COLLEGATO LDB. ESENZIONE IVA CHIRURGIA ESTETICA SOLO CON CERTIFICAZIONE MEDICA
Con l’articolo 4-quater del D.L. 145/2023 - in vigore dal 17/12/2023 - è stato normativamente chiarito che l’esenzione ex art. 10 n. 18 del dPR 633/72 si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica “solo a condizione” che le finalità terapeutiche volte a “diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica” della persona cui sono rese, risultino da “apposita attestazione medica”.
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