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EMERGENZA CORONAVIRUS: OPERATIVITÀ RIDOTTA IN DOGANA PER I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NON AVENTI CARATTERE DI ASSOLUTA NECESSITÀ

Notizia 20200401EF3

L’art. 103 co.1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 dispone una sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, dei termini relativi ai procedimenti amministrativi sia ad istanza di parte che con procedura d’ufficio.
Pubblicato il 01 Aprile 2020