotto numerose novità in materia di Iva, fra le quali: 1) dichiarazioni d'intento; 2) comunicazione black list; 3) intrastat servizi e sanzioni statistiche; 4) inserimento ed esclusione della partita Iva nel VIES; 5) disciplina omaggi; 6) note variazione per recupero iva negli accordi di ristrutturazione omologati e nei piani attestati pubblicati al Registro Imprese; 7) definizione di abitazione di lusso ai fini Iva; 8) estensione del reverse charge nei servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici; 9) estensione del reverse charge nella vendita di bancali usati (pallet); 10) estensione del reverse charge nel settore energetico; 11) split payment nelle forniture verso la PA; 12) variazione di aliquote Iva.
Schede di lettura relativa alle novità Iva - clicca qui
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A partire dallo scorso 27 gennaio anche pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio – capitolo 41 della Tariffa doganale – sono soggetti alla procedura di registrazione per poter essere importate in Turchia.
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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19161 del 11.09.2014, affronta un’interessante questione interpretativa in tema di contrattualistica informatica, peraltro molto comune, con riferimento ad acquisti hardware con software integrati. Il caso riguarda un cliente che chiama in giudizio la Hewlett-Packard Italiana srl (HP), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 140,00, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso di quanto da lui pagato per le licenze d'uso del sistema operativo preinstallato "Microsoft Windows XP Home Edition", nonché del software applicativo "Microsoft Works 8" fornito insieme con il notebook da lui contestualmente acquistato.
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Alcune aziende associate ci hanno segnalato di ricevere con una certa frequenza richieste di rilascio di “lettere di invito” provenienti soprattutto da soggetti africani; alla base delle richieste può esservi l’interesse a conoscere la società in Italia e discutere una potenziale compravendita, piuttosto che visitare una fiera che si svolgerà nel nostro paese o in un altro paese comunitario, altre motivazioni non meglio identificate.
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La recente sentenza della Corte di Giustizia 2/10/2014 (causa C-446/13) affronta il caso di una cessione (apparentemente) intracomunitaria, ma che tale non è se i beni, prima della consegna al cliente UE, subiscono nel paese del cessionario (diverso quindi dall’Italia) una lavorazione per conto del fornitore nazionale.
** Lavorazione in altro Stato UE per conto del cedente IT **
Il caso Nel 2001 il fornitore italiano (IT) ha venduto dei prodotti metallici verniciati (questo l’oggetto del contratto) al cliente francese (FR2). I pezzi metallici sono stati spediti al lavorante francese (FR1) il quale ha eseguito la verniciatura (lavorazione) per conto di IT e successivamente ha spedito il prodotto finito direttamente all’acquirente finale (FR2). All’epoca dei fatti (si noti che il caso risale a prima del 2010) IT si è visto negare il rimborso dell’Iva pagata in Francia sulla lavorazione. Secondo il fisco d’oltralpe, infatti, il fornitore IT avrebbe dovuto applicare l’Iva francese alla cessione in questione (con conseguente inibizione alla procedura del rimborso Iva non residenti). Il fornitore IT riteneva, invece, di aver compiuto una cessione intracomunitaria dall’Italia. Nell’ambito del ricorso presentato in Francia dall’azienda Italiana, il Giudice, ha sospeso il procedimento sottoponendo alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale: se, in base alle disposizioni della Direttiva, il luogo della cessione in questione sia da considerarsi nel paese del venditore (IT) o del destinatario finale (FR).
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Come anticipato al Convegno di Apindustria lo scorso 18 ottobre, l’art. 26 del DL n. 91/2014, cd. “Decreto Competitività”, ha disposto importanti modifiche ai sistemi di incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Nello specifico viene previsto che:
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Com’è noto, lo scorso 6 giugno è partito l’obbligo di fatturazione elettronica per le forniture verso le Pubbliche amministrazioni. Nella prima fase sono interessate solo le fatturazioni verso Ministeri, Agenzie ed Enti previdenziali ma, dal 31 marzo 2015, l’obbligo sarà esteso anche alle forniture verso tutti gli altri enti pubblici (Regioni, Comuni, Asl, ecc), salva la possibilità di quest’ultimi di anticipare lo “start”. Uno dei nodi critici del nuovo adempimento è sicuramente legato alla necessità di utilizzare soluzioni software in grado garantire sia l’emissione della fattura nel formato (XML) sia la conservazione sostitutiva a norma delle stesse. Lo scorso 22 ottobre l’Agenzia per l’Italia digitale, Uniocamere e Infocamere hanno rilasciato un nuovo strumento on line e gratuito per compilare, trasmettere e conservare a norma le fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione (FePa).
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L’ipoteca esattoriale non è iscrivibile su beni confluiti in un fondo patrimoniale se i debiti contratti sono estranei alle necessità della famiglia. E’ quanto stabilito dalla Commissione tributaria regionale della Calabria con la sentenza n. 955/3/14.
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Ebola
In riferimento all’epidemia del virus Ebola che sta interessando in modo rilevante alcuni paesi dell’Africa, l’Azienda ULSS N.6 “VICENZA” fornisce alcuni elementi conoscitivi al fine di una valutazione reale del rischio di importazione della malattia nel nostro paese. Clicca qui per il testo del Comunicato dell’ULLS 6
Afta epizootica in Nord Africa
La malattia si è recentemente diffusa in Algeria, Tunisia, Libia e Egitto e può essere trasmessa anche attraverso prodotti derivati da bovini, ovini, caprini, suini domestici e selvatici. Al fine di impedire l’introduzione in Italia della malattia, il latte e i prodotti a base di latte, la carne e i prodotti a base di carne, le pelli e i trofei di caccia non trattati devono essere consegnati alle autorità doganali di confine italiane per essere distrutti. Clicca qui per la comunicazione dell’Agenzia delle Dogane e del Ministero della Salute
Centro Api Servizi Srl in collaborazione con Apindustria Confimi Vicenza, propone due incontri indirizzati agli imprenditori e alle aziende che stanno valutando una loro presenza diretta all’estero - con un ufficio di rappresentanza, un’unità commerciale o produttiva, una J/V con partner locale, etc. - e devono quindi individuare la persona di fiducia che sarà il trait d’union tra l’azienda in Italia e la struttura ubicata fuori dall’Italia. Questa persona, figura manageriale o dipendente dell’azienda, qualora di cultura italiana dovrà interfacciarsi con il paese ospitante, gli operatori economici, i collaboratori, le istituzioni, il diritto, la lingua, gli usi e costumi locali; viceversa, qualora cittadino del paese straniero, dovrà essere in grado di rapportarsi facilmente ed efficacemente con l’imprenditore e la casa madre. Alla già non facile scelta della persona si aggiungono gli aspetti e gli adempimenti amministrativi, contributivi e fiscali correlati al contratto di lavoro “estero”.
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Segnaliamo con grande soddisfazione la risposta ad Interpello n. 27/2014, del 7 novembre corrente, emessa dal Ministero del Lavoro su istanza di Confimi Impresa e scaturita dalla vicenda di un’azienda associata della nostra provincia.
È noto che l’art. 9 del Decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro) analogamente a quanto previsto in campo fiscale dall’art. 11 della Legge 2012/2000 (Statuto del contribuente) ha introdotto la facoltà di porre quesiti al Ministero competente, da parte delle associazioni datoriali e sindacali, nonché degli ordini professionali, su problematiche di ordine generale in tema di lavoro e previdenza; come recita il 2° comma della norma richiamata: “L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.”